Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 17.1.2024 appllicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 64), 65), 66), 67) e 68) della rubri concernenti plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell’ordinanza genetica, ha confermato il quadro di gravità indiziaria lin ordine ai reati contestati, fondat sulle captazioni telefoniche e sulle dichiarazioni dell’acquirente NOME COGNOME COGNOME COGNOME, sentito a sit in data 16.3.2022, riconosceva nel NOME la persona che gli aveva ceduto una dose di cocaina al costo di Euro 20,00 in data 13 marzo 2022 e che gli era stato presentato nella discoteca Atmosfera.
In particolare risultava che il COGNOME riforniva COGNOME NOME, soggetto coinvolto nel medesimo procedimento, al COGNOME é stata contestata la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico operante nel territorio di Catanzaro e capeggiata da COGNOME NOME e che a sua volta aveva un gruppo di smercio dello stupefacente con due diversi canali di rifornimento di cui uno appunto, per la cocaina, facente capo al COGNOME.
Le modalità dei fatti peraltro sono state ritenute indicative di una professionalità nella gestione dell’attività illecita e di una contiguità con gli ambienti malavit del narcotraffico sicché le condotte contestate non vengono ritenute inquadrabili nell’ipotesi di minore gravità.
Quanto alle esigenze cautelari, ha ribadito il giudizio prognostico circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 273 cod.proc.pen. in ordine all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 30 del 1990 nonché violazione dell’art. 606 comma 1, lett, e) per carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Si assume che il Tribunale erroneamente non ha ritenuto di ricondurre i fatti contestati all’ipotesi dell’art. 73, comma 5, GLYPH n. 309 del 1990 ritenendo che
le singole condotte si innestassero in un contesto criminale più ampio. Al contrario le modeste quantità cedute da settembre a novembre 2021 ed una isolata in data 13 marzo 2022 costituiscono un indice serio dell’occasionalità della condotta.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 cod.proc.pen. e la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) per carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Si assume che il pericolo di reiterazione è ampiamente infondato nei termini descritti; in particolare l’ordinanza offre argomentazioni di principio ma non elementi concreti atti a configurare l’attualità del pericolo di reiterazione n reato non potendosi supportare tale valutazione solo sulla gravità indiziaria e sulle caratteristiche della condotta. Inoltre non si é considerato che la misura custodiale massima é stata applicata a circa due anni dai fatti contestati.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 275 cod.proc.pen. e la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Si assume che il giudizio di inadeguatezza delle altre misure é affetto da palese illogicità con riferimento alla adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presidiati dal braccialetto elettronico.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é nel complesso infondato e va rigettato.
Va rilevato che in tema di impugnazione deil provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 26988401).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza un lato, la congruenza e la coordinazione logic:a dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenz dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
1.1. Ciò premesso II primo motivo é infondato.
La fattispecie di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametr richiamati dalla norma e, segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione.
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei cr normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nel motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad allcuni di essi.
Orbene, ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendosi, in particolare evidenziato, pur a fronte della cessione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la sussistenza di un indice di rilievo
assorbente ovvero la circostanza che dette condotte si innestino in un contesto criminale più ampio laddove il COGNOME si pone come fornitore di COGNOME NOME, soggetto cui viene contestata la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico così mostrando la contiguità agli ambienti malavitosi del narcotraffico.
2. Infondato é anche il secondo motivo.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata del fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la COGNOME deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 ).
Ebbene nella specie l’ordinanza impugnata, condividendo le argomentazioni poste a base dell’ordinanza genetica, ha ravvisato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui procede, desunto dalle specifiche modalità di commissione che indicano un’attività delittuosa organizzata e non occasionale. Del pari ha a tal fine valorizzato la gestione di una propria rete di acquirenti/consumatori e la professionalità dimostrata nelle trattative per la vendita di droga, circostanze tutte che concorrono a far ritenere che l’indagato non esiterebbe a reiterare il compimento di condotte analoghe a quelle per le quali si procede.
3. Infondato é anche il terzo motivo.
Ed invero l’ordinanza impugnata ha puntualmente e logicamente motivato circa l’adeguatezza della sola misura custodiale più grave e ciò in ragione dell’intensità del rischio di recidiva, non neutralizzato dal tempo trascorso dalla commissione dei fatti, e non risultando misura idonea quella degli arresti domiciliari che presuppongono un affidamento circa la capacità di autocontenimento da parte dell’indagato che nella specie viene anche smentita dai precedenti penali del medesimo. Peraltro la condotta contestata al capo 68) é stata commessa proprio presso l’abitazione dell’indagato.
Quanto all’applicazione della misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, va rilevato che in tema di arresti domiciliari,
prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo t di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della caute domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolo dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto ad unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull’inidone degli arresti pur connotati dall’adozione di tale braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024).
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento de spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 20.6.2024