Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10938 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10938 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
l’AVV_NOTAIO ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di omicidio ai danni di NOME COGNOME, aggravato dall’art. 416 -bis 1. cod. pen.- con l’ordinanza in preambolo ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in data 27 gennaio 2025, aveva disatteso l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata su elementi nuovi sopravvenuti costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e dall’inattendibilità dei collaboratori di giustizia sulla cui parola erano stati fondatii gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari, ha escluso l’emergenza di elementi nuovi tali da superare il quadro indiziario e cautelare posto a fondamento dell’ordinanza genetica.
COGNOME ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Nell’ordinanza impugnata non sarebbero stati applicati i principi che regolano l’esatta verifica dell’attendibilità delle fonti dichiarative, con inevitabili conseguenze in punto di gravità indiziaria a carico del ricorrente.
Sarebbe in primo luogo errata l’affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni
di NOME COGNOME non avrebbero inciso sulla posizione del ricorrente, bensì esclusivamente su quella di NOME COGNOME. COGNOME, infatti, in occasione delle sue nuove dichiarazioni, ha ripercorso – quale fonte diretta – l’ iter deliberativo ed esecutivo dell’azione omicidiaria, sicchØ l’assenza nelle sue dichiarazioni del nome del ricorrente ha sicuro valore di smentita rispetto alla chiamata in reità da parte di COGNOMECOGNOME fonte de relato rispetto a quanto appreso da NOME COGNOME. I Giudici della cautela, dinanzi alle dichiarazioni della fonte diretta, costituita dal narrato di NOME COGNOME, avrebbero dovuto svolgeve una piø incisiva verifica di attendibilità sia sul narrato di COGNOME, sia su quello di COGNOME.
Si denuncia, inoltre, l’anomalia motivazionale del Tribunale laddove ha ritenuto di non dover rivisitare l’analisi delle videoriprese dalle quali si Ł inferita la certezza della presenza di COGNOME, insieme a COGNOME, sul luogo dei fatti, del ricorrente: l’affermazione secondo cui le telecamere avrebbero confermato la costante presenza del ricorrente costituirebbe un travisamento del dato indiziario sulla cui suggestione si Ł costruito il riscontro al dichiarato di COGNOME, poichØ il fatto che il ricorrente e COGNOME fossero insieme non Ł elemento desumibile dalle telecamere, bensì dal dichiarato di NOME COGNOME, proprietario della pizzeria presso cui i due giunsero insieme.
Conclusivamente, il ricorrente lamenta che il Tribunale, partendo da un’errata considerazione dell’assenza del carattere di novità delle dichiarazioni di COGNOME, ha confermato l’attendibilità di COGNOME in realtà non verificabile, con inevitabili conseguenze negative sul quadro indiziario.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.
Si avversa, in primo luogo, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in punto di ritenuta eccentricità delle considerazioni difensive sul pericolo di fuga e si osserva che, in materia di istanze di cui all’art. 299 cod. proc. pen., anche gli argomenti deducibili in puntodi esigenze cautelari devono essere necessariamente nuovi, ossia diversi rispetto a quanto già oggetto di scrutinio nell’originaria procedura cautelare.
In ogni caso, si censura come inesatta l’affermazione del Tribunale secondo cui il pericolo di fuga non era stato in origine considerato come esigenza cautelare poichØ, se Ł vero che il Giudice per le indagini preliminari ha fatto esplicito riferimento unicamente alla let. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., ha tuttavia valorizzato ampiamente anche la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ciò che rileverebbe – secondo la tesi del ricorrente – Ł che, tanto nella procedura di riesame, quanto nell’appello presentato ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. pen., la difesa non ha mai dedotto la distanza temporale dal fatto e la risalenza dei precedenti penali, sicchØ il giudizio reso nell’ordinanza impugnata sarebbe illegittimo perchØ apparente in quanto, errando nell’individuazione dei reali argomenti denunciati dalla difesa, non vi ha fornito adeguata risposta.
Osserva, infine, il ricorrente che il Tribunale – preso atto dell’effettiva novità delle dichiarazioni di NOME COGNOME e dell’errato giudizio di attendibilità reso in favore del collaboratore COGNOME e dell’assenza di certezze nel materiale video ripreso – avrebbe dovuto riconsiderare la gravità indiziaria originariamente ritenuta nei suoi riguardi, valorizzando lo stato di incensuratezza, senza affidarsi esclusivamente a una mera presunzione, peraltro di natura relativa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso denuncia motivi infondati e va, pertanto, rigettato.
Occorre muovere dal principio di diritto, piø volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non Ł tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o strictosensu cautelare; ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.
Negli stessi limiti l’effetto devolutivo segna anche l’ampiezza dell’eventuale successivo sindacato di questa Corte.
Così delimitato il themadecidendum , il primo motivo Ł privo di pregio perchØ del tutto generico a fronte dell’articolata motivazione resa dal Giudice della cautela.
La difesa non solo trascura l’esistenza di un giudicato cautelare sull’esistenza dei gravi indizi, ma neppure sviluppa specifiche censure sulla motivazione resa dal Tribunale relativamente agli asseriti elementi nuovi.
Invero, non Ł superfluo in via di premessa ricordare che – come affermato dal Tribunale (che ha richiamato l’ordinanza genetica e la sua conferma da parte del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione) e come anche sintetizzato nella premessa dell’odierno atto di ricorso – la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi di COGNOME, lungi dall’essere ancorata unicamente alledichiarazioni de relato di NOME COGNOMECOGNOME collaboratore di giustizia, Ł fondatasu altri elementi indiziariche corroborano il relativo quadro e, segnatamente, per ciò che qui interessa: i) i movimenti della vittima nei minuti immediatamenteprecedenti il decesso; ii) la circostanza che COGNOME fu l’ultima persona a vederla viva.
Si tratta di circostanze attestate non solo dalle immagini di videosorveglianza, ma anche dalle sommarie informazioni testimoniali di COGNOME, proprietario della pizzeria dove COGNOME e la vittima erano giunti insieme. Il ruolo attribuito alle videoriprese era, dunque, unicamente quello di attestare l’implausibilità della possibilità per il ricorrente di allontanarsi dal veicolo a bordo del quale lui e COGNOME viaggiavano e dove questi fu rinvenuto cadavere.
Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, non Ł ravvisabile alcun elemento nuovo posto che Ł lo stesso ricorrente ad affermare che il giudizio di gravità indiziaria a suo carico Ł fondato sulla parola di COGNOME, mentre il narrato di COGNOME (avente una conoscenza diretta dei fatti, siccome intraneo alle dinamiche della cosca e avendo partecipato sia al summit i n cui veniva deliberato l’omicidio, sia alle fasi programmatorie dell’omicidio) Ł stata già oggetto di valutazione da parte dei Giudici della cautela.
Ciò premesso, Ł dunque assolutamente corretta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui le piø recenti dichiarazioni di COGNOME, rese il 10 luglio 2024, non avrebbero in alcun modo inciso sul giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, poichØ questi – in virtø della sua partecipazione alla mera fase deliberativa e organizzativa – si Ł limitato a precisare che COGNOME fu il mandante dell’omicidio e non l’esecutore materiale. Ciò conferma la logica conclusione tratta dai Giudici della cautela secondo cui COGNOME era a conoscenza di quanto avvenuto durante il summit, mentre ben poteva ignorare il ruolo svolto da COGNOME nell’esecuzione materiale, che – come indicato
anche nel ricorso (p.3) ›-Ł stato ritenuto quello di avere condotto la vittima sul luogo ove fu ucciso.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente ribadisce assertivamente il carattere di novità delle nuove dichiarazioni di COGNOME, senza indicare in che modo le stesse abbiano tale natura e, soprattutto, come abbiano disarticolato il ragionamento del Tribunale che si Ł appena sintetizzato.
Analoghe considerazioni valgono per la non meglio precisata valutazione d’inattendibilità che sarebbe stata assegnata alla parola dei collaboratori di giustizia in relazione a vicende omicidiarie, sia pur oggetto della medesima ordinanza genetica, ma esulanti dall’omicidio di COGNOME.
A non miglior sorte Ł destinato il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari, poichØ le censure del ricorrente non si confrontano con le ragioni dell’ordinanza impugnata che, in modo articolato e logicamente coerente, ha ribadito come, immutato il quadro della gravità indiziaria, anche quello delle esigenze cautelari non ha conosciuto elementi di novità decisiva, sicchØ la reiterazione delle argomentazioni censurata dal ricorrente Ł, in realtà, ineludibile conseguenza dell’assenza di nova prospettati in sede di richiesta di modifica dell’originaria misura.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente