Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26150 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26150 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Villaricca il 21/06/1998 NOME nato a Napoli il 05/11/2004 NOME nato a Napoli il 07/11/1994
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del riesame proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza. emessa in data 29 novembre 2024, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. ha disposto nei loro confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona.
NOME COGNOME con il primo motivo di ricorso, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità del compendio indiziario.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame sarebbe caratterizzato da una lettura parcellizzata del materiale indiziario basata su valutazioni congetturali, contraddittorie e prive di fondamento in elementi oggettivi.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce violazione degli artt. 272 e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione ed all’assoluta necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale si sarebbe limitato a compiere una disamina generica delle modalità con cui Ł stata realizzata l’azione delittuosa, omettendo di vagliare in modo dettagliato il grado di partecipazione attiva e i ruoli dei singoli indagati.
La motivazione, inoltre, conterrebbe un riferimento del tutto apodittico all’astratto pericolo di reiterazione di fatti analoghi, senza tenere conto della distanza temporale tra il fatto contestato (consumato nel novembre 2023) ed il giudizio cautelare.
I ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 272 e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione ed all’adeguatezza della sola misura intramuraria a contenere le ritenute esigenze cautelari.
Il giudice cautelare, con motivazione caratterizzata da mere formule di stile e valutazioni ‘suppositive e congetturali’ in ordine alla gravità dei fatti ed all’entità delle pene edittali previste per i reati contestati, non avrebbe argomentato in alcun modo in relazione all’attualità e concretezza del pericolo di ricaduta nel crimine.
La motivazione sarebbe, inoltre, congetturale e contraddittoria in ordine all’inidoneità delle altre misure coercitive a fronteggiare l’esigenza cautelare ritenuta sussistente. I giudici del riesame si sarebbero, in particolare, limitati a rimarcare l’estrema gravità dei fatti e la personalità estremamente negativa degli indagati, senza alcuna valutazione individualizzata delle singole posizioni e senza tenere conto del significativo decorso del tempo dalla commissione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME Ł generico ed aspecifico.
Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione in ordine alla gravità del compendio indiziario con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso Ł inammissibile quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario, si Ł limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al COGNOME, senza
alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici del riesame, così venendo meno al predetto onere di specificità.
Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze sovrapponibili in tema di esigenze cautelari, sono aspecifici.
I giudici del riesame sono pervenuti all’annullamento dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari attraverso una disamina articolata ed approfondita delle risultanze processuali in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
3.1. In particolare, il Tribunale ha affermato, con motivazione compatibile con le risultanze investigative e priva di illogicità, la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di delitti della medesima indole; la motivazione valorizza, nello specifico, la significativa gravità del fatto desumibile dalle modalità di azione ritenute idonee a dimostrare la capacità organizzativa degli indagati ed il loro pieno inserimento nel sottobosco criminale (vedi pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato) nonchØ la particolare intensità della capacità criminale dei ricorrenti desumibile dalla mancanza di scrupoli e della spregiudicatezza manifestata nel corso della rapina.
Deve essere, in proposito, ribadito che l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si Ł svolta, restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME Rv. 27152201; da ultimo, Sez. 6, n. 41467 del 09/07/2024, COGNOME non massimata).
Le doglianze difensive sono aspecifiche, non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (particolare gravità della condotta ed intensità della manifestata capacità a delinquere), essendosi i ricorrenti limitati alla mera prospettazione di affermazioni apodittiche, prive di un adeguato nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame.
3.2. La motivazione impugnata resiste alle obiezioni difensive, prendendo in esame il complesso di condizioni soggettive ed oggettive di accadimento del reato che rendono plausibile il pericolo di recidiva e ineludibile l’applicazione della misura cautelare intramuraria.
Va, peraltro, ricordato che non Ł compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nØ che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Nel caso di specie, le censure mosse dalle difese non si riferiscono alla congruità del ragionamento esposto dal giudice del riesame, ma propongono in questa sede, in contrasto con i principi sui limiti del giudizio di legittimità, una nuova valutazione di contrapposti elementi già valutati dal Tribunale.
3.3. Il Tribunale, con motivazione adeguata ed esaustiva, ha, infine, correttamente affermato che la custodia cautelare, oltre ad essere proporzionata alla particolare gravità delle condotte delittuose, Ł l’unica misura idonea a tutelare le ritenute esigenze cautelari; quanto affermato dai giudici del riesame in ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari ad impedire la reiterazione di condotte delittuose della medesima specie appare, infatti, ineccepibile in punto di logica.
Il provvedimento impugnato ha adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto dell’inadeguatezza della misura auto detentiva alla luce della personalità degli indagati, che le risultanze investigative indicano connotata da sprezzo delle regole, assenza di freni inibitori e peculiare inclinazione a delinquere, con conseguente impossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina degli arresti domiciliari (vedi pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata); tale valutazione Ł supportata da una motivazione priva di criticità giustificative e, quindi, insuscettibile di rivisitazione in questa sede.
I giudici del riesame hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, non Ł necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma Ł sufficiente che il giudice, come ha fatto il Tribunale, indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione della condotta nonchØ dalla personalità degli indagati, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura prescelta come quella misura piø adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (vedi, Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 261723-01; Sez. 3, n. 30443 del 11/02/2022, Encarnacion, non massimata e Sez. 1, n. 35837 del 06/06/2023, Santarella, non massimata).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 13/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME