Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Arcidiacono NOME nato a Catania il 12/07/1995
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale del riesame di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di appello cautelare, ha respinto l’impugnazione avanzata da NOME COGNOME, indagato per i reati dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi episodi di violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in merito al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata. Deduce che si procede per fatti che vanno dal giugno 2022 al dicembre 2023 e che la misura era stata applicata il 3.5.2024. Il ricorrente è soggetto incensurato che ha fornito la possibilità di essere sottoposto agli arresti domiciliari in Ravenna, dal fratello. Evidenzia che altre due coindagate sono state rimesse in libertà dal Tribunale del riesame a seguito di
annullamento della Corte di cassazione, per cui il Tribunale avrebbe dovu valutare la situazione del prevenuto allo stesso modo. Ritiene sussistente sproporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata, invocando la mi degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Esso reitera analogo ricorso avanzato nei confronti di un precedent provvedimento cautelare di reiezione della medesima istanza, basato sugli stes elementi (attualità delle esigenze cautelari, richiesta di scontare i domici Ravenna) e già dichiarato inammissibile da questa Corte di cassazione (v. sent. 7731/2025), a fronte di un provvedimento che aveva motivatamente respinto l’istanza.
In questa sede non può che ribadirsi quanto era già stato osservato questa Corte nel precedente provvedimento, ricorrendone gli stessi presuppost nel senso della manifesta infondatezza del ricorso perché reiterativo d medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale in sede di appello cautelare.
In particolare, il Tribunale ha rimarcato che l’indagato era prossimo ai ve del clan, aveva legami ai più alti livelli nel settore del narcotraffico e pre un’elevata e allarmante pericolosità, per cui gli arresti domiciliari non off adeguate garanzie di soddisfacimento delle esigenze cautelari. Tale motivazione assolutamente rispettosa dei parametri normativi dell’art. 275, comma 3, co proc. pen. secondo cui nel caso del reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1 sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che si acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari o relazione al caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altre misure.
Gli elementi allegati dal ricorrente in suo favore sono stati valutat Tribunale e ritenuti recessivi rispetto al livello dell’associazione e alla criminale.
E’ accertato che l’indagato aveva partecipato a un’associazione dedita narcotraffico di rilevanti dimensioni e capace di autoprodurre e immettere s
mercato ingenti quantità di stupefacenti di varia natura; aveva svolto il ruolo di intermediario tra i sodali catanesi e quelli barresi; aveva mantenuto stretti rapporti
con tutti gli appartenenti al clan, partecipando agli incontri indetti dagli associat per discutere questioni centrali per la vita dell’associazione e il suo impegno era
stato costantemente apprezzato nel corso delle investigazioni. È pacifico in giurisprudenza che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di
cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia
in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del
soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016,
COGNOME, Rv. 267341 – 01), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente