Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5086 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Melito di Porto Salvo avverso l’ordinanza emessa il 01/06/2023 nei suo confronti dal Tribunal della libertà di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO che ha concluso p il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio Calabria, che in difes di COGNOME, ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 giugno 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in ca applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunal Reggio Calabria in relazione al reato ex artt. 99, 416-bis, comrni 1, 2, 3, 4, 5 e 8 cod. pen. (capo 1), ex artt. 99, 110, 56 cod. pen.,73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 416-bis.1. cod. pen (capo 4), ex art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n.
110 (capo 7), ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1965 n. 895 ((:apo 8), ex artt. 61 n. 2, 416-bis. 1., 648 (capo 9), ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 897 (capo 10), come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME COGNOME ch l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 1, per avere – reiterando le argomentazio contenute nell’ordinanza genetica – ravvisato gravi indizi di colpevolezza relazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. sulla base di una saltuaria vicinanz del ricorrente rispetto a uno soltanto (NOME COGNOMECOGNOME dei soggetti ritenuti as al gruppo criminale e in assenza di contenuti di conversazioni intercettate avvalorino l’ipotesi che egli sia stato un rappresentante di suo padre, ritenut della locale di RAGIONE_SOCIALEndrangheta di RAGIONE_SOCIALE, portandone i messaggi all’esterno del carcer in cui si trovava. Si aggiunge che le conversazioni intercettate non forniscono univoci circa la rilevanza dell’intervento del ricorrente nelle vendita del vi Jonio Blu (p. 4-5 del ricorso) o circa un suo accordo con COGNOME per il soste elettorale a uno specifico candidato. Si osserva che l’annullamento dell’ordin cautelare relativamente ai gravi indizi di colpevolezza a carico del suo coindagato NOME COGNOME depotenzia, comunque, la rilevanza delle condotte relative al capo 4 in relazione alla partecipazione alla associazione criminale
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legg vizio della motivazione in relazione al capo 4 nel ravvisare la sussistenza dei indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quale intermediario l’approvvigionatore di droga (NOME COGNOMECOGNOME sebbene nei confronti di questi n siano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizi della motivazione nel ravvisare, in relazione ai capi 4, 8, 9 e 10, la suss dell’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. peri. nonostante che – per quanto argomentato con il primo motivo di ricorso – non siano ravvisabili a carico d ricorrente gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione alla associa criminale.
2.4. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, perché l’ordin impugnata ha reiterato gli argomenti contenuti nella ordinanza genetica sen rispondere alla specifica deduzione contenuta nella pagina 16 della memori difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in infondato.
1.1. GLYPH Il primo motivo non si confronta con gli specifici contenuti della ordinanza impugnata nei quali si evidenzia che: nella conversazione fra NOME COGNOME e la moglie, preoccupata per i possibili esiti sanguinosi dei contrasti sorti in relazione alle vicende relative all’acquisto del villaggio Ionio Blu, la donna cercò di convincere il marito a farsi da parte e lasciare che COGNOME (che non era coinvolto nell’affare) provasse a risolvere la questione (p.11); dalle conversazioni intercettate emerge che COGNOME partecipò con COGNOME COGNOME piano di sostegno politico a un candidato e le fece anche pensando ai vantaggi per la consorteria e anche ai benefici che avrebbe potuto trarne suo padre detenuto (p. 19); l’attività di messaggero del padre detenuto svolta dal ricorrente rispetto a altri soggetti, il suo coinvolgimento nelle attività illecite connesse agli stupefacenti, e i suoi contatt non soltanto con COGNOME ma anche con altri appartenenti alle cosche o alla criminalità calabrese (NOME Prossomariti, gli Africoti e i suoi stessi parenti) che chiesero il suo intervento per realizzare i reati descritti nei capi 4, 7,8, 9, 1.0 delle imputazio provvisorie (p. 43).
1.2. GLYPH Il secondo motivo di ricorso non riporta ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME (suocero del ricorrente), in ogni caso non risulta che il ruolo dello stesso si presenti come essenziale allo svolgimento dei traffici illeciti. Nè, per altro verso evidenzia manifeste illogicità nell’ordinanza impugnata, che ha congruamente considerato le conversazioni intercettate dalle quali emerge che COGNOME e COGNOME si attivarono per reperire almeno 4 chilogrammi di cocaina tramite contatti con i Prossomariti e altri soggetti , anche se poi l’affare non si concluse.
1.3. Nello stesso terzo motivo di ricorso si riconosce c:he la tesi difensiva sta o cade in relazione alla fondatezza del primo motivo di ricorso, che è stato rigettato, sicché il terzo ne segue l’esito.
1.4. GLYPH Circa il quarto motivo di ricorso, deve registrarsi che il Tribunale ha motviato le esigenze cautelari considerando il coinvolgimento attivo del ricorrente negli affari della associazione per delinquere, con un ruolo primario anche nella realizzazione di gravi reati-fine (traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazio del nome sul controllo delle armi), così corroborando la doppia presunzione in materia cautelare posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. peri. a giustificazione della applicazione della custodia cautelare in carcere.
Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/11/2023