Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 12/02/2024, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché illecitamente acquistava, deteneva, trasportava e cedeva in concorso con altri a COGNOME NOME, che acquistava al fine di cederla a terzi, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 182.500,00, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a kg.5, custodita presso l’abitazione di COGNOME NOME in Cesano Boscone, trasportata e consegnata a COGNOME NOME detto «il camionista» in Sesto fiorentino, per essere recapitata al destinatario finale. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone e dell’ingente quantitativo in Milano, Cesano Boscone e Sesto Fiorentino, tra il 14 marzo 2022 e il 15 marzo 2022 la consegna della cocaina, e il 24 marzo 2022 la riscossione della somma di euro 164.800,00.
2. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., omessa motivazione e motivazione apparente. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame non ha motivato la decisione di non applicare la misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccialetto elettronico, essendosi il Tribunale limitato a giustificare l’inidoneità di tale diversa misura con il fatto che l’indagato potrebbe allontanarsi dal domicilio, dunque senza tenere in considerazione il fatto che con la misura di controllo del braccialetto elettronico tale possibilità è del tutto esclusa.
Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione all’art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen. per avere il Tribunale ravvisato le esigenze cautelari nella eventualità che l’indagato riprenda l’attività illecita anche con altr gruppi di venditori all’ingrosso di stupefacenti, trascurando che il ruolo di intermediario ipotizzato dal Tribunale esula dal compito di mero trasportatore contestato nel capo di imputazione sul quale si fonda la misura cautelare. La possibilità adombrata dal Tribunale che l’indagato, col mero uso del telefono, possa contattare altri gruppi di venditori dello stupefacente e promuovere un nuovo traffico illegale è mera congettura, priva di connessione con i fatti concreti. Il provvedimento cautelare ha come unico episodio il trasporto della sostanza, avvenuto due anni prima del provvedimento custodiale, a
dimostrazione dell’assoluta assenza in capo all’indagato di possibilità di fungere da promotore di traffici illeciti con indefiniti gruppi criminali. Per il ru contestato al ricorrente, per la risalenza e unicità del fatto di reato attribuitogli per le sue reali condizioni di vita e familiari, la misura degli arresti domiciliari c braccialetto elettronico, si assume, è sicuramente idonea a garantire le esigenze cautelari prospettate dall’accusa.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Entrambi i motivi di ricorso si incentrano sul giudizio di inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico a soddisfare le esigenze di cautela dal rischio di recidiva. Si osserva, in primo luogo, che il Tribunale ha fornito specifica illustrazione delle ragioni per le quali unica misura idonea sia stata considerata la custodia cautelare in carcere, non potendosi condividere l’allegazione difensiva circa la carenza motivazionale.
Premesso che la valutazione negativa circa la personalità dell’indagato può desumersi anche dalle modalità e dalla gravità del fatto, il Tribunale ha richiamato il fatto che il COGNOME non si sia limitato a svolgere il compito di mero corriere dello stupefacente dalla Toscana alla Sardegna, oltre che del denaro costituente il prezzo dall’acquirente ai fornitori, ma risulta aver svolto un importantissimo ruolo logistico per il tramite di strumenti criptati facendo da tramite tra il clan COGNOME e l’acquirente COGNOME anche con riguardo alla ripresa dei rapporti commerciali dopo i fatti contestati, essendovi prova di contatti quantomeno fino al 7 febbraio 2023 tra il COGNOME e NOME COGNOME. A seguito del sequestro del telefono cellulare di quest’ultimo, inoltre, risultano emersi ulteriori contatti con il COGNOME anche in data successiva al 7 febbraio 2023. L’attualità del quadro cautelare desunta da queste emergenze investigative è stata ritenuta indiscutibile anche ipotizzando la fine dei rapporti con l’associazione RAGIONE_SOCIALE, non operando i COGNOME in regime di monopolio.
3.1. Elemento ulteriore, indicativo della personalità criminale dell’indagato, è stato considerato il suo «curriculum criminale», che riporta accertamenti di responsabilità penale per truffa, ricettazione, riciclaggio e falsità materiale del privato in atto pubblico.
3.2. Tali argomenti risultano pienamente legittimi, atteso che a norm dell’art.274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. le esigenze cautelari inere pericolo di reiterazione del reato devono desumersi dalle specifiche modalità circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagi dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi preceden penali.
Con riguardo all’idoneità di una misura meno afflittiva rappresentata dalla difesa, il Tribunale ha ritenuto che le superiori considerazioni siano indicativ rischio che il ricorrente violi gli obblighi connessi a qualsivoglia misura m afflittiva della custodia in carcere al fine di riprendere l’attività ille essendo possibile ritenere che il NOME sia dotato di una capacit autocontrollo compatibile con la misura degli arresti domiciliari, tanto più dagli atti di indagine è emerso che gli abbia svolto un ruolo di intermedia anche mediante comunicazioni telefoniche. A fronte di tale argomentata motivazione, conforme all’obbligo di motivazione specificamente indicato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Lovisi (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,Rv. 266651 – 01), il ricorso risulta privo di adeguato confronto con i temi trattati Tribunale del riesame, dunque aspecifico, e tendente in definitiva a proporre un inammissibile rivalutazione del fatto.
Per tali ragioni s’impone il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art.616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quan stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente