Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/2/2024 del Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 27/2/2024, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da COGNOME NOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 2/2/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo a più delitti di cui all’art. d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2 . Propone ricorso per cassazione lo NOME, deducendo i seguenti motivi:
violazione di norma processuale e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale non avrebbe censurato l’ordinanza del G.i.p. di Ancona, sebbene il suo
contenuto si esaurisca in un mero rinvio per relationem al precedente provvedimento emesso dal G.i.p. di Monza, poi dichiaratosi incompetente. L’obbligo di una valutazione autonoma quanto ai presupposti della misura restrittiva, per contro, opererebbe anche nel caso di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., non prevedendosi alcuna deroga al riguardo nel testo dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe affetto da manifesta illogicità, non contenendo alcuna indicazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ma soltanto elementi relativi alla posizione della coindagata COGNOME, senza alcuna distinzione i nd ivid ualizzante;
erronea applicazione della legge penale quanto ai gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale – con riguardo ad entrambi i capi di imputazione (253 e 254) – avrebbe individuato i gravi indizi con argomento palesemente viziato che, per un verso, non indicherebbe i parametri di riferimento in forza dei quali riscontrare la figura dell’amministratore di fatto di un ente, e, per altro vers attribuirebbe questa qualifica al ricorrente soltanto per l’accertata disponibilità d alcuni beni riferibili alla sola Hu. Dagli atti di indagine, dunque, potrebbe al p ricavarsi la conoscenza, in capo allo stesso NOME, di una presunta attività illecita svolta dalla donna, ma ciò non potrebbe in alcun modo integrare il fumus di reato a carico dello NOME. L’ordinanza, dunque, sarebbe priva di un effettivo argomento, facendo leva soltanto su una presunta condivisione di vita e di affari tra i due che, tuttavia, costituirebbe un assunto arbitrario ed irrazionale;
violazione della legge processuale in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe riconosciuto le tre esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. peraltro, anche il pericolo di inquinamento probatorio non ravvisato nel provvedimento genetico – con motivazione del tutto astratta e priva dei caratteri di concretezza ed attualità. In particolare, quanto al pericolo di reiterazione del reato, la motivazione dell’ordinanza risulterebbe insufficiente e non darebbe conto dell’elevata probabilità dell’occasione prossima di un delitto, richiesta dall giurisprudenza di questa Corte; quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il provvedimento si fonderebbe su un astratto interesse al riguardo, privo di qualunque riscontro (non potendosi, per ciò, valutare la negazione degli addebiti in sede di interrogatorio), e l’ordinanza non conterrebbe la fissazione della data di scadenza della misura di cui all’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.; infine, quanto al pericolo di fuga, questo sarebbe stato riconosciuto ancora con argomento congetturale, senza alcun distinguo rispetto alla posizione della coindagata NOME e senza considerare che il ricorrente vivrebbe stabilmente in Italia da quasi 30 anni.
Gli stessi argomenti sono stati ribaditi con memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
Deve essere rigettato, innanzitutto, il motivo che contesta al provvedimento del G.i.p. di Ancona di aver fatto mero rinvio per relationem all’ordinanza genetica del G.i.p. di Monza dichiaratosi incompetente, peraltro specificando che quest’ultima conterrebbe un mero “copia e incolla” del provvedimento di perquisizione e sequestro del 25/1/2024.
4.1. Il Tribunale del riesame, quanto al primo profilo, ha infatti correttamente richiamato il costante e condiviso indirizzo di legittimità secondo cui l’art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo, sempre che tale rinvio risulti consapevole e consenta al destinatario del provvedimento di controllare l’iter logico e giuridico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione adottata. Non è precluso, dunque, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero, e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (tra le massimate, Sez. 6, n. 56455 del 4/12/201.8, PM/Rasizzi, Rv. 274779; Sez. 2, n. 11460 del 2/2/2016, Pm/COGNOME, Rv. 266577; tra le non massimate, Sez. 2, n. 44855 dell’11/10/2023, Rea; Sez. 4, n. 32390 del 6/6/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 2337 del 21/12/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 31928 del 17/5/2022, COGNOME). L’indirizzo richiamato nel ricorso come difforme (Sez. 6, n. 16499 del 1°/3/2017), peraltro, tale non può essere definito: questa sentenza, infatti, cita la stessa giurisprudenza sopra menzionata, confermando che il giudice competente ben può motivare per relationem con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedirnento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità. Il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice, pertanto, deve risultare consapevole e consentire il controllo dell’iter logico – giuridico alla base dell’adozione del titolo restrittivo, o del provvedimento genetico, quello che deve contenere l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, ai sen Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’art. 309, comma 9, cod.’ proc. pen.; ebbene, tutto ciò si riscontra nell’ordinanza emessa dal G.i.p. di Ancona.
4.2. Quanto, poi, a quella del G.i.p. di Monza dichiaratosi incompetente, il Tribunale del riesame ha congruamente sottolineato che – lungi dal contenere un mero “copia e incolla” del provvedimento di polizia giudiziaria – la stessa ordinanza racchiudeva la chiara esposizione degli elementi investigativi a fondamento della gravità indiziaria, richiamando non solo l’attività di perquisizione e sequestro già citata, ma anche gli esiti della pregressa attività di indagine compiuta dalla Guardia di finanza, relativi al meccanismo illecito nel suo complesso ed alla specifica posizione del ricorrente.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.
Anche il secondo motivo, peraltro “anticipato” nell’ultima parte del precedente, deve essere rigettato: non può essere condivisa, infatti, la censura secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe compiuto una valutazione dei gravi indizi individualizzata sulla figura dello NOME (che sarebbe stata accorpata a quella della coindagata NOME, peraltro sua compagna di vita), riscontrandosi nel provvedimento impugnato, invece, un adeguato esame degli elementi specifici a carico dello stesso.
5.1. In particolare, l’ordinanza ha sottolineato che i gravi indizi di colpevolezza quanto alle condotte di cui all’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 in contestazion provvisoria, emergevano da plurimi elementi di indagine, con i quali, peraltro, il ricorso non si confronta affatto. Ben distinguendo gli argomenti con riguardo ai due capi in esame (nn. 253 e 254), è stato dunque evidenziato che: a) il 27/6/2023 il ricorrente era stato trovato alla guida di un veicolo (a bordo del quale era anche la Hu) nel quale era stata rinvenuta la somma contante di oltre 108.000 euro, oltre agli atti costitutivi delle società “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, poi risultate mere “cartiere”, come da capo 253) b) il 25/1/2024 era stata eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente e della Hu, nel corso della quale era stata trovata – oltre alla richiest di apertura di un conto corrente e relativo bancomat per conto della “RAGIONE_SOCIALE” – la carta d’identità in originale di tale NOME COGNOME, formale lega rappresentante delle tre società citate, oltre che di tale COGNOME, legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” e della “RAGIONE_SOCIALE“, altre “cartiere” indicat al capo 254). Tale COGNOME, peraltro, risultava legale rappresentante anche della “RAGIONE_SOCIALE“, alla quale era intestata un’altra vettura su cui lo NOME era stato fermato 21/12/2023 con 96mila euro in contanti (di cui 70mila nascosti), risultata nella disponibilità anche della Hu, come riferito dalla sorella e come confermato dal ritrovamento di una seconda chiave in una stanza d’albergo dove si trovavano la ricorrente ed il compagno. Ad ulteriore conferma cautelare degli stretti rapporti
illeciti tra i due soggetti, l’ordinanza ha anche evidenziato che il ricorrente aveva eletto domicilio presso l’abitazione della Hu, nella quale – all’interno di un local adibito ad “ufficio occulto” – era stata rinvenuta la somma di circa 500mila euro in contanti, oltre a copiosa documentazione relativa alle società cartiere e, quanto allo NOME, l’estratto di un conto corrente.
5.2. Alla luce di questi elementi – si ribadisce, non contestati nel ricorso – i Tribunale del riesame ha dunque concluso, con motivazione del tutto solida e priva di illogicità manifesta, quindi non censurabile in questa sede, per l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello NOME in ordine ai reati contestatigli ai sensi dell’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000; la posizione di questi, pertanto, non è stat genericamente accomunata a quella della coindagata Hu, ma ha ricevuto una specifica ed autonoma valutazione, pienamente individualizzante.
Con riguardo, poi, alle esigenze cautelari riconosciute nel provvedimento impugnato, il terzo motivo di ricorso risulta ancora infondato.
6.1. Premesso che non può essere accolta la generale censura secondo cui, ancora, la posizione del ricorrente sarebbe stata indistintamente sovrapposta a quella della Hu, ravvisandosi nell’ordinanza, per contro, una motivazione specifica anche sul punto; tanto premesso, il Tribunale ha riconosciuto il pericolo di reiterazione dei reati e quello di fuga con motivazione del tutto adeguata, priva di illogicità manifesta e, pertanto, non censurabile.
6.2. In particolare, quanto all’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. pro pen., il Tribunale ha valorizzato la disponibilità (già richiamata) di documenti d’identità di soggetti risultati formali legali rappresentanti di società “cartiere” apparati POS, di documentazione amministrativa e bancaria delle stesse società, oltre che di una assai rilevante quantità di denaro contante, ritenuta congruamente compatibile soltanto con un meccanismo illecito come quello contestato. Così da riscontrare, dunque, un’attività delittuosa estesa e debitamente organizzata, espressione di una rilevante capacità a delinquere e di contatti con numerosi soggetti coinvolti nell’operazione criminale; una serie di elementi, in sintesi, dai quali il Tribunale ha tratto il concreto ed attuale pericolo che l’indagato, se rimesso in libertà o sottoposto a misure meno afflittive, reiteri condotte della stessa specie di quelle per cui è sottoposto a vincolo. A ciò aggiungendo, peraltro, che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’ 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore
sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/2/2022, Gizzi, Rv. 282891).
6.3. Quanto, poi, al pericolo di fuga, il motivo di ricorso risulta ancora infondato; non può condividersi, infatti, la tesi secondo cui tale esigenza cautelare sarebbe stata riconosciuta con mere congetture e soltanto in forza di elementi sorti successivamente all’applicazione della misura.
6.3. In senso contrario, infatti, deve essere ancora sottolineata la piena adeguatezza della motivazione in esame, che ha evidenziato che il ricorrente era stato trovato in possesso di svariati documenti d’identità, anche validi per l’espatrio, alcuni dei quali contraffatti, così mostrando di possedere contatti per procurarsi documentazione falsa. Ancora, il Tribunale ha congruamente evidenziato che il congelamento dei beni nella sua disponibilità in Italia ha “azzerato le prospettive, in precedenza coltivate, di una profic:ua permanenza nel territorio dello Stato”, così da rendere concreto ed attuale il pericolo di fuga.
6.4. Con riguardo, invece, al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale si è limitato ad affermare che lo NOME “ha il concreto interesse a esercitare pressioni e condizionamenti sugli altri soggetti coinvolti nella vicenda”, ma di ciò non ha fornito alcun riscontro negli atti di indagine. L’ordinanza, pertanto, risulta carente di motivazione quanto a questa esigenza cautelare, ma l’incensurabile motivazione quanto alle altre due esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. ne consente comunque la conferma.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.MI.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, l’il giugno 2024
Il 9neli,tre estensore
Il Presidente