Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3739 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Torino il 13/09/2002 avverso la ordinanza del 04/07/2024 del tribunale della Libertà di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ri
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari press Tribunale di Torino ha applicato la misura della custodia cautelare in carce NOME COGNOME ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, contesta Brandizzo (To), il 3 dicembre 2023.
Con l’ordinanza impugnata, del 4 luglio 2024, il Tribunale della Libertà di Torin pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta dall’indagato con la quale contestavano (non la gravità indiziaria, ma) solo le esigenze cautelari, rit presidiabili anche con la misura, gradata, degli arresti domiciliari, ha confer l’ordinanza impugnata.
COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso cassazione con cui invoca l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale, affidando a due motivi.
3.1. Col primo ha eccepito “violazione di legge processuale e di motivazione co riferimento agli artt. 273, 274, in relazione all’art. 299 cod.proc.pen.”.
Richiamato il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, e le ragioni dallo ste addotte a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura custodiale massim ne contesta la illogicità e, comunque, l’insufficienza della motivazion particolare per la omessa considerazione della irreprensibile condotta tenuta ricorrente nel lasso temporale intercorso dal 26 aprile 2024 (data della libera del Saber per questioni procedurali inerenti alla procedura di riesame avve l’ordinanza di applicazione della misura del 14 marzo 2024) al 17 giugno 2024 data di esecuzione della ordinanza applicativa della misura custodiale in atto ordine alla quale nessuna motivazione sarebbe stata resa quanto a concretezza e attualità della pericolosità, ed alla inadeguatezza della misura caut domiciliare.
3.2. Col secondo motivo ha eccepito “violazione di legge processuale e motivazione con riferimento agli artt. 275 c.p.p. in relazione all’inidoneità misura invocata e proporzionalità ed adeguatezza in relazione all’invocata richie di sostituzione”.
Manca, nell’ordinanza, l’analisi del profilo personologico del ricorrente, motivazione dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ad infren le esigenze di cautela come individuate, anche in ragione del tempo trascorso dal applicazione della misura, dal Tribunale ignorato.
Con requisitoria a valere come conclusioni scritte il procuratore general concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si ritiene necessario ripercorrere le tappe procedimentali: il 14 marzo 20 stata adottata, ed eseguita, a carico dell’odierno ricorrente una prima ordi custodiale, nell’ambito di procedimento penale pendente con n. 19272023 RGNR
presso la Procura di Sondrio, relativa alla contestazione del reato di cui agl 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90; il 29 marzo 2024 il Tribunale del riesame Milano ha confermato l’ordinanza e disposto la trasmissione degli atti ex art cod.proc.pen. all’autorità giudiziaria di Ivrea, territorialmente competen ragione del luogo del commesso reato -Brandizzo-, ma la trasmissione degli at non avveniva entro i termini sicchè la misura, caducata, veniva revocata, Sab rimesso in libertà; la competente Procura della Repubblica, ritenuto intatt quadro di gravità indiziaria formulava nuova richiesta di applicazione della misu disposta con ordinanza del 17 giugno 2024 nella specie di quella custodia massima, ordinanza, quest’ultima, avverso cui è stato proposto riesame deciso rigettato col provvedimento qui impugnato.
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.
Si denuncia violazione di legge processuale a proposito degli artt. 273, 27 relazione all’art. 299, e dell’art. 275 cod.proc. pen..
Va innanzi tutto chiarito che nessuna istanza ex art. 299 cod.proc.pen. ris essere stata dedotta nel procedimento, sicchè non si comprende il rinvio a t norma.
Va, poi, delimitato l’orizzonte di ammissibilità delle censure difensive ed es ogni questione relativa alla gravità indiziaria, che, oltre che conclamata molteplici provvedimenti giudiziali e giurisdizionali adottati nel procedimento, è stata posta alla attenzione del tribunale del riesame ed è, dunque, improponi in questa sede. Tanto si desume dal riepilogo dei motivi di gravame riprodotti ne ordinanza impugnata, che, anzi, dà ragione del contrario, non essendosi discettato della sussistenza concreta delle esigenze di cautela, ma solo d adeguatezza della misura custodiale massima ad infrenare quelle confermate esistenti, concrete ed attuali, come risulta evidente dal passo dell’ordinanza testualmente, si riporta: «la difesa nel corso della discussione non ha conte la sussistenza dei gravi indizi, ma delle esigenze cautelari che ha ritenuto e presidiabili anche la misura degli arresti domiciliari presso la p abitazione o in alternativa presso lo zio paterno che può offrire un con familiare e di vita diverso. Al riguardo la difesa ha evidenziato che dalle moda dei fatti emerge come si sia trattato di un unico episodio in quanto l’indagat è mai stato coinvolto in altri traffici di stupefacenti e come nei due mesi in stato libero non si è allontanato occupandosi della sua attività lavorativa; pe si tratta di un soggetto di giovane età e il periodo subito in carcere gli è s capire la gravità dei fatti». La lettera dell’ordinanza in parte qua e la mancata allegazione di eventuali più ampi motivi di riesame dedotti con l’istanza ex 309 cod.proc.pen. o in udienza determinano, dunque, la inammissibilità d
qualsivoglia motivo che inerisca alla gravità indiziaria (oltre che per q appresso si dirà) alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze di c (Sez. 2, n.9028 del 5/11/2013 – dep. Il 25/02/2014, COGNOME, Rv, 25906 venendo altrimenti meno la funzione del sindacato di legittimità cui è sottes giudizio demandato a questa Corte (Sez.5, n.28514 del 23/04/2013 – dep. 02/07/2014, COGNOME, Rv. 255577 e Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 – dep 12/01/2012, Rv. 251528, nel senso che è giurisprudenza assolutamente consolidata che il motivo nuovo non può introdurre doglianze afferenti punti de decisione diversi da quelli “attaccati” nell’originario atto di gravame che, individua e circoscrive, limitandolo, l’effetto devolutivo dell’impugnazione.
Resta allora da esaminare solo il profilo della ritenuta violazione di le riferimento all’art. 275 cod.proc.pen..
Il Tribunale del riesame ha ritenuto di ribadire la correttezza della scelt misura come operata dai primi giudici (il giudice per le indagini preliminari Tribunale di Sondrio e quello di Ivrea) affermando la «sussistenza di esige cautelari di intensità tale da richiedere il mantenimento della mi massimamente afflittiva », con ciò superando la prospettazione difensiva second la quale, trattandosi di giudicare un’unica condotta delittuosa -di cessione da del ricorrente di poco più di un chilogrammo di cocaina procurato da Bashli a Idr e COGNOME , stupefacente da destinare a Dabati per la successiva vendita al detta asseritamente estemporanea, il ricorrente non avrebbe avuto nulla a che fare c contesti illeciti.
Il previo affondo dei giudici del riesame sul versante indiziario -secondo la d un fuor d’opera- si spiega proprio quale presupposto di tale affermazione, valev a delineare le particolari modalità del fatto, in quanto atte ad inquadr condotta contestata nell’ambito dell’operatività di COGNOME quale narcotraffican non trascurabile livello, in grado di procurarsi ingenti quantità di stupefac prezzi vantaggiosi, intermediario per l’acquisto da parte di COGNOME e COGNOME so poi arrestati, e posti dal primo in contatto con l’odierno ricorrente incarica consegna dello stupefacente (come confermato in sede di interrogatorio d garanzia dai due cessionari arrestati); a inquadrare la condotta stessa come sv con modalità assolutamente professionali, atteso l’utilizzo da parte di NOME propria vettura e del cellulare destinato al fine di realizzare la cessione aven ricevuto la parola d’ordine e la controparola per trovarsi e riconoscersi cessionari prima ancora di arrivare a Brandizzo (Indrizi al momento dell’arre aveva con sé un cellulare che, nello scambio di messaggi e nelle chat col sogge che avrebbe dovuto consegnargli lo stupefacente , ossia NOME, conteneva diver messaggi da quest’ultimo cancellati); a delineare il profilo dell’odierno rico
quale soggetto di comprovata affidabilità nonostante la giovane età, attesa l’importanza e il valore economico del carico.
Affermazione tuttavia, quella della sussistenza di particolari e cogenti esigenze di cautela, in qualche misura determinata, anche, dalla iniziale pur assolutamente legittima scelta di avvalersi, in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al giudice di Sondrio, della facoltà di non rispondere, quindi di rendere, innanzi al giudice di Ivrea, una versione dei fatti non plausibile così alla luce della altre emergenze istruttorie come della logica esperenziale, sì da non offrire alcuna possibile ricostruzione della propria condotta alternativa alla prospettazione accusatoria.
Affermazione, ancora, supportata dal legame dell’indagato con tale NOME o NOME «persona ancor più introdotta nell’organizzazione criminale e proprio per questo temuta dalla fidanzata di NOME», frequentazione negata dall’indagato alla donna ma, invece, acclarata dalle risultanze investigative, che attestano un viaggio di andata e ritorno per l’Abania dell’odierno ricorrente proprio su richiesta di NOME, con rientro a bordo di un furgone verso il quale sono state profuse attenzioni tutt’altro che ordinarie.
Dati oggettivi quelli appena richiamati da cui correttamente e con motivazione immune da vizi logico-argomentativi il Tribunale della Libertà ha tratto ragione della persistenza delle già ritenute esigenze cautelari, ritenute affievolite non nel grado, ma solo nella specie «dal momento che il fatto che l’indagato dopo la scarcerazione abbia continuato a svolgere attività lavorativa, pur con l’intervallo natalizio di cui si è detto per recarsi in Albania, è circostanza che rende senz’altro più sfumato il pericolo di fuga, ma che non infirma in alcun modo il pericolo di recidivanza specifica», non inficiata dal mero formale rammarico pure rappresentato nel corso del procedimento, ritenuto «fattore modestamente apprezzabile che non consente certo, tanto più allo stato, di ipotizzare la sostituzione della misura in atto con misure meno afflittive e neppure con la custodia domestica neanche col presidio elettronico, inidoneo a prevenire condotte comunque legate allo spaccio di stupefacenti, a livello così elevato della filiera, posto che la cessione è solo un segmento di tale traffico e che, ovviamente, l’indagato è inserito in una rete di contatti che contempla quanto meno quello che riguarda chi gli ha consegnato lo stupefacente che l’indagato ha inteso rigorosamente preservare».
Lo spazio fin qui dedicato alla motivazione spesa dal Tribunale è funzionale a dimostrare come la denuncia di carenza motivazionale sia, già in fatto, improponibile, attesa l’ampiezza della indagine e della motivazione resa dai giudici del gravame, sicchè non può parlarsi di motivazione assente (o materiale) per cui per giurisprudenza costante si intende quella mancante fisicamente o che è graficamente indecifrabile; né di motivazione apparente, predicabile quando non
risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U.. n. 25932 d’el 29/05/2008, Ivanov).
Nel mentre la decisione adottata, nel prendere in esame tutti i profili, così della condotta e delle sue modalità esecutive, come del dato di personalità del prevenuto, risulta adottata nel solco della norma di riferimento e della interpretazione datane da questa giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023 ) Rv. 284982 – 01: «In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.» )
4. Il ricorso, infondato, deve esser rigettato.
Ne consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
disp.att.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2024 La Cons. est.