Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10799 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10799 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 02/10/2025 del Tribunale del riesame di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 2 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 10 giugno 2025 del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con una misura domiciliare da eseguirsi in comunità terapeutica, nell’ambito di un procedimento per violazione degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli art. 273 e 275 comma 3 cod. proc. pen nonchØ la carenza ed illogicità della motivazione, per omessa valutazione comparativa con un precedente provvedimento di sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare in comunità.
Con la memoria, corredata da numerosi allegati, insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello cautelare in conseguenza dei titoli di reato – art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – e della negativa personalità del ricorrente, dedito da oltre vent’anni al settore degli stupefacenti.
Tale motivazione non Ł sufficiente perchØ l’ordinanza non risponde ad altra questione, specificamente devoluta dal ricorrente nell’appello cautelare, e cioŁ alla ragione dell’ingiustificata differenza di trattamento rispetto ad altro procedimento, denominato ‘Game Over’, in cui l’associazione dedita al traffico di stupefacente di cui era partecipe era addirittura aggravata ai sensi dell’art. 416bis .1, cod. pen., procedimento nel quale il G.i.p. in data 2 febbraio 2024 ha disposto il collocamento in comunità.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con riferimento a tale punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME