Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza che aveva disposto, nei confronti di NOME, la sostituzione della misura della custo cautelare in carcere con quelle dell’obbligo della presentazione alla P.G. e dell’obblig dimora, con ordinanza in data 26/6/2023 il Tribunale di Catania ha annullato il provvedimento
impugnato – perché pronunciato nel difetto della previa notifica dell’avviso dell’istanza vittima del reato di tentata rapina e per l’infondatezza nel merito della stessa – ripristi l’originaria misura della custodia in carcere.
Avverso tale ordinanza la difesa del COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla mancata notific dell’istanza di revoca alle persone offese, assumendo il ricorrente che non sarebbe stato tenut alla notifica dell’avviso dell’istanza alla persona offesa, per non avere questa nominato difensore, né dichiarato o eletto domicilio.
2.2. Violazione di legge, in particolare dell’art. 304 e 588 cod. proc. pen. per av l’ordinanza impugnata sospeso la misura applicata fino alla definitività della decisione.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Il ricorso è inammissibile.
Le sezioni unite di questa Corte di cassazione, risolvendo un contrasto interpretativo ordine all’art. 299 comma 3 cod. proc. pen., hanno chiarito che nei procedimenti per delit commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelar deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. (Sez. U., n. 17156 del 30/09/2021, Rv. 283042).
L’ordinanza impugnata non si fonda, però, solo sull’omesso avviso dell’istanza difensiva alle persone offese, che il ricorrente assume “non hanno fatto dichiarazione di domicilio tantomeno hanno provveduto alla nomina del difensore”, ma anche sulla valutazione, nel merito, dell’infondatezza dell’istanza di sostituzione della misura cautelare, at l’insussistenza di elementi idonei ad incidere sul quadro indiziario già riconosciuto e di elem tali da giustificare l’assunto del Tribunale secondo cui la misura originariamente impos sarebbe divenuta “oltremodo afflittiva e sproporzionata alla vicenda in esame”. Il primo moti del ricorso del COGNOME deve ritenersi, pertanto, aspecifico, in quanto non si confronta tali valutazioni del Tribunale del riesame, di per sé sufficienti a giustificare il provve impugnato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio d aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pe all’inammissibilità (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492 Rv. 237596).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, invece, sotto un duplice profilo.
In primo luogo non può riconoscersi alcun interesse del ricorrente a contestare la temporanea inefficacia di un provvedimento che sostituisce la misura non custodiale con quella della custodia in carcere; inoltre, la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Tribuna del riesame che accoglie il ricorso del pubblico ministero, sino alla definitività della decisio imposta dall’art. 310 cod. proc. pen., norma speciale che non può soccombere rispetto alla norma più generale dell’art.588 cod. proc. pen., invocata dal ricorrente.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilit ricorso consegue la condanna delgi ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023
Il Presi ente