Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 558 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22-07-2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Torino confermava l’ordinanza del 27 giugno 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Asti aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli art. 7380 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere, in concorso con altri due indagati, illecitamente detenuto e trasportato 23,544 kg. di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 20 panetti occultati all’interno di 5 forme di parmigiano reggiano preventivamente svuotate e collocate dietro il sedile posteriore del furgone Toyota targato TARGA_VEICOLO; in Asti il 24 giugno 2022.
Avverso l’ordinanza del Tribunale piemontese, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziar rilevando che, sin dai primissimi istanti del controllo di P.G., l’indagato, che si trovava alla guida del mezzo, ha riferito agli operanti che le forme di formagg trasportate erano di proprietà di NOME COGNOME, presente sul furgone, precisando svolgere unicamente le mansioni di autista, come confermato sia dal passeggero NOME }<e:4j, sia da COGNOME, il quale prontamente esibiva alla Guardia di Finanza due fatture di acquisto relative ai prodotti caseari in esame, ess effettivamente COGNOME titolare di un caseificio ("RAGIONE_SOCIALE"). L'indagato ha qu spiegato di essersi prestato al trasporto delle forme di parmigiano, destina una fiera casearia organizzata a Napoli, in quanto COGNOME, conosciuto da NOME NOME viveva a Canale, era privo di patente, dietro il compenso di 500 euro.
A fronte di tali dichiarazioni, supportate dalla documentazione esibita da Rillie il Tribunale ha contrapposto elementi di carattere meramente congetturale, non essendosi considerato fra l'altro che la sostanza stupefacente era occultata n forme di parmigiano avvolte in una pellicola di nylon ricoperta anche da un foglio di carta assorbente, per cui alcun trasporto consapevole poteva ascriversi a NOME, non assumendo alcuna valenza indiziaria il fatto che il ricorrente n abbia acconsentito alla richiesta della P.G. di sbloccare il proprio cellulare.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono il giudizio sulla configurabilità delle due esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale, ovvero pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di condotte recidivanti, oltre la valutazione compiuta in merito alla scelta della misura applicata.
In ordine al primo aspetto, si osserva che la motivazione dei giudici cautel sarebbe meramente apparente, non essendo stati indicati gli elementi concreti da cui si desumerebbe il pregiudizio allo svolgimento delle indagini, mentre, quanto al secondo profilo, si evidenzia che il requisito dell'attualità del risc recidiva non è stato adeguatamente motivato, a nulla rilevando il riferimento alla
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gravità del reato, peraltro desunta da elementi corrispondenti a quelli delineano la tipicità della fattispecie, senza l'inserimento di tale dato giudizio di tipo personologico, non potendosi peraltro sottacere che l'un precedente menzionato a carico di COGNOME, oltre che datato, risulta definito pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
A essere censurata, infine, è la scelta della misura, rilevandosi in proposito c restrizione domestica sarebbe parimenti idonea a impedire che l'indagato possa tornare a delinquere, posto che anche gli arresti domiciliari, eventualmen accompagnati da uno strumento di controllo elettronico a distanza, possono escludere del tutto la libertà di locomozione dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigen cautelari sono infondate, nei termini di seguito esposti, mentre è meritevole accoglimento la doglianza sulla scelta della misura custodiale.
Iniziando dal primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la valutazio sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta profi illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede.
Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di ques Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve qualificare il quadro indiziarlo idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza final
Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualun elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.
Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri rich per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per qu ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre al gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione de provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificar relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ineriscono, sé il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragion che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a cari dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante l
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valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princ diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimen impugnato, non essendo Possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattu delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Co alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vic indagate, ivi compreso io spessore degli indizi, né alcun potere riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientr anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cu stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugna fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ra giuridicamente significativé che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogic evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. c Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame innanzitutto richiamato gli esiti del controllo operato il 24 giugno 2022 . presso il casello autostradale Asti Est dagli operanti della Guardia di Finanza di Asti, i q hanno fermato il furgone marca Tojota targato da TARGA_VEICOLO guidato da NOME COGNOME, a bordo del quale venivano rinvenute cinque forme di formaggio, ognuna avvolta in nylon trasparente, con segni esterni di imperfezione che facevan pensare a una loro manomissione, per cui i militari, insospettisi, operavano u verifica più approfondita, all'esito della quale scoprivano che le forme erano s svuotate e utilizzate come contenitori di sostanza stupefacente suddivisa in panetti, sostanza che, da successive analisi tecniche, risultava essere di cocaina, per un peso complessivo di circa 23 chili e mezzo; nella disponibilità COGNOME, inoltre, veniva rinvenuta la disponibilità della somma di 6.790 euro.
