Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, natera Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigetta l’istanza di NOME COGNOMECOGNOME volta ad ottenere la concessione di misure alternat alla detenzione in ordine a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 656, c 5, cod. proc. pen., osservando che l’interessato «risulta già essere in regi AA.DD.» per altro titolo.
Ricorre il condannato per cassazione, c:on il ministero del suo difensore fiducia, denunciando vizio di motivazione.
Deduce il ricorrente che gli arresti domiciliari cautelari, considerat Tribunale di sorveglianza come astrattamente preclusivi della concessione dell invocate misure alternative, non sarebbero stati tali, in base alla giurispru di questa Corte.
Essi non erano comunque più vigenti al tempo della decisione impugnata, come vanamente rappresentato al giudice a quo. Nel separato procedimento penale, infatti, il giudice procedente aveva sostituito la misura custodial quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sin dal 15 dic 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, lo stato di custodia caute per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione, o dia eseguire, di per sé preclusivo della valutazione nel merito, e, qualora ne ricorr presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, inciden semmai la detenzione cautelare solo sulla pratica possibilità di esecuzione de misura stessa, che va postergata alla cessazione della misura c:ustodiale (Sez n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous, Rv. 276609-01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260523-01; Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, Pappalardo, Rv. 259024-01).
Nella specie, peraltro, la detenzione cautelare era già cessata al tempo de decisione impugnata, come dal ricorrente specificamente dedotto e documentato e come altresì risultante dallo stesso titolo sospeso da eseguire.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso 1’08/02/2024