Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ugale conclusioni del PG NOME COGNOME
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Canetiei ia
Oggi GLYPH rEP, 2524
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame Sassari, con la quale è stato rigettata la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativ misura cautelare in carcere, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato d dell’ art. 73, comma primo, 80 d.P.R.309/1990, per aver detenuto, nel cofano posterior dell’auto, gr. 2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e nella portiera anteriore passeggieri, 15 kilogrammi di cocaina, sostanza rinvenuta a seguito di un controllo, con l’a dell’unità cinofila, al momento dello sbarco dell’auto presso il porto di Olbia. Con il rie ricorrente chiedeva l’applicazione degli arresti domiciliari, con applicazione del bracc elettronico, da eseguirsi presso l’abitazione dei genitori.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e viol di legge in relazione al disposto di cui all’art. 274, lett. a) cod. proc. pen., evidenziand disporre attualmente, a seguito del sequestro del telefono cellulare, di ulteriori str informatici, che non potrebbe neppure reperire, attraverso i quali potrebbe mettersi in cont con gli altri complici. Erroneamente il giudice ha invece affermato tale disponibilità di st informatici di collegamento, pur non essendo stata effettuata alcuna perquisizione press l’abitazione in Tezze sul Brenta, ove egli ha la residenza anagrafica, ma solo all’interno del ove veniva rinvenuto lo stupefacente. Pertanto, sotto questo profilo, non è fondato il rit pericolo di turbamento del processo formativo della prova e il rischio di intralcio prosecuzione delle indagini.
Il giudice ha tratto considerazioni erronee anche dalle risposte fornite dall’indagato in di interrogatorio, ritenute generiche e poco rilevanti ai fini della prosecuzione delle ind non ha considerato neppure il comportamento collaborativo dell’indagato, che si è res disponibile a comunicare spontaneamente le informazioni di cui era al corrente, peraltro, sen neppure essere sollecitato dal Giudice.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in qu il giudice, nel valutare la sussistenza del requisito limite di cui al secondo comma dell’ar lett. c) cod. proc. pen., ha fatto richiamo, erroneamente alla pena irrogabile, all’esito del g di anni cinque di reclusione, senza considerare l’eventuale concessione delle circostan attenuanti generiche né l’eventuale scelta di un rito alternativo. La pena in astratto irro anche considerando l’aumento per l’ingente quantità, potrebbe essere contenuta in anni quattro di reclusione. Tale doglianza, contenuta nel paragrafo 14 del riesame, non è stata vagliata giudice a quo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. in ordine al pericolo di reiterazione del reato, in quanto il giudice riferimento alle modalità del fatto e di occultamento della stupefacente trasportato in collocato sul posto del passeggero “in modo visibile”, omettendo tuttavia di valutar
personalità del prevenuto. Il richiamo alle modalità del fatto, invero, coincide con del titolo di reato, per cui non si comprende su quali elementi fattuali il giudice a proprio convincimento. Anche il riferimento al fatto che lo stupefacente era ” occultato”, oltre che illogico, è poco descrittivo di tali modalità. Infine, con moti e poco concreta, il giudice ha affermato che il ricorrente possa essere avvicinato dai
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge all’art. 275, comma 3 e comma 3 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di l’iter motivazionale inerente al criterio di scelta della misura cautelare più adegua alle esigenze cautelari riferite al profilo dell’ inquinamento probatorio.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, evidenzia di aver indicato la residenza d origine, nella provincia di Salerno, come luogo ove effettuare la detenzione domiciliar che si trova in luogo assai distante rispetto alla sua residenza. Tale profilo non adeguatamente dal giudice che ha rigettato l’istanza di sostituzione della misur senza considerare cheniogo di detenzione domiciliare è assai lontano dal contesto l realizzato il reato in contestazione; non risulta quindi fondata l’affermazione d reiterazione dei reato.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissi ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazio esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassa 02/08/1996, COGNOME). Al riguardo, con riferimentoOpericolo di inquinamento della Tribunale ha evidenziato che, anche prescindendo dalla impossibilità per l’indagato del sequestro del cellulare, di poter alterare il risultato delle indagini sull’appar ben potrebbe il ricorrente acquisire la disponibilità di altri mezzi di comunicazione suoi complici, di cui conosce l’identità, sebbene non sia stata questa rivel dell’interrogatorio, essendosi egli accordato per il trasporto dell’auto contenente l
Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l’acquisizione o la genui viene desunto (Sez.3, 03/12/2003 n. 306/04, COGNOME). Il pericolo de quo deve infatti essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inf regola dell’ id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il proce formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti, senza che si che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da s 12/03/2004 n. 20146/04, Tanzí).
Non coglie nel segno la doglianza secondo cui il giudice del riesame non avrebb risposta alla censura formulata con la richiesta dì riesame nel paragrafo 14, ove giudice a quo la questione della valutazione prognostica sul quantum di pena applicabile. Al riguardo, dall’apparato argomentativo della ordinanza impugnata si evince che il gi a quo ha specificamente evidenziato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa spe la richiesta di revoca della misura custodiale carceraria, stante la rilevanza del stupefacente, indicato 15 kg di cocaina.
In punto di diritto, poi, si osserva che l’art. 274 cod. proc. pen., nella parte i l’applicabilità della custodia in carcere, qualora vi sia pericolo di reiterazione di d specie per cui si procede, concerne esclusivamentelp( delitti “per i quali è pre della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”, riferendosi, evidentement edittali, e non alla pena concretamente irrogabile. Pertanto, la valutazione de reiterazione del reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti di grosse qu alla previsione della pena edittale prevista in astratto, e prescinde dalla pena irrogabile per il reato per cui si procede, variabile in relazione ad eventuali ed i processuali o in relazione alla concessione o meno delle circostanze attenuanti gen ricorso ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
Con specifico riferimento alla terza doglianza, anch’essa inerente alle esigenz di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si osserva che il giudice a quo ha assolto all’obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure men di quella disposta (Cass 24/05/1996, COGNOME, C.E.D. Cass. n. 205306); con esclusion presunzione o congettura (Cass 19/09/95, COGNOME) e specificando i termini dell effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetiz della stessa specie (Cass. 28/11/1997, COGNOME, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 0 Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259).
Sotto il profilo del pericolo di reiterazione della condotta, il Tribunale ha fatt modalità del fatto e all’ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata, Pertanto, il giudice a quo ha formulato un giudizio prognostico positivo in ordine al pe concreto che il ricorrente possa riallacciare i contatti con il contesto criminale, in bene inserito, considerato il cospicuo valore economico della sostanza trasportata, d affidabile ad un corriere occasionale non radicato nell’ambiente del traffico di stu osserva che il giudice a quo ha, dunque, ritenuto poco credibili e generìche le dichiarazio dal ricorrente in sede dì interrogatorio, ove egli ha affermato di essere stato soggetti sconosciuti per il trasporto dell’auto già carica dì stupefacente, che a lasciare in un parcheggio di Olbia.
Nemmeno il quarto e il quinto motivo di ricorso rientrano nel novero delle deducibili nel giudizio di legittimità. Infatti, nel caso in cui venga richiest
sostituzione della misura intramurale, l’indagine che il giudice deve compiere per ac l’adeguatezza di misure gradate, presuppone l’individuazione delle esigenze cautel soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inid scopo e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Gi 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, n. 199030). In presenza di adeguata motivazione riguardo, le determinazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità, estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso in il giudice a quo ha sottolineato la possibilità che il ricorrente, se libero e privo di un continuativo, possa riprendere i contatti con soggetti appartenenti al mercato ille stupefacenti e perpetrare reati della stessa specie in altre forme, non necessa mediante il trasporto materiale dello stupefacente. Trattasi di motivazione immune da vizi giuridici, in quanto aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provve cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. 275 cod. proc. pen. richiamate. L’apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, es vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motiv del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. 2 proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03 dep. 2004, COGNOME) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettaglia elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione crim fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, COGNOME, 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, COGNOME) e a focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determin connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che re altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Fi 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. proc. pen.
PQM
i Rigetta il ricorso e condanna ja’ricorrente al pagamento delle spese processuali. Man cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p