Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17184 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Cort Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il ri del ricorso.
Ritenuto in fatto
E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p presso il medesimo Tribunale nei confronti di COGNOME NOME.
Il Tribunale, premessa l’esistenza di un solido quadro probatorio a riguardo del radicamento de clan di RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE“, articolazione del clan RAGIONE_SOCIALE – promanante da sentenze irrevocabili, richiamate dal provvedimento genetico, ed accertato come perdurante quantomeno sino a marzo 2020 in virtù degli esiti delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale, costituite prevalentemente d intercettazioni telefoniche ed ambientali, riprese video, servizi di appostamento, pedinament e controllo e dalle NOME di diversi collaboratori di giustizia (COGNOME NOME NOME erano particolarmente temute dagli appartenenti all’associazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME – ne ha illustrato le forme di operativ manifestazione, ricondotte ad una struttura gerarchica inequivocabilmente capeggiata dal ricorrente COGNOME NOMENOME NOME NOMENOMECOGNOME pipi”, al cui interno ciascuno dei sodali, consapevole farne parte integrante, svolgeva compiti specifici in un contesto, in principali affermazione, sul territorio di Biancavilla, della forza di intimidazione derivante dal v associativo anche attraverso violenze e minacce e con la commissione di delitti di narcotraffi e di estorsione in danno dei commercianti della zona, tra cui gli autotrasportatori di m ortofrutticole. Era poi emersa l’esistenza di una cassa comune del consesso mafioso, nella quale confluivano i cospicui guadagni, essenzialmente destinati al pagamento delle prestazioni dei componenti dell’associazione e al mantenimento dei detenuti, affiliati al clan, o dei familiari. I dialoghi intercettati nell’abitazione del ricorrente, avevano consentito di ac che i sodali, a lui sottoposti, gli consegnavano ragguardevoli somme di denaro, provento delle attività illecite, distribuite in ragione di quanto da lui deciso o avallato.
2.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha dedotto violazione dell’art. 275 comma 4 dell’art. 309 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione in relazione all’ affermata sussist di esigenze cautelari di “eccezionale rilevanza” che giustificherebbero l’applicazione de custodia carceraria nei confronti di persona che ha compiuto i 70 anni. Il tribunale avreb meramente replicato, con una motivazione altrettanto apparente, quanto già esposto dal g.i.p. con l’emissione dell’ordinanza genetica, mentre avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato per carenza assoluta della motivazione, ai sensi dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.. In definitiva, il g.i.p. si era limitato a rimarcare la personalità ed il ruolo a ricorrente nell’associazione, che tuttavia costituiscono elementi connaturati all’incolpazion lui mossa, quella che gli attribuisce la veste di capo e promotore di un’organizzazione mafiosa non sarebbero stati indicati gli elementi di non comune pericolosità idonei ad elevare l’intens ed il grado delle esigenze cautelari, tali da rendere inderogabile il ricorso alla misur severa.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.La ragione di ricorso è aspecifica, non si confronta con la “ratio decidendi” della succinta ma efficace motivazione dell’ordinanza impugnata, che, nel conformarsi alla costante interpretazione dei giudici di legittimità del concetto di “esigenze cautelari di eccezi rilevanza” di cui all’art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ha sottolineato, per un ver l’allarmante condanna, emergente dal certificato penale del ricorrente, per associazione mafiosa ed omicidio e, per altro verso, accanto all’inquietante ruolo di vertice da lui assu nell’ambito della storica consorteria mafiosa come diretto referente del territorio, la deci circostanza, che depone per un grado di perniciosità sociale molto marcata e di assoluta e straordinaria singolarità, che il prevenuto fosse solito “gestire anche da casa e con connivenza dei familiari” le attività illecite del sodalizio. Tale rilievo consente di ritenere accentuato il concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti di criminalità organizzat della stessa specie di quelli per cui si procede, sino a lambire il confine della certezza riproposizione della condotta antigiuridica ove non applicata la custodia in carcere (sez.6, 7983 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269167; sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, COGNOME, Rv. 233026; sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, COGNOME, Rv. 248352; sez.1, n. 226 del 18/01/1995, COGNOME, Rv. 200576). La decisione impugnata, sotto tale profilo, ha confermato il provvedimento genetico, che aveva espresso il giudizio di qualificata sussistenza delle esigenze cautelari sulla scorta delle medesime, corrette e persuasive argomentazioni.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 21/03/2024
sigliere estensore
Il Presidente