Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46405 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46405 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 21/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui, in data 16/02/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato al COGNOME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 30) dell’imputazione provvisoria.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di ricorso:
2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 27 275, 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen., 453 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva limitato il ricorso all sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura, posto che il ricorrente risulta coinvolto in un unico episodio criminoso, non comprendendosi, quindi, come la condotta possa essere stata ritenuta non occasionale, afferendo, peraltro, ad una vicenda anteriore di circa un anno rispetto all’esecuzione della misura e non certamente interrotta dagli arresti operati; l’indagato, inoltre, è risultato del tutto estraneo al contesto associativo e, quindi, la sua condotta di intermediazione non può certamente qualificarsi come professionale, essendo del tutto destituita di fondamento anche la circostanza che il COGNOME si sarebbe recato all’estero per sottrarsi all’esecuzione della misura, posto che dalla documentazione allegata risulta che l’acquisto dei biglietti aerei aveva preceduto il primo accesso dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente; questi, inoltre, non risulta aver avuto rapporti con altri coindagati, al di là dell’unico episodio ascrittogli;
2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto alla omessa motivazione circa l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quant alle argomentazioni contraddittorie che connotano il provvedimento impugnato, con particolare riferimento a specifiche contingenze, quali il viaggio del COGNOME a Sharm El Scheick.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Benché la stessa difesa avesse, in sede di riesame, limitato le proprie doglianze al solo profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura applicata al ricorrente, nondimeno il ricorso è evidentemente incentrato sulla valutazione della gravità indiziaria.
In ogni caso, l’ordinanza impugnata appare più che adeguatamente motivata, inquadrando la vicenda che coinvolge il COGNOME in un più ampio contesto investigativo, che – attraverso telecamere ed attività captativa – aveva consentito di verificare la sussistenza di un traffico organizzato di banconote rico Il COGNOME, in particolare, aveva avuto il ruolo di intermediario nella illec transazione verificatasi il 13/05/2022, che era culminata nell’arresto di due
cittadini francesi che avevano acquistato 33 banconote contraffatte, da 50,00 euro ciascuna; i predetti acquirenti – come dagli stessi in seguito confermato erano stati accompagnati in auto dal ricorrente presso il luogo dove era avvenuto lo scambio con il COGNOME. Non a caso le indagini avevano consentito di verificare come il COGNOME, due giorni prima, si fosse recato, a bordo della medesima auto, presso il luogo dove poi aveva accompagnato i cittadini francesi e, ivi giunto, aveva chiesto di parlare con il COGNOME, che lo aveva incontrato insieme al COGNOME, il che, secondo la logica prospettazione del Tribunale del riesame, evidenziava una consuetudine ed una fiducia nei confronti del ricorrente da parte dei venditori, che consentiva di ritenere non certamente occasionale l’attività svolta.
In particolare, è stato evidenziato come l’indagato avesse prestato la propria opera di intermediazione per conto di altri, che, evidentemente, gli avevano conferito l’incarico sulla base delle pregressa conoscenza e della reciproca fiducia, nella piena consapevolezza, da parte del ricorrente, del giro degli affari illeciti e della continuativa disponibilità di banconote contraffatte di cui disponevano i venditori, ricavando egli, evidentemente, anche un illecito profitto da tale attività di intermediazione.
Tali specifiche modalità hanno fondato – con motivazione del tutto immune da censure logiche – il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, valutato anche alla luce dei diversi precedenti da cui il COGNOME risulta gravato.
Con tale argomentazione il ricorso finisce per non confrontarsi, limitandosi ad insistere sulla unicità dell’episodio, prescindendo dal contestarne in chiave critica le connotazioni, evidenziate dal provvedimento impugnato che, in particolare, aveva sottolineato come fossero stati proprio gli intermediari – COGNOME e COGNOME – a proporre l’acquisto delle banconote false ai cittadini francesi.
Ne risulta, quindi, che l’acquisto del biglietto per la località turistica egizian rappresenta solo uno degli elementi considerati dal Tribunale, peraltro non nell’ottica del pericolo di fuga, ma solo della trasgressività della personalità del ricorrente che, nonostante la conoscenza del provvedimento cautelare nei suoi confronti, non si fosse affatto affrettato a rientrare in Italia.
Quanto all’adeguatezza della misura, il provvedimento impugnato ha evidenziato l’ampiezza del sodalizio ed il conseguente rischio che ogni misura meno afflittiva non scongiurerebbe il pericolo di ulteriori contatti, ciò tanto più che l’asserita – e non documentata – attività lecita svolta dal ricorrente non aveva costituito un ostacolo ala sua dedizione ad attività criminose.
Anche in riferimento a tale apparato argomentativo il ricorso appare del tutto generico e, come tale, destinato alla declaratoria di inammissibilità, da cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende. Or, Gi45p. att. cack-pfee~1.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023
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