Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
Sui ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza dei 27-09-2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’Ordinanza del Tribunale di Rieti del 12 settembre 2023, con la quale, nell’ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato di aver commesso una pluralità di episodi sia del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia del reato di evasione previsto dall’art. 385 cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 275, comma . 3 bis, . cod, proc. pen., censurando il difetto di motivazione circa le specifiche ragioni che rendono inidonea la misura degli arresti domiciliari anche con le procedure di controllo a distanza, procedure in grado di contenere il pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa né la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, .nè quella circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, deve osservarsi che anche rispetto all’unico tema contestato, ossia l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il provvedimento impugnato non presenta alcun vizio di legittimità. Ed invero al riguardo il Tribunale del riesame ha rimarcato la spiccata propensione · delinquere di NOME, il quale, oltre a essere gravato da precedenti segnalazioni (relative agli anni 2020, 2021 e 2023) riferite ai medesimi reati per cui si procede, ha proseguito nell’illecita attività di spaccio anche dopo essere stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, misura quest’ultima rivelatasi. evidentemente inadeguata al fine di contenere la qualificata pericolosità sociale dell’indagato. 2
Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla necessità della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex rnu/tis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è amrnissibii soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero !e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della
logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Resta solo da precisare, infine, che le puntuali argomentazioni dell’ordinanza impugnata circa l’insussistenza di valide alternative alla custodia in carcere sottintendono il rigetto della richiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti dorniciliari con congegni elettronici di controllo a distanza, risultando in tal senso pregnante il riferimento al fatto che, pur nella recente vigenza della custodia domestica, l’indagato ha proseguito nei traffici illeciti di sostanze stupefacenti. In proposito deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 e Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463), secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadèguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275 bis cod. proc. pen.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att, cod, proc. , pen. ·
Così deciso il 05/03/2024