Orbene, alla . luce di tali risultanze, i giudici cautelari sono pervenuti alla illogica conclusione di ascrivere al ricorrente il trasporto dello stupefac Lgt occultato nelle forme di parmigiano, "es2errita- COGNOME alla guida del furgone dov z. era stata nascosta la droga 4 i jn occasione del cui rinvenimento l'indagato non ha palesato reazioni di stupore o di sdegno nei confronti del soggetto che lo avrebb proditoriamente coinvolto in una simile vicenda, essendo invece significativo che egli non abbia acconsentito alla richiesta degli operanti di sbloccare il cellulare, condotta questa poco conciliabile con un atteggiamento di buona fede.
Del resto, è stato altresì osservato nell'ordinanza impugnata, in modo pertinente, da un lato, che un carico di stupefacente come quello sequestrato (oltre 20 chili di cocaina) molto difficilmente viene affidato a un soggetto inconsapevole e, dall'altro, che non è stato adeguatamente spiegato dal ricorrente il motivo per il quale egli, domiciliato a Rovigo dove lavora come meccanico, si trovasse in Piemonte per svolgere tutt'altra attività che a suo dire lo avrebbe impegnato in un viaggio fino a Napoli, essendo rimasti peraltro poco chiari i termini e i tempi dell'accordo che NOME avrebbe in precedenza concluso con tale NOME COGNOME.
1.2. In definitiva, fermo restando, ovviamente, che le contrarie deduzion sollevate nel ricorso ben potranno essere approfondite e ulteriorment sviluppate, anche a livello probatorio, nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, la valutaz indiziaria compiuta dai giudici cautelari, in quanto sorretta da argomentazio razionali, non presta il fianco alle censure difensive, che inVero sollecitan differente apprezzamento di merito che non può trovare ingresso in questa sede.
2. Passando al secondo motivo, deve innanzitutto .richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 – 02), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274, cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento.
Alla luce di tale premessa, deve osservarsi che, pur risultando assertive e non adeguatamente specifiche le considerazioni dell'ordinanza impugnata in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, risulta invece immune da censure la valutazione sull'ulteriore esigenza cautelare ex art. 274 lett. C cod. proc. pe cui configurabilità è sufficiente a giustificare la conferma della misura cautelar
Ed invero, nel rimarcare la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti Tribunale ha ragionevolmente rimarcato le modalità dei fatti, indubbiamente gravi e rivelatrici di in inserimento fiduciario in qualificati ambienti delinquen di NOMENOME soggetto già coinvolto in un procedimento penale in tema di stupefacenti che, per quanto definito con sentenza di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, appare comunque idoneo a delineare la personalità dell'indagato, se correlato, come avvenuto nel caso di specie, con il peculiare e non certo trascurabile contesto criminoso in cui si inseriscono i fatti di causa, peraltro coevi rispetto all'applicazione della misura cautelare in esecuzione.
In tal senso, anche avuto riguardo alla ridottissima distanza temporale (pochi giorni) tra la condotta e l'adozione della misura, il percorso argomentati dell'ordinanza impugnata sull'attualità del rischio di condotte recidivanti si pone in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6593 del
25/01/2022, Rv. 282767 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891), secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautel personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, m indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata, come avvenuto nell'odierna vicenda, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità cri dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la m cautelare è chiamata a realizzare, con la precisazione che la valutazi prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere tanto approfondita, quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di ravvisabilità dell'esig cautelare di cui all'art. 274 lett. C) cod. proc. pen.
Sono invece fondate le doglianze in ordine alla scelta della misura.
Deve premettersi in proposito che, nel fissare i criteri di scelta della misura, 275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che la custodia cautelare in carcere pu essere applicata soltanto NOME le altre misure coercitive o interdittive, a se applicate cumulativamerite, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 bis che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura d arresti domiciiiari con le procedure di controllo elettronico a distanza di ali'art. 275 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686), secondo cui, i tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliar relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc può essere ritenuta NOME, alla stregua di un giudizio prognostico fondato s elementi specifici inerenti ai fatto, alle motivazioni di esso e alla person dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottra all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.
Ora, nel caso di specie, a fronte dell'indicazione di un domicilio certo e pera distante dall'ambito territoriale dove sono stati accertati i fatti (in interrogatorio di garanzia NOME ha dichiarato di risiedere a Rovigo, INDIRIZZO), il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni idonee giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in alternativa alla misu massimo rigore, non potendosi ritenere sufficienti in senso contrario le insist ma invero generiche, considerazioni dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto da parte dell'indadato delle prescrizioni conne agii arresti domiciliari, essendo peraltro eventuali violazioni delle st effica c emente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza.
3.1. In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in concreto e non in astratto, sareb ostative all'applicazione degli arresti domiciliari con i dispositivi di cont distanza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudiz sulla scelta della misura custodiale, con rinvio per nuovo giudizio sul punt Tribunale del Riesame di Torino, mentre il ricorso di COGNOME COGNOME disatteso nel rest
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla scelta della misura e rinvia pe nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimen di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/10/2022