Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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NOME COGNOME nato a Palermo il 18/01/1996
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IL FUNZIONA’ Luz?v. avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME impC letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.l. cod.pen., ha confermato l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 14/05/2024, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e plurime violazioni di cui all’art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Al COGNOME M.A. , come da imputazione cautelare, è contestato il reato di partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale partecipe nell’attività illecita, tra l’altro, di vendita al dettaglio della sostanza stupefacente hashish e cocaina, di occultamento e di custodia della stessa (capo A), nonché di plurime cessioni delle medesime sostanze anche ad agenti sotto copertura (capi 10, 34b, 35a, 35b, 36, 38a, 38b, 40, e 41 in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva ritenuto fronteggiabile unicamente con la misura della custodia cautelare in carcere in presenza di doppia presunzione ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. non ricorrendo i presupposti dell’assoluta impossibilità della madre ad accudire la prole di età inferiore a sei anni, ai sensi dell’art. 275 comma 4 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agl artt. 274 lett. c) cod.proc.pen. e 275 commi 3 e 4 cod.proc.pen.
Sotto un primo profilo, la motivazione circa la sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura cautelare in carcere, in presenza di doppia presunzione, sarebbe meramente congetturale e collegata al ruolo di pusher e di vedetta, non considerando che il ricorrente, sin dal 27/10/2023, era stato sottoposto a misura degli arresti domiciliari nell’ambito di altra indagine senza avere mai violato le prescrizioni connesse alla misura. Trattandosi di fatti, quelli per cui è ora applicata la misura cautelare, antecedenti alla applicazione della misura degli arresti domiciliari, questa, da scontarsi in luogo diverso da luogo ove veniva svolta l’attività di spaccio, sarebbe idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva.
Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe respinto la richiesta di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari stante l’assenza dei presupposti di cui all’art. 275 comma 4 cod.proc.pen. in quanto insussistente l’assoluta impossibilità della madre ad accudire la prole, potendo al più integrare una mera difficoltà, non considerando, invece, la documentata situazione di salute dei due figli minori, uno dei quali affetto da una gravissima e duplice patologia che lo costringe ogni giorno a sottoporsi a cure continue e continuative, con percorsi specialistici e terapia neuropsicomotoria; gravissima condizione clinica che si riversa inevitabilmente anche sul secondogenito di nove mesi che necessita di cure e assistenze correlate alla tenerissima età e ad anche di una maggior protezione causa il comportamento auto ed etero lesivo del figlio più grande nei confronti del piccolo. Il tutto in assenza d
altri riferimenti parentali sui quali fare affidamento per la cura dei figli ed in assen di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
Va rilevato, in primo luogo, che la censura è circoscritta al profilo del pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura cautelare in carcere, in atto applicata al I M.A. l, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per cu vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, ritenuta sussistente in assenza anche dei presupposti di applicazione dell’art. 275 comma 4 cod.proc.pen.
L’ordinanza impugnata contiene una motivazione in relazione alla sussistenza del concreto pericolo di recidiva, pur in presenza di presunzione relativa, desunta dalla professionalità manifestata dall’indagato nel ruolo di pusher e vedetta e in ragione dello strettissimo rapporto di collaborazione, in posizione immediatamente subordinata al fratello NOME , vertice operativo dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui ha sistematicamente garantito l’operativit criminale quale su emissario portavoce durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare domiciliare, eseguendone direttive e istruzioni operative. Elementi positivi a cui ha ancorato il concreto e attuale pericolo di recidiva, da cui, il tribun cautelare, ha escluso l’idoneità della misura degli arresti domiciliari pur in un luogo diverso da quello dove sono si sono svolti i fatti, da cui l’infondatezza del primo profilo di censura.
Il giudizio di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 275 comma 4 cod.proc.pen. è, invece, ancorato alla sussistenza di condizioni di salute che risultano al più integrare, secondo l’ordinanza impugnata, una oggettiva complicazione per la madre della prole inferiore ai sei anni costituendo una mera difficoltà, e non già rappresentare un’assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli minori.
Va osservato, in via generale, che il disposto dell’art. 275 comma 4 cod. proc. pen., introducendo una norma di favore per il caso della necessità di accudimento dei figli con età inferiore a sei anni, nelle ristrette ipotesi di morte del genitore sottoposto a misura custodiale o di assoluta impossibilità di prestare assistenza alla prole, ha inteso assicurare una tutela ai minori, entro il suddetto limite di età, ch prevale sulle esigenze cautelari, ancorché la misura sia applicata per uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., fatto salvo il caso della sussistenza di “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenuto che “la presunzione di cu all’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l’applicabilità della custodia
in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati (Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, COGNOME, Rv. 252534; Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263088).
Non può, dunque, in via generale escludersi l’applicabilità della disposizione solo perché la custodia in carcere sia disposta in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, rilevando in tale ipotesi la valutazione concreta e non presuntiva delle esigenze cautelari, che cederanno il passo alla cura della prole solo quando le esigenze cautelari non siano eccezionalmente gravi.
Ciò posto, tuttavia, va rilevato che in tema di misure cautelari personali l’ “assoluta impossibilità” per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l’applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, si individua avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del rischio in concreto derivante per quest’ultimo dal “deficit” assistenziale, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori (Sez. 4, n. 23268 del 19/04/2019, Rv. 276366 – 01; Sez. 6, n. 35806 del 23/06/2015, Pepe, Sez. 6, n. 27967 del 03/06/2016, Scordo, Rv. 267364 – 01).
L’esistenza della madre non vale dunque ad integrare l’assoluta impossibilità di cui parla l’art. 275 comma 4 cod.proc.pen. Affinché possa dirsi integrata l’assoluta impossibilità di cui al quarto comma dell’art. 275 cod. proc. pen., dunque, deve prospettarsi, pur in presenza di una madre, una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio (Sez. 6, n. 35806 del 23/06/2015, Pepe, Rv. 264725), quale, per esempio, la malattia del figlio, l’impegno lavorativo che comporti una tale alternanza fra presenza ed assenza del genitore da compromettere la sussistenza di uno stabile e continuativo rapporto di cura del minore, in un contesto nel quale la prova della sussistenza del presupposto dell’impossibilità dell’altro genitore ad attendere all’efficace cura della prole incombe sul soggetto che chiede l’applicazione della misura attenuata.
Nel caso in esame il Tribunale della libertà di Palermo ha escluso la sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno grave, dando esclusivo rilievo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ovvero l’esistenza della madre pur con
qualche “difficoltà” in grado di far fronte alla cura dei figli minori, e non anche, soprattutto, alla situazione del figlio minore portatore di gravi patologie, i considerazione del rischio in concreto derivante per quest’ultimo dal “deficit” assistenziale e nei confronti dell’altro figlio minore in conseguenza della rilevata grave patologia di cui è portatore il figlio più grande.
3.L’ordinanza va pertanto sul punto annullata e nel giudizio di rinvio il tribunale dovrà esaminare la condizione di “assoluta impossibilità” della madre a dare assistenza alla prole, avendo riguardo anche alle condizioni del figlio, in relazione al rischio derivante dal deficit “assistenziale” che potrebbe conseguire alla mancata ed efficace presenza di entrambi i genitori, e qualora ritenuta sussistente, dovrà valutare la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per mantenere l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 275 comma 4, cod.proc.pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309 comma 7, cod.proc.pen.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/11/2024