Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15717 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 27/03/1992 NOME COGNOME nato il 26/03/1979 COGNOME NOME nato il 11/01/2006
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BRESCIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME con le quali si è chiesto il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Brescia ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avver l’ordinanza, con la quale il GIP, richiesto della applicazione della misura della cus cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, indagati per concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, per essere stati t nel possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di Kg. 66,06 di cocaina in panetti, d somma di circa euro 5.000,00, di telefoni cellulari e di un orologio del valore di circa 3.500,00, il veicolo risultando intestato alla moglie del secondo e dotato di un vano dop fondo, aveva disposto la misura domiciliare per i primi due e la rimessione in libertà terzo per carenza di gravità indiziaria.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto il quadro gravemente indiziario in ordine al provvisoriamente contestato, richiamando l’accertamento operato all’atto del controllo osservato, quanto alla consapevolezza della presenza dello stupefacente in capo a tutti gl occupanti dell’auto, che gli operanti avevano avvertito un forte odore all’apertura d portiera del mezzo e che i panetti contenenti lo stupefacente non erano nascosti, bens sparsi nell’abitacolo, valorizzando l’alto valore merceologico della sostanza, l’elevato grad rischio assunto nel trasportarla e dando conto della circostanza che il soggetto rimesso libertà era proprio quello che aveva manifestato segni di nervosismo all’atto del contro elemento ritenuto parimenti indicativo della sua intraneità all’operazione criminosa.
Ha, poi, scrutinato la sussistenza delle esigenze cautelari, per affermare come, nonostante la incensuratezza dei tre, la pacifica gravità della condotta, tenuto conto del quantitat del valore della droga trasportata, fosse sintomatica del loro inserimento nel circuito narcotraffico e ciò anche a volerne ritenere il ruolo di meri trasportatori, tratt comunque, di un compito che li collocherebbe nelle fasce alte dello specifico contest criminale. Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento del denaro e di nume telefoni cellulari, il cui possesso era rimasto ingiustificato. Da ciò ha inferito l’ele rischio di ricaduta in reati dello stesso tipo e, quanto al soggetto rimesso in libertà, quello di fuga, essendo emerso che costui stava programmando il rientro in Albania, la sol misura domiciliare non essendo idonea a scongiurare il mantenimento di contatti con il contesto criminale di appartenenza.
2. La difesa ha proposto ricorsi con unico atto, formulando dieci motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avere l’appellante dedotto alcunché i ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, neppure mediante richiamo alla originari richiesta, presupposto indefettibile per poter chiedere e ottenere l’applicazione della mis Secondo il deducente, inoltre, i quasi due mesi intercorsi tra la data del deposito del ri
e la esecuzione dell’ordinanza impugnata dovrebbero avere rilievo nella valutazione inerente all’affievolimento delle esigenze cautelari.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e conseguente nullità dell’ordinanz impugnata per mancata traduzione di quella originaria in lingua nota all’interessato, de inadempimento costituendo circostanza nota al Tribunale sin dal primo momento.
Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla insufficienza di misure e inosservanza dell’art. 275 bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alla possibilità di disporre un presidio elettronico, avendo il Tribunale omesso di argomentare sulla idonei della misura gradata a salvaguardare le asserite esigenze cautelari, anche riguardo al rischi di allontanamento in modo occulto.
Con il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo, ha dedotto violazione di l inosservanza di norme processuali con riferimento alla valutata esistenza di un pericol attuale e concreto di reiterazione di analoghe condotte criminose: il deducente ha contestat la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso e della incensuratezza degli indagati; ha rile che il pericolo sarebbe stato dedotto unicamente dalla gravità delle condotte, senz considerare che PERNDO3 NOME aveva sin da subito rivendicato il denaro come proprio, trattandosi del frutto dei suoi risparmi; ha osservato che la incensuratezza sareb indicativa della mancanza di una elevata capacità a delinquere, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato; infine, con specifico riferimento alla posizio di NOME NOME, ha contestato la sussistenza di un pericolo di fuga, trattandosi di soggetto regolare sul territorio che aveva svolto attività lavorativa, come documentalment dimostrato e confermato dai co-indagati, entrambi concordi nel definirlo mero passeggero a bordo del mezzo sul quale è stata rinvenuta la droga, nella specie sussistendo sol l’intenzione del predetto di tornare a casa.
Con il settimo, il nono e il decimo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio motivazione, sia in relazione al fatto che il Tribunale ha riformato in peius il provvedimento appellato dal pubblico ministero, limitandosi però a sostituire i propri argomenti a quell primo giudice, così contravvenendo all’obbligo di motivazione rafforzata; che avuto riguard al silenzio sulle dichiarazioni liberatorie dei co-indagati rispetto a COGNOME NOMECOGNOME nonch al travisamento delle risultanze trasfuse e delineate nell’ordinanza genetica, ancora u volta con riferimento alle dichiarazioni dei co-indagati, liberatorie quanto al citato COGNOME NOME, ma anche con riferimento alle giustificazioni del possesso della somma di denaro, nella specie potendosi, al più, configurare una mera connivenza non punibile.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi vanno rigettati.
2. In via preliminare, alla luce del tenore di alcune doglianze difensive, va ricordato improprio parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzio giudice dell’appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare. Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa i procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto dell pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative, che devono essere, p contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’inte compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, COGNOME, Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 – 01). Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, de insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/20 M. Rv. 279593 – 01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere a un verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugn ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata).
Sotto altro profilo, poi, va ricordato che, per valutare la sussistenza dei gravi i colpevolezza, non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indag ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, Superbo, R 255928 – 01), ciò in quanto i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono a “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio final colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 – 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014, Francavilla, Rv. 261963 – 01; n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 275805 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 276364 – 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287532 – 01).
Infine, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazion provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del gi e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni a dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gov l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 d 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244- 0 1; Sez. 3, n. 17395 del 24/0 1/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
2.1. Da tutto quanto premesso, discende la manifesta infondatezza del settimo, del nono e del decimo motivo dei ricorsi.
Il Tribunale ha congruamente dato conto delle ragioni della decisione, indicando i pluri elementi fattuali ai quali è stata agganciata, come sopra già richiamati. Dal canto suo difesa si è limitata a proporre una lettura riduttiva degli stessi elementi fattuali, a solo genericamente un deficit motivazionale non riscontrabile, senza un effettivo confront rispetto ai dati fattuali, costituiti dalla quantità di droga rinvenuta, dalle modalità custodia (i panetti essendo stati lasciati sparsi nell’abitacolo, rilasciando anche un odore), dal valore della sostanza, dal rinvenimento del denaro e dei telefoni cellulari e costoso orologio, dal legame fra i tre soggetti, dal nervosismo del PERNDO3 NOME, infine, dalla presenza del doppio fondo sul mezzo utilizzato per il trasporto.
Va, poi, rilevato che, nella specie, non siamo solo in presenza di un ribaltamento de decisione di non applicare la misura (ciò valendo per il solo COGNOME NOME), ma anche di un appello proposto avverso una decisione con la quale il giudice di prime cure ha ritenut più adeguata, rispetto alla domanda cautelare, la misura detentiva domiciliare nei confron degli altri due indagati.
Orbene, rispetto agli elementi valorizzati dal GIP, il Tribunale del riesame ha int congruamente valutato quello temporale. Il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, intanto, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, le c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispon la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pe ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tem assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in p essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui po desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01; n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567 – 01). Tuttavia, va pure ricordato, in base a un diritto vivente sempre attuale, ch principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 d 31/03/2011, COGNOME, RV. 249324 – 01, ripresa da Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01).
Operata tale premessa, la prima doglianza è infondata, sia pur per ragioni parzialmente differenti quanto ai tre indagati, posto che per COGNOME NOME e COGNOME il provvedimento oggetto del gravame cautelare ha disposto una misura gradata rispetto a quella oggetto
della richiesta cautelare e che per il terzo, invece, si è trattato di un rigetto della cautelare in punto gravità indiziaria.
Orbene, si è già più volte ribadito, in tema di misure cautelari personali, l’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giu di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura pros nella originaria richiesta (Sez. 5, n. 5262 del 10/12/2024, dep. 2025, Closcaru, n.nn.; Sez n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 – 01, in cui la Corte ha ritenu però ammissibile l’appello del pubblico ministero, limitato alla contestazione del manca riconoscimento della gravità indiziaria senza deduzioni in ordine alle esigenze cautela rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari; S 6, n. 17749 del 01/03/2017, COGNOME, Rv. 269853 – 01). Infatti, come precisato in motivazio nel precedente n. 5262/2025 richiamato, sebbene la cognizione del giudice dell’appello cautelare (a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutiv sia limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame, è pur vero che essa si e anche a quelli strettamente connessi a questi ultimi, non essendo neppure condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugna (su quest’ultimo punto, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 – 01). Inoltr anche a voler ritenere che, negli incidenti de libertate, il punto della gravità indiziaria non si trovi in termini di connessione essenziale con quello del periculum libertatis (Sez. 6, n. 57572 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274813 – 01), ciononostante, il giudice deve verificare le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Pertanto, riferimento agli indagati COGNOME NOME e NOME COGNOME la censura difensiva è del tutt generica, posto che per costoro il Tribunale era chiamato unicamente a verificare l’adeguatezza della misura disposta rispetto all’esigenza di tutela delle esigenze cautel ritenute sussistenti dallo stesso GIP.
