Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 105 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento con rinvio della udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentenza impugnata, limitatamente ai reati tributari.
udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE difensore di –COGNOME NOME, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per la pratica forense è presente la dott.ssa COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, con tess. n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 11/03/2021.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in sede di riesame, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 1396 del 12.10.2021, ha annullato l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha applicato a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 648 ter. 110 cod. pen., artt. 2 e 8 d.lgs. n.74 del 2000.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda processuale, giova ripercorrere le fasi salienti che hanno portato all’emissione del provvedimento oggi impugNOME.
Il presente procedimento trae origine da una richiesta di assistenza giudiziaria datata 26.11.2019 del Promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano al Procuratore della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE per reati commessi da vari pubblici ufficiali che avrebbero distratto somme di denaro gestite dalla Segreteria di Stato consentendone il reimpiego per finalità speculative anche in Italia da parte di soggetti estranei al Vaticano tra cui COGNOME NOME.
In data 5.6.2020 l’autorità giudiziaria vaticana aveva emesso un mandato di cattura nei confronti di COGNOME NOME cui venivano contestati i delitti di peculat estorsione, truffa ed autoriciclaggio ai sensi dell’ordinamento dello Stato Vaticano nell’ambito di una complessa operazione di investimento finalizzata all’acquisto di un immobile sito a Londra, in INDIRIZZO, mediante la sottoscrizione di un Framework Agreement che prevedeva l’acquisto da parte della società RAGIONE_SOCIALE, detenuta fiduciariamente dal COGNOME, dell’intera catena societaria proprietaria dell’immobile (60 SA LIMITED) dietro il pagamento da parte della Segreteria dello Stato vaticano di una somma di 40 milioni di GBP ad un fondo di investimenti all’epoca di titolarità di NOME COGNOME (ATHENA CAPITAL FUD SICAV), e la successiva sottoscrizione di uno Share Purchase Agreement mediante il quale la Segreteria di Stato si impegnava all’acquisto di 30.000 quote prive del diritto di voto di RAGIONE_SOCIALE SA detenute dal COGNOME, allora titolare delle restanti azioni con diritto di voto, il quale avrebbe poi abusato tale posizione contrattuale, estorcendo una somma indebita come corrispettivo di cessione delle azioni prive di diritto di voto della medesima società; fatti commessi tra il maggio 2018 e il novembre 2019.
Successivamente, sulla base RAGIONE_SOCIALE atti trasmessi alla Procura di RAGIONE_SOCIALE a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria, venivano acquisiti elementi di prova in
ordine ai reati di autoriciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 29 marzo 2021 applicava a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere ritenuto un quadro di gravità indiziaria in relazione ai reati di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter 1. cod. pen. e p reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 del d.Igs. n.74/2000, in quanto, lo stes dopo aver commesso i delitti presupposto, oggetto di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana, aveva utilizzato il profitto all’uopo ricavato, importo pari a 15 milioni di euro, corrisposto dalla Segreteria di Stato a fronte dell’emissione di due fatture inesistenti, effettuando, attraverso lo schermo di una società veicolo con sede estera (RAGIONE_SOCIALE), una serie di investimenti in azioni di società quotate in mercato italiano al fine di occultare la provenienza delittuosa delle somme in contestazione.
Presentata istanza di riesame, con ordinanza pronunciata in data 26 aprile 2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda.
Proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, la Corte di Cassazione, Sez. 3 con sentenza del 12.10.2021 n. 1396, ha annullato l’ordinanza impugnata per non avere il Pubblico Ministero trasmesso al Gip anche gli elementi favorevoli all’imputato ed in particolare la memoria difensiva (e relativi documenti allegati) che il COGNOME aveva depositato il 12.6.2020 dinanzi all’Autorità Giudiziaria Vaticana e che l’autorità giudiziaria romana aveva poi acquisito in sede di rogatoria unitamente agli altri atti di indagine.
A riguardo la sentenza de qua ha ritenuto che “..avendo la persona sottoposta alle indagini già prodotto elementi di prova a discarico nel procedimento estero in cui è contestualmente indagata, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare se la base cognitiva sottoposta al G.I.P. nella sede cautelare di adozione della misura genetica fosse stata completa RAGIONE_SOCIALE elementi documentali acquisiti attraverso la rogatoria, valutando innanzitutto se gli stessi – che sono stati prodotti dalle difese in allegato al ricorso innanzi al riesame – presentassero i caratteri della decisività e quindi ne fosse necessaria la trasmissione al GRAGIONE_SOCIALE per il suo completo esame”.
Pertanto, nell’annullare l’ordinanza impugnata ha disposto che “..il Collegio cautelare, in sede di rinvio, procederà alla menzionata verifica, al fine di stabilir le conseguenze della mancata trasmissione al G.I.P. della documentazione difensiva acquisita a seguito dell’assistenza giudiziaria ricevuta dallo Stato Città del Vaticano”.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice del rinvio, con l’ordinanza oggi impugnata, ritenuto che la memoria difensiva ed i relativi allegati costituivano elementi a discarico forniti dalla difesa che non potevano essere sottratti al vaglio del AVV_NOTAIO e
la cui omessa valutazione da parte dello stesso integra la causa di nullità di cui all’art. 292 comma 2, lett. c) bis cod.proc.pen.,ha annullato l’ordinanza emessa nei confronti di COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Con il primo deduce, sub specie di vizio di motivazione, l’omessa pronuncia sui reati tributari. La misura cautelare è stata annullata soltanto per consentire al riesame di valutare un punto decisivo della decisione sull’autoriciclaggio ed il Tribunale avrebbe dovuto proseguire nella trattazione delle questioni rimaste assorbite dalla Cassazione anziché interpretare l’assorbimento come una implicita decisione nel merito.
Con il secondo motivo deduce, sub specie di vizio di motivazione, che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nell’ordinanza impugnata ha disatteso il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in quanto ha annullato l’ordinanza del Gip atteso che la memoria difensiva conteneva “prospettazioni ed ipotesi ricostruttive alternative” senza tuttavia affermare che fossero tali da disarticolare la ricostruzione accusatoria.
Con il terzo motivo, sub specie di vizio di motivazione, deduce che tra gli elementi che il Tribunale ha valorizzato per ritenere nulla l’ordinanza applicativa della misura vi è la mancata conoscibilità da parte del Gip del contegno processuale tenuto dall’indagato dinanzi all’autorità giudiziaria estera che sarebbe stato ulteriore elemento, sempre emergente dalla memoria difensiva, che avrebbe potuto incidere sulla decisione sul complessivo trattamento cautelare. La decisione sarebbe errata in quanto tale elemento non proveniva dalla difesa ma era già inserito tra gli elementi offerti dal Pubblico Ministero.
Con il quarto motivo deduce, sub specie di vizio di motivazione, che il Tribunale ha ‘erroneamente valorizzato l’intervenuta modifica della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria vaticana all’esito del citato interrogatorio che causa della mancata trasmissione il Gip non aveva potuto valutare. Ciò in quanto il dato non emerge dalla memoria difensiva, non era processualizzato prima dell’emissione del provvedimento cautelare ed era comunque notorio nel marzo 2017 in quanto pubblicato su vari articoli di stampa.
Con il quinto motivo, sub specie di vizio di motivazione, deduce che la motivazione adottata dal Tribunale per annullare la misura è illogica perché non tiene conto che il Gip, nel motivare l’illecita provenienza dei 15 milioni di euro, ha anche ipotizzato l’eventuale infondatezza delle ipotesi acc:usatorie formulate
dal Vaticano e nonostante ciò ha ritenuto che la provenienza dei capitali potesse ritenersi illecita in quanto frutto di ulteriore e diversa condotta criminosa.
La difesa dell’imputato ha depositato due memorie difensive con cui chiede dichiararsi l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni che di seguito si andranno analiticamente ad esaminare.
Il primo motivo è inammissibile.
Parte ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine ai reati tributari in ta modo non confrontandosi con la motivazione offerta dal Tribunale sul punto. Ed invero il Tribunale nell’ordinanza impugnata, ha diffusamente motivato circa le ragioni per le quali a fronte di un provvedimento cautelare complesso, ovvero adottato nei confronti dell’indagato per plurime imputazioni, non ha ritenuto di dover effettuare una valutazione sui motivi afferenti i gravi indizi e le esigenze cautelari in ordine ai reati tributari pur sul presupposto che pacificamente la memoria difensiva di cui è stata omessa la trasmissione si riferisce unicamente al reato di auto riciclaggio di cui al capo 1).
Così opinando il Tribunale si é posto nel solco del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamenl:o e compiendone un’accurata esegesi ha ritenuto che se la Corte non ha reputato di esaminare i motivi relativi ai gravi indizi dei reati di cui ai capi 2, 3 e 4, (reati tributa si può spiegare solo ipotizzando che il giudice di legittimità ha ritenuto che l’eventuale risoluzione in senso favorevole alla difesa della questione di nullità dell’ordinanza ex art. 292 cod.proc.pen. era idonea a travolgere il provvedimento cautelare nella sua interezza”.
In altri termini, precisa il Tribunale distinguendo tale ipotesi da quella del mero condizionamento, la Corte di legittimità ha ritenuto che la questione della sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati tributari fosse assorbita dal eccezione di nullità dell’ordinanza in quanto l’accoglimento di quest’ultima rendeva superfluo o non necessario l’esame della prima questione.
La conclusione è che la declaratoria di nullità del provvedimento cautelare per motivi formali esime dall’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori motivi di gravarne relativi al merito della vicenda processuale.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Ed invero il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con riguardo al c.d. memoriale del COGNOME (cui sono allegati messaggi wathsapp, mails e documenti), che contiene una puntuale descrizione delle vicende che hanno coinvolto l’odierno ricorrente, ha precisato che si tratta di prospettazioni ed ipotesi ricostruttive che sono almeno in astratto idonee a contrastare l’ipotesi accusatoria e come tali capaci di disarticolare (non ritenendosi rilevante che il Tribunale non abbia utilizzato la specifica espressione “idonei a disarticolare”), la relativa costruzione in quanto potrebbero far venir meno gli elementi costitutivi dei reati di truffa e di estorsione.
Ha altresì puntualmente posto in rilievo che, data la complessità della vicenda, risulterebbe difficile affermare che dalla memoria del COGNOME non emergano informazioni anche in astratto idonee ad incidere sulla ricostruzione dei fatti e quindi sulla valutazione del giudice procedente.
3. Infondato anche il terzo motivo di ricorso.
Ed invero il contegno processuale cui si riferisce il Tribunale era all’evidenza quello tenuto dal COGNOME dinanzi all’autorità giudiziaria della Città del Vaticano menzioNOME solo nel memoriale e come tale idoneo ad incidere sulla decisione del giudice italiano in punto di esigenze cautelari o di scelta della misura.
4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
Il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata da cui chiaramente si evince che dopo l’interrogatorio del COGNOME dinanzi all’autorità giudiziaria vaticana e dopo il deposito del c.d. memoriale il Promotore di Giustizia in data 15.6.2020 ha concesso al COGNOME la libertà provvisoria ordinandone la scarcerazione in ragione del fatto che lo stesso avrebbe messo a disposizione dell’Ufficio numerosi documenti utili ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo.
Il Tribunale ha quindi correttamente posto in rilievo che quanto ricostruito nel c.d. memoriale è stato in grado di influire quanto meno sul trattamento cautelare dell’indagato.
5. Manifestamente infondato anche il quinto motivo.
Ed invero la censura non si confronta con le motivazioni poste a base dell’ordinanza di annullamento che come già esposto sub 1) derivano dalla violazione dell’art. 291 comma 1 cod. proc. pen.
Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso.
Rigetta il ricorso.
Così decisi, 1’11 ottobre 2022