Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34154 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 perché nel corso di un controllo eseguito il 26 novembre 2024 veniva trovato in possesso di ca. 40 di hashish (suddivisi in undici pezzi) dopo aver avuto un fugace contatto con tale NOME COGNOME.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pro pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore d NOME COGNOME denuncia:
2.1.violazione di legge (art. 274, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione di condotte illecite. argomentata in ragione della quantità e tipologia di confezionamento della droga e in carenza di elementi idonei a denotare l’attività di spaccio, esclusa dal giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura.
Ulteriore profilo di illegittimità- e vizio di motivazione discendono dalla riqualificazione giuridica del fatto al quale non è applicabile la misura della custodia cautelare in carcere essendo stato contestato come ipotesi lieve,A4cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
2.2.carenza della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza di altre misure a tutelare le esigenze cautelari: il Tribunale fa riferimento generico alla commissione del fatto durante il periodo in cui l’indagato era sottoposto a obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e alla commissione del reato presso l’abitazione,laddove il controllo di polizia veniva eseguito nel cortile.
In vista della trattazione in presenza dell’odierna udienza camerale il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alla già richiesta trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.
Effettivamente il Tribunale, motivando la sussistenza delle esigenze cautelari, fa riferimento al reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 rispett alla qualificazione giuridica del fatto contestato nell’ordinanza con la quale i giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura.
Va ricordato che la qualificazione giuridica del fatto è consentita al Tribunale del Riesame con una operazione che dà luogo ad una modifica avente effetto limitato al procedimento incidentale “de libertate” (Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900): nel caso in esame, peraltro, tale modifica – non avendo il Tribunale disposto l’esecuzione della misura- non è univoca e pare, piuttosto, frutto di un errore materiale nella parte in cui il Tribunale (pag. richiama il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 cit. dopo avere diffusamente esaminato i fatti per escludere, al confronto con la tesi difensiva, la
destinazione dello stupefacente sequestrato all’uso personale o, comunque all’uso di gruppo.
Va, inoltre, precisato che la più grave misura della custodia cautelare è consentita, ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen..anche in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. , punito con la pena della reclusione, nel massimo, pari a cinque anni.
3.Le argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, quanto alla destinazione alla cessione a terzi della droga detenuta, sono in questa sede incensurabili perché ragionevolmente fondate su una serie di elementi sintomatici quali il quantitativo della droga caduta in sequestro, le caratteristiche della stessa, che si presentava già frazionata in dosi, e le modalità e circostanze del fatto.
Se è vero che l’indagato veniva controllato nel cortile dell’abitazione e consegnava spontaneamente la droga detenuta sulla persona, il Tribunale ha, nondimeno, precisato che la Polizia giudiziaria aveva svolto un protratto controllo nel corso dela quale aveva notato i contatti del ricorrente con una persona dedita al consumo di droga e ha ritenuto recessiva la tesi dell’indagato – secondo cui la droga detenuta costituiva la “scorta” per il comune uso anche in vista delle festività natalizie- evidenziando che la detenzione era precedente al contatto con l’COGNOME; che le festività natalizie non erano imminenti e che l’acquisto appariva affatto compatibile con le condizioni personali dell’indagato, privo di redditi.
4.La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere e il giudizio di adeguatezza a fini preventivi della sola misura della custodia cautelare in carcere costituiscono il risultato di valutazioni non censurabili in questa sede.
Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che l’indagato – che ha recenti condanne per reati analoghi – ha commesso il fatto eleggendo a luogo di spaccio il cortile della propria abitazione e mentre si trovava sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ha sottolineato che l’indagato annovera anche un precedente di polizia per il reato di evasione, circostanze, queste, che ne denotano la proclività a delinquere e la inclinazione alla inosservanza delle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale non sono censurabili in questa sede i anche tenuto conto dei poteri della Corte di legittimità che, nella valutazione delle esigenze cautelari, non può sostituirsi alle valutazioni del giudice del merito / potendo solo verificare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto ovvero rilevare la sussistenza di lacune motivazionali che abbiano omesso la valutazione di circostanze favorevoli
all’indagato e che incidano sulla adeguatezza della misura a realizzare le finalità di prevenzione: il che, nel caso in esame, non ricorre alla stregua dei precedenti penali e giudiziari e delle descritte circostanze e modalità del fatto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria eseguirà gli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. penale.
Così deciso il 16 settembre 2025
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La Consigliera relatrice
Il Presidente