Quanto, invece, al terzo indagato, la censura è infondata, atteso che a pag. dell’ordinanza impugnata emerge che l’appellante aveva argomentato – alla stregua delle modalità della condotta, considerate indicative del pieno coinvolgimento anche di costui ordine alle esigenze cautelari, rilevando l’inserimento di tutti e tre gli indagati in un c di vero e proprio narcotraffico, considerato di elevata pericolosità. Pertanto, deve rite che il pubblico ministero avesse indicato le ragioni a sostegno dell’attualità e concrete delle esigenze cautelari, sia rispetto ai due indagati collocati agli arresti domiciliari, confronti del terzo rimesso in libertà, così escludendosi ogni profilo di inammissib dell’appello cautelare per carenza di interesse del soggetto impugnante, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 – 01; n 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 – 01).
Il secondo motivo non ha costituito oggetto di deduzione davanti al Tribunale de riesanne, essendo altresì aspecifico.
È principio fissato dal diritto vivente quello per il quale, in materia di misure c personali, l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indaga alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in ca mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 co proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confron valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comport l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determin la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in compresa l’ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356 – 01, principio affermato in un’ipotesi di interrogatorio di gara emesso a seguito di misura cautelare).
Quanto alla natura della nullità, il Supremo organo della nomofilachia, nella senten richiamata, ha precisato che l’art. 292, cod. proc. pen. deve essere letto in correlaz sistematica con l’art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve ess eseguita la traduzione degli atti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emess nei confronti dei soggetti che ignorano la lingua italiana, la cui violazione determina nullità a regime intermedio, in linea con l’opzione ermeneutica risalente che ritiene inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame. Con la conseguenza, sul piano processuale, che il vizi derivante dalla mancata traduzione dell’ordinanza cautelare, laddove la circostanza che l’arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell’adozione del provvedimento, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, riguardando un’ipotesi di nu che, in quanto, appunto, generale a regime intermedio, deve «essere eccepita con l’impugnazione dell’ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrime preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità».
Nel caso di specie, in base a un esame degli atti processuali, ai quali questa Corte pu accedere stante la natura della doglianza difensiva, è emerso che il GIP aveva disposto, all’esito dell’udienza per la convalida, la traduzione in lingua albanese dell’ordinanz convalida e di applicazione della misura e che, all’udienza camerale del 28 gennaio 2025, davanti al Tribunale per il riesame le difese non hanno formulato alcuna eccezione di nulli ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 292, cod. proc. pen., neppure con memoria depositata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME Quindi, sotto tale specifico profilo la doglianza non è deducibile.
Sotto un diverso profilo, peraltro, va pure rilevato che, con il motivo di ricorso, la di è limitata a denunciare la violazione di legge, limitandosi a prospettare una generica lesio dei diritti di difesa in termini astratti e/o potenziali, laddove, è consolidato l ermeneutico per il quale, proprio in ragione della natura generale a regime intermedio dell dedotta nullità , la parte limitarsi a prospettare l’omessa traduzione in un termine congruo senza indicare qual
sarebbero stati gli effetti concreti dell’allegata violazione sul diritto di difesa (Sez. del 2024 cit., in motivazione; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 – 01, motivazione).
5. Il terzo motivo è infondato.
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronic configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolo dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull’inidoneità degli arresti pur conn dall’adozione di tale braccialetto (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, R 265891 – 01; Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286343 – 01; Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266652 – 01, in cui si è precisato che il mezzo tecnico previ dall’art. 275 bis cod. proc. pen. configura un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti).
Nella specie, il Tribunale ha congruamente spiegato l’inidoneità di misure gradate ritenendo quella domiciliare, anche elettronicamente presidiata, non adeguata rispetto pericolo di mantenimento dei contatti con il mondo criminale di appartenenza, nel quale gl indagati sono stati ritenuti pienamente inseriti alla luce degli indicatori di cui si è già
6. Infine, sono manifestamente infondati i motivi quarto, quinto, sesto e ottavo.
La difesa non si è effettivamente confrontata con la decisione censurata, non avendo i Tribunale eluso il tema della esistenza delle esigenze cautelari, ampiamente tratteggiat attraverso la descrizione della condotta e gli argomenti di ordine logico tratti dalle evi disponibili.
La decisione, peraltro, è del tutto allineata ai principi di matrice giurisprudenziale, i ai quali va ribadito che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di rica nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognos sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fat concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifich occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769 – 01, in fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte ha ritenuto che la valut del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da que della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dall professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l’attività di rivendita dei pezzi dei rubati).
Infatti, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione indica la cont periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della
vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovver presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del peri concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec., cod. proc. pe
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda al Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Deciso il 02 aprile 2025.
La Consigliera est.
NOME COGNOME