Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME TRANFA NOME NOME a VITERBO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. RIESAME di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto AVV_NOTAIO generale della Corte di Cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo 10) A e al rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 28 giugno 2023, il Tribunale di Roma, sezione del Riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 493 ter cod. pen. d cui ai capi 1c),10,1g), 10 a), 11), esclusa in tal caso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.
Le plurime condotte, in concorso con il coindagato COGNOME, consistono nell’indebito utilizzo di carte di credito di terzi ignari titolari per effettuare una s di acquisti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi, qui di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura cautelare per un capo non contestato.
Nel descrivere il quadro indiziario anche in relazione a contestazioni per le quali non vi è richiesta, l’ordinanza ha motivato per la esclusione al capo 15) di un’aggravante che non è stata nemmeno contestata e per l’applicazione alla ricorrente della custodia cautelare in carcere anche per il reato di cui al capo 10 a) per il quale non vi è richiesta di applicazione della misura.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione ai limiti edittali previsti per l’applicazione della misura custodiale.
L’art. 493 ter cod. pen. prevede la pena della reclusione sino a cinque anni con la conseguenza che ai sensi dell’art. 278 cod. proc. pen per siffatti reati non è applicabile la misura della custodia in carcere.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all’art. 275 cod. proc. pen. alla luce della introduzione dell’art. 20 bis cod. pen. con il D. Igs. 150/2022.
Operando una prognosi rispetto ad un futuro giudizio di colpevolezza, il Tribunale si è limitato a operare una prognosi negativa quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma non ha considerato che in ragione della incensuratezza della indagata, della possibile continuazione tra i reati e della introduzione della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., una futura pena potrebbe essere espiata fuori del circuito carcerario.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di recidiva.
La ordinanza impugNOME ha solo evidenziato elementi inerenti alla condotta del reato contestato, ma che non appaiono rivestire una concreta ricaduta sul pericolo di recidiva, valorizzando elementi relativi a condotte per le quali non vi è richiesta cautelare ed ignorando un mutamento della condotta di vita dell’indagata anche prima dell’emissione del provvedimento.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla scelta della misura.
La ordinanza ha omesso qualsivoglia motivazione quanto alla adeguatezza di una diversa misura, anche con il ricorso a strumenti di controllo elettronici e a prescrizioni che inibiscano l’utilizzo di strumenti informatici, affermando apoditticamente la incapacità di autocontrollo e il difetto di disciplina del ricorrente.
All’udienza odierna fissata per la trattazione orale su espressa richiesta del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il difensore non è comparso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno svolte alcune preliminari considerazioni.
1.1. La difesa del ricorrente, ai sensi della cd. disciplina emergenziale tuttora applicabile, ha tempestivamente richiesto la trattazione orale.
Il provvedimento di accoglimento di tale richiesta è stato comunicato alle parti in data 20 ottobre 2023, sei giorni liberi prima dello svolgimento dell’udienza.
Tuttavia, si è proceduto alla comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Sostituto AVV_NOTAIO generale entro il termine di quindici giorni antecedenti l’udienza.
All’odierna udienza il difensore non è comparso, né ha rassegnato conclusioni scritte.
L’udienza si è svolta egualmente nelle forme della udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. con trattazione orale.
1.2. Ritiene questo Collegio che non si sia verificata alcuna irregolarità nella trattazione del presente procedimento, sebbene il provvedimento di accoglimento dell’istanza della difesa sia stato comunicato solo sei giorni prima dell’udienza fissata.
Va evidenziato, infatti, che la disciplina cd. emergenziale non prevede un termine per la comunicazione del suddetto provvedimento, né alcun tipo di nullità collegata al termine di comunicazione dello stesso.
L’art. 23 comma ottavo D.L.28 ottobre 2020 n.137 convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020 n.176 così recita:
” La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.”
La giurisprudenza di questa Corte si è occupata della diversa ipotesi in cui sia stata omessa la comunicazione della trattazione orale ad una delle parti, ravvisando, ove l’udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, (2022) Rv. 282897).
Nel caso in esame, invece, la comunicazione è avvenuta sei giorni prima del giorno fissato per la trattazione orale: è stato, dunque, garantito il contraddittorio, giacché è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza, è stata accolta la richiesta di trattazione orale e sono stati comunicati sia il provvedimento di accoglimento della stessa richiesta, sia le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale, alle quali quest’ultimo si è pure riportato in udienza.
Il difensore, infine, pur avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza e le comunicazioni sopra indicate, nulla ha eccepito, né ha formulato istanza di rinvio.
Operata questa necessaria premessa, ritiene questo Collegio che il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il capo 10 A) effettivamente non è ascritto alla ricorrente, come emerge sia dalla contestazione, sia dallo stesso provvedimento impugnato, per cui l’ordinanza va annullata senza rinvio sul punto.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Gli artt. 278 e 280, comma secondo, cod. proc. pen. impediscono l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. L’articolo 493-ter cod. pen. fissa il limite massimo di pena in anni cinque di reclusione con la conseguenza che la custodia cautelare in carcere può essere applicata.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Pur prendendo atto della introduzione dell’art. 20 bis cod. pen., a seguito dell’entrata in vigore del D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), il legislatore non ha operato alcun intervento sull’art. 275 cod. proc. pen. quanto al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha operato una prognosi negativa quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, non essendo richiesto, anche alla luce della richiamata riforma, che la prognosi operata in fase cautelare debba ricomprendere la possibile applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen.
Peraltro, la ordinanza ha fornito una specifica risposta, confermando una prognosi in senso negativo, anche rispetto alla possibile mitigazione di una futura pena in ragione del vincolo della continuazione, valorizzando l’agire ininterrotto e seriale della ricorrente quale chiara espressione di una continua propensione a commettere atti della stessa indole.
L’ordinanza con motivazione immune da vizi logici ha altresì evidenziato l’intensità del dolo e l’elevata capacità criminale.
2.4. Il quarto e il quinto motivo risultano manifestamente infondati.
In punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa e di adeguatezza della misura l’ordinanza (p.23) con motivazione non contraddittoria o illogica, e quindi sorreggendo la scelta della misura cautelare più grave, valorizza:
-il contributo della donna rispetto alle numerosissime contestazioni formulate anche nei confronti del convivente COGNOME;
le modalità attuate in particolare per la vittima NOME COGNOME dell’utilizzo della carta di credito ottenuta a suo nome e lo specifico ruolo dalla stessa svolto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugNOME limitatamente al reato di cui al capo 10 A).
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente