Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41448 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato aNOMEXXXXX) il NOMEXXX;
avverso l’ordinanza del 12/08/2025 del Tribunale di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/08/2025, il Tribunale di Ancona, quale giudice del riesame adito su appello del Pubblico Ministero, in parziale riforma della ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, applicativa, nei confronti d NOME, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo elettronico di controllo, sostituiva la indicata misura con quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona propone ricorso il difensore di fiducia, nell’interesse di NOME, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e ) , cod. proc. pen, violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., nella parte in cui Ł stata ritenuta la attualità e concretezza di esigenze cautelari soddisfacibili unicamente con la custodia intramuraria in luogo di quella disposta, del divieto di avvicinamento alla persona offesa con prescrizioni e dispositivo elettronico di controllo, trattandosi peraltro di soggetto già ristretto per altra causa in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Al riguardo, si duole il ricorrente del fatto che la decisione non si misura con le precise considerazioni del primo giudice circa la gravità non del quadro indiziario bensì delle condotte contestate, deducendo come i fatti, anche come contestati, non raggiungano il grado di gravità loro assegnato dal Tribunale del riesame, risultando di contro ‘connessi a vicende di poca o nulla rilevanza criminale, liti tra persone entrambe con caratteri e umori incostanti e inclini a farsi trascinare dalle passioni del momento’ (così in ricorso), da cui Ł derivato il rilievo dato dal primo giudice alla circostanza che fosse stata la stessa persona offesa a portarsi nell’abitazione dell’indagato e non viceversa, mentre il fatto che il
NOME avesse cercato la donna nei giorni immediatamente successivi al fatto ‘non attesterebbe altro, se comprovato, se non che gli animi dei due non erano ancora placati’
(così ancora in ricorso).
Lamenta altresì il ricorrente come la versione difensiva sia stata apoditticamente liquidata come meramente dichiarativa, illogica e inverosimile, mentre sarebbe stata meritevole di vaglio critico e di opportuni approfondimenti sulla intrinseca attendibilità della persona offesa; il Tribunale avrebbe dovuto confutare, poi, le specifiche argomentazioni difensive in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Contesta poi il ragionamento operato dal Tribunale evidenziando come il fatto che nel frattempo sia stata aggravata la misura cautelare disposta in diverso procedimento non aggravi il quadro indiziario in questo, ma semmai rappresenti ulteriore elemento a garanzia della incolumità della persona offesa.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il tempo trascorso dal fatto, e dalla applicazione della originaria misura, in cui l’indagato non ha reiterato le condotte nØ, dopo i primi tentativi di contatto, ha tentato piø di avvicinare o contattare la persona offesa.
La sostanziale tenuità delle condotte avrebbe consentito dunque, a parere del ricorrente, di ritenere le esigenze contenibili con misure extra-murarie.
2.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen, si deduce violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui Ł stata ritenuta l’inadeguatezza della misura originariamente applicata a soddisfare le esigenze cautelari e la necessità di soddisfare dette esigenze esclusivamente con la custodia carceraria, trattandosi peraltro di soggetto già ristretto per altra causa in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
A parere del ricorrente, la motivazione al riguardo addotta risulta del tutto apparente ed assertiva in punto di giudizio prognostico cautelare formulato in termini di attualità e concretezza, in quanto non considera il decorso del tempo, senza che siano intervenute ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità o di possibili interferenze con la genuinità della prova, e la circostanza della applicazione di misura di custodia in altra causa.
Insiste pertanto per l’annullamento o la riforma della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Si premette che sussiste il giudicato cautelare sul profilo del quadro indiziario, essendo intervenuta rinuncia al riesame avverso l’ordinanza genetica e non essendo stati dedotti elementi sopravvenuti e diversi da quelli già valutati o esistenti almomento della rinuncia, di talchØ deve ritenersi non consentito il primo motivo nella parte in cui pare censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa alla luce della mancata considerazione della versione difensiva resa in interrogatorio dall’indagato.
2.1. Ciò premesso, con riguardo agli ulteriori profili dedotti con il primo e con il secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla liberta personale, in caso di provvedimento di riforma, in senso sfavorevole all’indagato, adottato dal giudice dell’appello cautelare.
Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non si impone una motivazione rafforzata, in quanto Ł sufficiente che il giudice d’appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non Ł necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, PMT c/Caria, Rv. 278335 – 02; Sez. 5, n. 28580 del
22/09/2020, NOME, Rv. 279593 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04 che ha chiarito come, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate , della precedente decisione del primo giudice, reiettiva della domanda cautelare, non sia richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, ma sia necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale; in senso conforme Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, COGNOME, Rv. 285020 – 01 che ha specificato che la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui Ł stata omessa la valutazione).
Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchØ del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: a) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
2.2. Tanto precisato, le censure proposte debbono ritenersi manifestamente infondate, perche attinenti essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificita, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicita evidenti, si Ł invece rapportato in modo critico e puntuale con le argomentazioni addotte dal primo giudice della cautela in punto di scelta della misura ritenuta adeguata e proporzionata, superandola con argomentazioni dotate di maggiore forza persuasiva.
Invero, il ragionamento probatorio operato dal Tribunale Ł stato articolato sulla specifica confutazione delle diverse conclusioni cui Ł giunto il Giudice per le indagini preliminari circa la scelta della misura idonea a contenere le ravvisate esigenze di cautela, e sviluppato in modo puntuale e compiuto, oltre che logico e rispondente agli elementi probatori raccolti.
In particolare, il Tribunale ha illustrato la gravità dei fatti desumibili dalle modalità brutali della aggressione, testimoniata oltre che dalle parole della persona offesa anche dal certificato medico, dalla documentazione fotografica e dalla diretta percezione dei carabinieri intervenuti; ha spiegato poi, in termini di gravità, allarme e pericolosità, il giudizio sulle condotte e sulla capacità a delinquere del soggetto, gravato da precedenti penali, che ha agito con violenza alla persona per procurarsi danaro per l’acquisito di sostanze alcoliche e che, anche dopo i fatti, ha attuato una condotta di «spasmodica ricerca della persona offesa».
Il Tribunale si Ł poi confrontato, in modo puntuale e compiuto, anche con le deduzioni difensive e con la versione offerta dal NOME in sede di interrogatorio, spiegando diffusamente (con riferimento ad elementi di ordine fattuale e logico, come, ad esempio, il non avere intrapreso l’indagato azioni a tutela o l’avere consentito l’ingresso della donna nella propria abitazione in violazione delle prescrizioni imposte) le ragioni per cui tale versione veniva ritenuta illogica ed inverosimile, e non meramente disattendendola (vds. pag. 4 ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha fatto vieppiø corretta applicazione del principio di diritto secondo cui resta estranea alla valutazione di gravità della condotta la eventuale condotta volontaria della persona offesa, attesa l’esigibilità del concreto esercizio dello ius excludendi e l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608 – 01).
Quanto alle esigenze di cautela, il Tribunale ha poi esposto, con motivazione altrettanto puntuale e critica, facendo anche riferimento ad elementi emersi dall’interrogatorio, come dovesse formularsi una valutazione in termini di particolare allarme e pregnanza, desumibile non solo dalle modalità della condotta, ma anche dalla pervicacia dimostrata dall’indagato nei giorni successivi – quando il NOME si recava a cercare la donna nei luoghi da costei abitualmente frequentati, ponendo così in essere «altrettante violazioni delle misure cautelari/contegni di aggravamento delle esigenze cautelari ravvisate nell’ambito del parallelo procedimento per il delitto di cui all’art 582 c.p. nei confronti della medesima persona offesa» – e dai precedenti penali, per evasione, risalente al 2023, e per il delitto di cui all’art. 387 -bis cod. pen. (ancora pag. 4 ordinanza impugnata).
La motivazione risulta puntuale e diffusa anche in punto di ritenuta spregiudicatezza del soggetto, di indole pericolosa e incapacità di autocontrollo, desunte dalla natura dei precedenti penali di recente datazione, dal comportamento successivo ai fatti sub iudice , dalla reiterata violazione delle prescrizioni imposte col regime cautelare disposte in processo differente, ma che vede vittima di reati con violenza alla persona la medesima persona offesa, non mancando dunque di considerare anche elementi ulteriori, successivi alla stessa valutazione operata nella ordinanza genetica, quali il mancato consenso delNOME alla applicazione del dispositivo elettronico di controllo (vds. ancora pag. 4 della ordinanza impugnata).
Quanto alla adeguatezza esclusiva della piø afflittiva misura della custodia in carcere Ł stato vieppiø correttamente dato rilievo alla esistenza della precedente condanna per evasione risalente al 2023.
L’articolato ragionamento del Tribunale ha censurato poi la scelta della misura operata nell’ordinanza genetica nella misura in cui tale scelta Ł stata operata non considerando i suindicati elementi.
2.3. Manifestamente infondato risulta, poi, il motivo nella parte in cui la censura del ricorrente trae argomento dalla applicazione di misura custodiale in altro procedimento per trarne la conclusione che ciò costituirebbe ‘ulteriore elemento a garanzia dell’incolumità della p.o.’ (così in ricorso) e scongiurerebbe il pericolo di reiterazione del reato: invero, il sillogismo risulta fallace, attesa l’autonomia dei procedimenti e delle valutazioni che governano i relativi regimi cautelari, ed anzi proprio il comportamento reiteratamente trasgressivo ben potendo essere assunto, come fatto dal Tribunale del riesame, siccome circostanza espressiva della spiccata capacità a delinquere del soggetto e della assenza di autocontrollo, ad argomento logico da cui trarre una prognosi negativa sulla idoneità di
misure cautelari il cui adempimento Ł rimesso alla esclusiva volontà del soggetto.
2.4. Entrambi i titoli di reato, poi, consentono la applicazione della piø afflittiva misura cautelare, trovando applicazione, per il reato di lesioni, siccome aggravato a norma dell’art. 577, comma 1, n. 1, cod. proc. pen. dalla precedente relazione affettiva con la persona offesa, la deroga ai limiti di pena di cui all’art. 280, comma 3bis , cod. proc. pen.
2.5.Il ragionamento del Tribunale, in punto di criteri di scelta della misura, adeguatezza e proporzionalità della misura maggiormente afflittiva (e conseguente inadeguatezza di ogni diversa misura) risulta quindi corredato da maggior forza persuasiva, siccome articolato sul confronto critico con la motivazione della ordinanza gravata e con le deduzioni difensive, ed esposto con motivazione assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità, oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite.
Anche in punto di attualità, permanenza e concretezza delle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato con motivazione esente da vizi, facendo corretta applicazione delle norme processuali, valorizzando elementi anche sopravvenuti e non presi invece in considerazione dal primo giudice ed evidenziando come il decorso del tempo non sia rimasto muto, ma come invece abbia evidenziato condotte violative delle prescrizioni inerenti alle misure applicate in diverso procedimento (in cui Ł pur sempre vittima la medesima persona offesa).
Tra gli elementi ulteriori, valorizzati dal Tribunale, si annovera anche il mancato consenso dell’indagato alla applicazione del braccialetto elettronico: si tratta di ulteriore circostanza con cui neppure l’odierno ricorrente si confronta, ma che conforta, sul piano della logicità, della coerenza e compiutezza, il ragionamento operato nella impugnata ordinanza del Tribunale anche in punto di adeguatezza della misura scelta.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa argomentazione difensiva.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.