Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40408 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40408 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROCCAMENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avvocato COGNOME NOME del foro di MONZA in difesa di: COGNOME NOME si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l’appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo avverso l’ordinanza del GIP del 2 dicembre 2022 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA). Al COGNOME è stata conseguentemente applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso in cassazione la difesa dell’imputato con tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione agli articoli 275 comma 3 e 292 comma 2 cod. proc. pen..
Si sostiene che non emergono dagli atti elementi che militino per la attuale e concreta pericolosità del prevenuto. Risulta pertanto errata e merita censura l’ordinanza nella parte in cui svaluta “il mero intervallo temporale dalla data di cessazione dell
permanenza nei termini di cui alla contestazione” quale fattore insufficiente a superare la presunzione di cui all’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen.
Così facendo il tribunale ha omesso di considerare che dall’informativa conclusiva del RAGIONE_SOCIALE risulta che dall’epoca del sequestro dell’arma (29 april 2021) le indagini non hanno evidenziato condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. È una lettura da fare in negativo, di assenza di commissione di reati.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.) in relazione agli articoli 274 lett. c e 292 comma 2 co proc. pen..
Il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto ma anche attuale. Alla luce di ciò è errata la decisione del tribunale del riesame palermitano poiché con riferimento all’indagato non si è tenuto in debito conto che non si sono registrate azioni intimidatrici nei confronti di terze persone nel corso delle indagini che si è sviluppa dal 2017 al 2021 né si è valutato che le poche captazioni riferite all’imputato risalgon al 2018.
2.3 Anche con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all’articol 275 comma 3 c.p.p. e violazione di legge (art.274 lett. c c.p.p.).
Si lamenta la carenza motivazionale e la contraddittorietà della stessa nella parte in cui l’ordinanza del tribunale palermitano ha ritenuto “mero dato neutro” la circostanza, opportunamente evidenziata dalla difesa, che la protratta attività di indagine non abbia portato all’emersione di alcun collegamento tra la famiglia COGNOME e NOME COGNOME ovvero il suo entourage pur essendo state le indagini condotte al precipuo fine di verificare e identificare la rete di supporto che nel corso degli anni aveva consenti la permanenza della latitanza del pregiudicato.
Il Procuratore Generale con memoria, ribadita in sede di udienza, ha chiesto il rigetto della istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Come noto, per i reati inclusi nel catalogo di cui all’articolo 51, comma 3- bis, cod. proc pen. tra i quali rientra anche l’associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen. ascritto all’imputato, l’articolo 275 c.p.p., relativo ai «criteri di scelta delle misu comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis … del presente codice … è applicata la cus cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che no sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un’inversione dell’onere dalla prova: presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a
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meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, COGNOME, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l’inattualità di situazioni pericolo cautelare»; Sez. 3, n. 15463 del 22/2/2023, COGNOME, n.m.). E’ ben vero che vi è un ulteriore indirizzo ermeneutico secondo cui quando fra i fatti contestati e l’emissione della misura sia intercorso un “considerevole lasso di tempo”, il giudice, pur in presenza della presunzione relativa, ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale (v., ad es., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720; Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728).
In tali pronunce, tuttavia, l’enfasi è posta sul fatto che il considerevole lasso temporal sia uno dei fattori in valutazione, e non l’esclusivo. In ogni caso nel procedimento oggi all’esame della Corte va comunque escluso che fra i fatti contestati e l’imposizione della misura sia intercorso un considerevole lasso di tempo, idoneo da solo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di qualsiasi altro elemento indicativo di una cessazione del pericolo di recidiva da parte dell’indagato, a carico del quale sussistono gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso. Occorre infatti rimarcare che la partecipazione al sodalizio criminoso è radicata e risalente e che il livello partecipativo implica, in assen di comprovate condotte dissociative, un rapporto fiduciario permanente ed in definitiva, immanente nell’ambiente al quale l’imputato appartiene.
Le considerazioni da ultimo formulate permettono di affrontare con la dovuta sintesi anche il secondo motivo di ricorso inerente alla lamentata carenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato. Si denuncia sul punto la violazione di legge ed vizio di motivazione (senza specificare quale).
L’argomento tuttavia non si confronta o non tiene in adeguata considerazione la circostanza evidenziata a pg. 16 dell’impugnata ordinanza, ove si evidenzia che il sequestro delle armi (nella disponibilità del nipote omonimo dell’odierno imputato) “all’evidenza concorre ad esprimere, in termini di concretezza ed attualità, il surplus di pericolosità insito nell’oggettiva struttura ed organizzazione militare della RAGIONE_SOCIALE esame; pericolosità che si riverbera.., su tutti i sodali … prolungandola fino a tem recenti…”. In altre parole, il rinvenimento delle armi ‘attualizza’ il pericolo p manifestazione concreta e recente delle modalità attraverso le quali il sodalizio criminale si manifestava.
Il terzo motivo riprende il tema “dell’elemento di segno contrario” all’applicazione della misura sotto altra forma. Si parte dalla premessa che l’oggetto iniziale di indagine
(la ricerca di eventuali collegamenti o attività di favoreggiamento della latitanza di un esponente di spicco della RAGIONE_SOCIALE) non aveva condotto ai risultati sperati, mentre aveva portato a disvelare ulteriore e distinta attività illecita ogget dell’odierno procedimento. Da tale ‘serendipità investigativa’ si pretende di tratte conferma della insussistenza delle “condizioni di applicabilità della misura cautelare per mancanza delle stesse esigenze volute dall’art.274 c.p.p.”. In realtà l’argomento non ha alcun fondamento logico poiché, come correttamente indicato nell’impugnata ordinanza, la casualità della scoperta della associazione descritta nel primo capo di imputazione provvisoria è un mero dato neutro, che non incide sulla fondatezza degli elementi indiziari (in questa sede nemmeno contestati in verità) e sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Da quanto detto deriva il rigetto del ricorso e da questo la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e l’invio di copia del provvedimento per l’esecuzione da parte della Cancelleria ex art.28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 21 giugno 2023
Il Co sigliere relatore
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Il Presidente/