Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41619 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41619 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2943/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il Procuratore Generale conclude chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso. L’avvocato NOME COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 15 aprile 2025 confermava l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di quel tribunale che aveva applicato a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 1), 4), 5) e 6) dell’imputazione provvisoria.
All’indagato Ł ascritto il ruolo di promotore ed organizzatore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Isola di Capo Rizzuto; inoltre Ł indagato per aver utilizzato telefoni cellulari durante la detenzione nelle carceri di Livorno e Secondigliano e per avere concorso all’introduzione di un ulteriore cellulare all’interno del carcere di Secondigliano.
Il tribunale esaminava dapprima le eccezioni di inutilizzabilità e nullità proposte dalla difesa.
Veniva respinta l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per effetto della mancata trasmissione dei verbali di trascrizione al giudice di primo grado in quanto, benchØ tali atti non fossero inseriti nell’indice, erano fisicamente presenti nei faldoni; avendo il difensore fatto richiesta di accesso ed estrazione di copia dei predetti atti, era stato ciò autorizzata: pertanto, nessuna lesione al diritto di difesa poteva lamentarsi.
Quanto ai decreti autorizzativi delle intercettazioni, il tribunale premetteva che le operazioni erano state disposte in un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Trento, pertanto non vi era alcuna necessità di acquisire anche detti provvedimenti, che
sono atti privi di valenza probatoria, salvo che ne fosse stata contestata la regolarità o la legittimità: ma, nel caso di specie, la doglianza era circoscritta alla omessa trasmissione dei decreti.
Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale faceva ampio rimando al compendio intercettivo descritto nella richiesta del pubblico ministero e richiamato nel provvedimento genetico.
In via di estrema sintesi sottolineava che dalle indagini erano emersi elementi che inducevano a ritenere l’esistenza e l’attuale operatività presso Isola di Capo Rizzuto di una organizzazione criminale denominata RAGIONE_SOCIALE.
Le prime condanne a carico degli esponenti della famiglia COGNOME – che, dunque, riconoscevano l’esistenza di una associazione di ‘ndrangheta in tale territorio – risalivano agli anni ’90; successivamente emergevano evidenze giudiziarie circa la contrapposizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla famiglia COGNOME, la successiva loro riappacificazione, il ricompattamento delle due famiglie nell’ottica della gestione dei servizi inerenti l’assistenza dei migranti e le scommesse; successivamente nel 2017 si dava atto di una nuova stagione di rivalità e contrapposizione fra i gruppi criminosi operanti sul territorio; seguivano poi ulteriori operazioni denominate Golgota e Garbino che avevano ulteriormente confermato la esistenza e l’operatività di una pluralità di gruppi criminali che si erano infiltrati in diversi settori imprenditoriali, nonchØ la sussistenza di un sistema clientelare che coinvolgeva la pubblica amministrazione in cui si inserivano gli interessi dell’ ‘ndrangheta.
In buona sostanza, affermava il Tribunale, molteplici erano le conferme giudiziarie della esistenza della consorteria mafiosa; di conseguenza, l’esistenza della stessa, il suo radicamento territoriale e l’assetto organico avevano rilievo ex art. 238 cod. proc. pen.; i risultati probatori confluiti negli accertamenti giudiziari irrevocabili erano stati traslati, ex art. 238 bis cod. proc. pen. nel presente procedimento.
Le emergenze investigative riversate in atti danno conto – secondo l’impugnato provvedimento – della attuale operatività della RAGIONE_SOCIALE, attraverso la figura di COGNOME NOME, intraneo al sodalizio RAGIONE_SOCIALE e con legami con COGNOME NOME, figlio e nipote di elementi di vertice di un ramo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrambi detenuti.
Le intercettazioni danno conto dello stretto legame con NOME COGNOME, esponente di spicco della ‘ndrangheta a Milano; il monitoraggio di entrambi ha portato alla luce una pluralità di vicende – tra cui la contrapposizione con la famiglia COGNOME, la vicenda del capannone posto in località Anastasi di Isola di Capo Rizzuto, la contesa fra NOME e COGNOME NOME – che testimoniavano il perdurare del controllo territoriale attuato con l’uso della forza da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La permanenza dell’ affectio societatis fra i vari partecipi Ł testimoniata dal contributo prestato per il mantenimento dei sodali detenuti; in particolare COGNOME NOME ha contribuito al mantenimento della famiglia COGNOME durante la detenzione di COGNOME NOMENOME nonchØ di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
L’utilizzo abusivo del cellulare da parte di NOME NOME durante la detenzione, che gli consentiva di mantenere i contatti con i sodali all’esterno, costituisce, secondo il Tribunale, ulteriore indice sintomatico del perdurare dell’operatività della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, poi, alla gravità indiziaria con precipuo riferimento all’indagato, il Tribunale richiamava la precedente condanna del COGNOME per adesione al medesimo sodalizio per il perimetro temporale 2004-2012, attualizzata dal contenuto del compendio intercettivo che ne testimonia il perdurare del ruolo di reggente.
In particolare, la perdurante intraneità del COGNOME al sodalizio di ‘ndrangheta operante
ad Isola di Capo Rizzuto Ł dimostrato da quanto emerso nel corso dell’operazione cosiddetta Johnny, nonchØ dal contenuto dei colloqui captati in carcere con i membri della famiglia, in cui si discorreva di progetti omicidiari cui il COGNOME non aveva dato il proprio benestare; emergeva che egli aveva convocato un summit nell’ora d’aria e che gli era stato chiesto dai COGNOME appoggio nella contrapposizione ai COGNOME; egli aveva declinato la reggenza della articolazione di ‘ndrangheta di Isola, preferendo gestire i propri affari e la propria RAGIONE_SOCIALE.
Erano poi citate ulteriori conversazioni che davano atto di contatti allacciati durante la detenzione al fine di dare avvio a nuove collaborazioni di affari.
Quanto ai fatti contestati sub 4) e 5) e attinenti all’utilizzo da parte dell’indagato di apparecchi cellulari, il fatto non Ł contestato.
Dalle ulteriori conversazioni Ł poi emerso che COGNOME avesse chiesto ai familiari di corrispondere 500 euro per l’acquisto di un nuovo cellulare da utilizzare durante la detenzione a Napoli, cellulare che avrebbe dovuto essere procurato da tale COGNOME.
Sul piano cautelare, l’operatività della presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l’assenza di segnali di rescissione del vincolo associativo, secondo il Tribunale, consentono di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e ciò, nonostante, la condanna definitiva del COGNOME alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
A dispetto, infatti, della risalenza nel tempo dell’inizio della carcerazione, databile nel 2010, e della severità della pena da scontare, il COGNOME non appare avere in alcun modo abbandonato le logiche mafiose, nØ il proprio ruolo all’interno della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il proprio difensore di fiducia, articolando sette motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 291 comma 1 cod. proc pen. e manifesta illogicità della motivazione.
Nello specifico lamenta come i progressivi 1,2,3,4,5 Rit 30/22 non risultino inoltrati al giudice per le indagini preliminari; al fine di averne conferma il ricorrente aveva depositato richiesta di rilascio copia di dette trascrizioni al predetto ufficio; tale richiesta veniva trasmessa alla Procura della repubblica, che dava atto della presenza di tali atti presso i propri uffici e ne confermava l’ostensibilità.
Secondo il ricorrente, l’assenza di tali atti nell’indice digitale del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari dimostra che gli stessi non sono stati trasmessi al giudice che, dunque, non li ha avuti a disposizione e non li ha potuti esaminare al fine di valutare la richiesta cautelare.
NØ sarebbe sostenibile che sia sufficiente che il contenuto di tali atti sia trasfuso nella richiesta cautelare, poichØ la richiesta del pubblico ministero deve essere corredata dai documenti che costituiscono le fonti di prova oggetto di utilizzazione, sì da consentire al giudice la verifica dell’effettiva portata del dato indiziario.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.
Ribadisce l’assenza nell’incarto del pubblico ministero dei decreti autorizzativi delle operazioni di captazione nel processo iscritto presso la Procura della repubblica di Trento, lacuna che si rende di particolare rilevanza poichØ difettano nel concreto anche i contenuti integrali delle captazioni.
Nel caso in esame, in tesi difensiva, presso l’autorità giudiziaria procedente, individuata ai sensi dell’art. 268 commi 6, 7 e 8 cod. proc. pen. non risultavano depositati non solo i
decreti autorizzatavi, ma neppure i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
Trattandosi di violazione del divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen. si sarebbe di fronte ad un caso di inutilizzabilità patologica.
2.3 Con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione.
In ragione della mancata allegazione alla richiesta cautelare della documentazione indicata, il giudice si Ł trovato nella impossibilità di esprimere delle valutazioni autonome sulla stessa, che ha esaminato per come compendiata e riassunta nella richiesta di misura.
Ciò si Ł tradotto in una nullità generale a regime intermedio di cui all’art. 292 comma 2 cod. proc. pen.
2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. nonchØ vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva come nei provvedimenti cautelari non si rinvenga alcun elemento indiziario dal quale dedurre che l’indagato sia all’attualità promotore del preteso RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Isola di Capo Rizzuto.
Mancherebbero indizi di commissione di reati fine e le captazioni utilizzate per sostenere il perdurare della affiliazione sarebbero in realtà conversazioni avvenute con il fratello e aventi una dimensione del tutto personale ed individuale; nØ la disponibilità di tale COGNOME NOME a rendere dichiarazioni mendaci in suo favore in caso di revisione del processo per l’omicidio COGNOME potrebbe essere univocamente ritenuta espressione di una affectio societatis , ovvero della sussistenza di un legame consortile, anche perchØ il soggetto che si era reso disponibile era non già COGNOME NOME, ma il fratello del medesimo COGNOME.
Di ulteriore rilievo ai fini difensivi i ripetuti rifiuti del COGNOME di assumere la direzione della consorteria in ragione della dissociazione dalle logiche dello storico alleato COGNOME.
Secondo il ricorrente si tratterebbe di una presa di distanza dai contesti criminali e anche le ulteriori conversazioni citate si appalesano come mere richieste di danaro ai familiari; le trattative con soggetti napoletani, identificabili in esponenti del RAGIONE_SOCIALE, sono rimaste inattuate.
In costanza di carcerazione il ricorrente mantiene rapporti unicamente con i propri familiari e l’unico intento che traspare dalle conversazioni Ł quello di conseguire vantaggi personali tramite iniziative individuali.
Nessun indizio dell’asserito ruolo di organizzazione Ł individuabile negli elementi ostesi nell’ordinanza impugnata: non il contatto con soggetti di vertice di strutture criminali, non il confronto sulla possibilità di concludere affari con soggetti appartenenti a strutture criminali; non emerge, in buona sostanza, alcun contributo causale fornito all’associazione attraverso la direzione degli affari illeciti.
2.5 Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 391 ter cod. pen e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente vi sarebbe stata una moltiplicazione delle imputazioni relative all’utilizzo di apparecchi cellulari differenti prima a Livorno e poi a Secondigliano.
Ciò che emerge Ł unicamente il cambio di sim e dunque di numero; l’argomentazione accusatoria che ha riguardo alla sollecitazione della radiobase di Livorno non avrebbe alcun riscontro.
Secondo il Tribunale, NOME dall’arrivo a Napoli e fino al 24 novembre 2023 avrebbe
avuto in uso un cellulare differente rispetto a quello che aveva in uso a Livorno e dal 24 novembre lo avrebbe cambiato, e, ciò benchØ faccia riferimento al 17 novembre nella conversazione captata ove si lamenta con la moglie che tale cellulare non sia ancora stato pagato.
2.6 Con il sesto motivo lamenta violazione dell’art. 416 bis 1 cod. pen.
Alla luce del contenuto delle conversazioni captate il ricorrente sostiene che non vi Ł prova che l’utilizzo dei dispositivi avesse una quale finalità di ausilio alla consorteria.
Tale fine non era evidente neppure nella vicenda di COGNOME NOME, in ragione della sussistenza di un mero proposito mai tradotto in intervento attivo.
2.7 Con il settimo motivo lamenta violazione dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e omessa motivazione.
La condanna definitiva all’ergastolo con isolamento diurno, in uno con l’inibizione all’accesso a benefici penitenziari collegata alla natura ostativa dei reati, escludono ogni pericolo di reiterazione.
Ulteriore elemento da sottolineare Ł l’avvenuta carcerazione dei sodali; lamenta il ricorrente come sia stato utilizzato un automatismo motivazionale circa la sussistenza delle esigenze cautelari, non ammissibile in ragione della esclusione di compromissioni associative recenti.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME depositava requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore depositava in data 15 ottobre 2025 memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
1.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.
La prima questione – che di fatto accorpa i motivi sub 1 e 2 – riguarda l’incidenza, in termini di validità della misura, della mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminare dell’integrale trascrizione di alcune conversazioni il cui contenuto era richiamato nel corpo della richiesta cautelare alle pagg. 91-95 e che sono state a loro volta richiamate nel provvedimento genetico.
L’art. 291 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda; secondo il ricorrente l’assenza delle trascrizioni integrali dei progressivi 1, 2, 3, 4, 5 del RIT 30/22 avrebbe integrato la nullità di cui all’art. 292 comma 2 ter cod. proc. pen.
A sostegno di tale tesi il ricorrente cita l’insegnamento di questa Corte secondo il quale, in materia di misure cautelari, la richiesta formulata dal P.M. ai fini dell’adozione del provvedimento coercitivo deve essere corredata dai documenti che costituiscono le fonti di prova oggetto di utilizzazione, e non può basarsi sulla trascrizione, pur fedele, del contenuto dell’atto nella richiesta del P.M. e, di riflesso, nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 8940 del 09/12/2010, dep. 2011, Napolano, Rv. 249723 – 01).
Tale arresto non Ł perfettamente aderente al caso concreto, in cui il contenuto di tali conversazioni non Ł meramente riprodotto nella richiesta del pubblico ministro ma Ł trasfuso in una informativa di PG allegata alla richiesta stessa; pertanto, di fatto la richiesta del
pubblico ministero non Ł l’unico documento da cui desumere il contenuto delle conversazioni, trasfuso per le parti rilevanti nella informativa del 15/7/2024 dei ROS.
Tale affermazione difensiva, inoltre, si pone in contrasto con un orientamento di questa Corte cui si intende dare continuità, secondo cui l’art. 291 c.p.p. prevede invero l’obbligo per il pubblico ministero di presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare, e non gli atti che detti elementi contengano; dal che deriva che questi ultimi possano essere trasmessi in forma non integrale, nel caso in cui il loro contenuto costituisca oggetto di ulteriori indagini in corso, purchØ, come avvenuto nel caso di specie, gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno dell’applicazione della misura (Sez. 2^, n. 7610 del 9.2.2006, imp. Noto, Rv. 233160).
Nel medesimo senso si Ł affermato che sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie di cui il P.M. abbia trasmesso i soli verbali riassuntivi, con omissioni, e non quelli stenotipici, in quanto non sussiste l’obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine (Sez. 5, n. 47080 del 26/10/2011, Rapisarda, Rv. 251441 – 01).
Il giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell’ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in “brogliacci” ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purchØ siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d’esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall’art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l’osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo: tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell’art. 268, comma settimo, cpp (Sez. 6, n. 1106 del 03/03/2000, Giusti, Rv. 215848 – 01).
In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purchØ gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sØ la nullità dell’ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti. (Sez. 2, n. 17118 del 28/02/2017, Caridi, Rv. 269959 – 01)
In motivazione si afferma che organo dell’accusa Ł legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l’obbligo di una trasmissione integrale e completa sussiste solo per gli elementi a favore dell’imputato (Cass. sez. 1 del 25/11/2009 n. 47353, Rv 245636; sez. 2 del 6/2/2008 n. 12080, Rv 239739).
Pertanto, il contraddittorio Ł destinato a svilupparsi sulla valutazione della consistenza e rilevanza degli elementi concretamente presentati e apprezzati dal Gip (sez. 2 , n. 6367 del 8/2/2012, Rv 26266 ; n. 26266 del 7/6/2007, Rv 237266) sicchØ non Ł ipotizzabile alcuna compromissione delle attività di controllo da parte del Gip, chiamato a valutare esclusivamente gli elementi addotti a sostegno della richiesta cautelare, nØ delle prerogative della difesa che Ł ammessa ad un contraddittorio pieno ed integrale sugli stessi elementi.
In conclusione, l’omessa ostensione di parte dei materiali investigativi acquisiti da parte del P.m., cui fa capo lo ius postulandi in materia cautelare, allo scopo di tutelare l’eventuale protrazione dell’attività investigativa, costituisce legittima facoltà dell’accusa, cui ne Ł
demandato l’oculato e ragionevole utilizzo nella prospettiva di una completa giustificazione della domanda proposta e del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte dell’indagato.
L’inesatta osservanza di siffatta facoltà non ha autonoma sanzione ordinamentale, ed eventuali (effettive e non solo paventate) lesioni del diritto di difesa non possono che ridondare nella valutazione che dei materiali indizianti Ł chiamato ad effettuare il giudice, la cui interpretazione deve dar conto anche di eventuali poco perspicue amputazioni dei contenuti delle fonti dichiarative.
Di particolare rilevanza per il caso in esame Ł l’elaborazione del concetto di ‘elemento su cui si fonda la richiesta cautelare’, che non deve esser confuso con l’atto che contiene l’elemento, sempre che la richiesta contenga stralci che siano rappresentativi di tale elemento.
Non secondario Ł poi l’aspetto, del tutto trascurato nel ricorso, circa l’indicazione di quali dati siano stati sottratti al controllo del tribunale, attraverso la mancata trasmissione del verbale integrale della trascrizioni, posto che il ricorrente si limita a rilevare il dato formale della mancata trasmissione senza chiarire come il richiamo di stralci di tali conversazioni abbia potuto inficiare il giudizio del Tribunale, posto che non Ł nemmeno rilevata una incongruità fra i verbali omessi e il loro contenuto, come recepito nell’informativa e poi nella richiesta cautelare.
Da ultimo, ma non meno importante, la questione della prova di resistenza, ovvero della tenuta del quadro indiziario anche in difetto degli elementi assunti in maniera asseritamente irregolare, su cui il ricorrente nulla argomenta.
Secondo un costante insegnamento di questa Corte, infatti, Ł necessario sottoporre la decisione alla prova di resistenza, al fine di verificare se, nonostante l’espunzione degli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).
Altrettanto rilevante Ł l’osservazione secondo cui l’omessa trasmissione degli elementi non ha come conseguenza la nullità dell’ordinanza, ma ha riflessi sulla motivazione del giudice, che dovrà tenere conto solo degli elementi trasmessi e rappresentativi dei gravi indizi di colpevolezza.
E’ evidente che, ritenuta infondata la censura inerente la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari della trascrizione integrale delle conversazioni, la residua questione circa la mancanza dei decreti autorizzativi delle operazioni di captazione disposte presso la Procura delle Repubblica di Trento Ł correttamente stata risolta dal Tribunale del riesame che ne ha ritenuto la infondatezza.
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l’inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l’autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l’attività captativa Ł stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare. (Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285579 – 02)
In ogni caso, si Ł piø volte affermato il principio secondo cui in tema di misure cautelari, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non siano allegati alla richiesta del P.M., la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l’inutilizzabilità, nØ la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell’indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta
di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 6., n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586).
1.2 Il terzo motivo Ł inammissibile.
Il ricorrente eccepisce una omessa autonoma valutazione del materiale probatorio da parte del GIP ai sensi dell’art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. che non era mai stata rilevata in precedenza, certamente non in sede di riesame del provvedimento genetico: di conseguenza, la censura Ł inammissibile.
In tema di misure cautelari, non Ł possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio. (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01)
Si ritiene infatti inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia nØ dal testo dell’ordinanza impugnata, nØ da eventuali motivi o memorie scritte, nØ dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale (Cass. sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037).
La mancata formulazione di specifiche deduzioni nella fase di merito non consente, infatti, il (prioritario) vaglio degli elementi di fatto che sono alla base delle valutazioni del Tribunale, riversate nella motivazione, la cui legittimità può essere valutata in Cassazione solo limitatamente alla tenuta logica dell’apparato motivazionale, non essendo consentita in tale sede alcuna autonoma valutazione delle fonti di prova, essendo questa affidata allo scrutinio esclusivo del giudice di merito (Cass. sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014; Cass. Sez. 3^, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 2009, Leone, Rv. 242822, Rv. 260952; Cass. Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003 – 21/01/2004, COGNOME, Rv. 227110; Cass. Sez. 1, n. 2927 del 22/04/1997, Bianco, Rv. 207759).
1.3 Il quarto motivo Ł inammissibile.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
Il tribunale motiva ampiamente, nell’arco di sei pagine, la gravità degli indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente, facendo ampio rimando agli atti d’indagine richiamati nella richiesta, e tale impianto motivazionale si appalesa come coerente, adeguato e non illogico, laddove, invece, la lettura del ricorso sul punto rimanda la proposizione di una differente lettura dei medesimi elementi indiziari, operazione che, attenendo al merito della vicenda, Ł precluso al giudice di legittimità.
Il Tribunale sottolinea, a tal fine, l’assistenza economica e materiale prestata da COGNOME NOME alla famiglia COGNOME durante la detenzione dell’indagato nonchØ ad altri affiliati detenuti, quali gli COGNOME; l’affermazione del COGNOME secondo cui egli avrebbe
corrisposto centomila euro l’anno per il mantenimento dei detenuti e delle famiglie in ottemperanza all’obbligo associativo.
Inoltre, richiama colloqui intervenuti fra l’indagato e i membri della propria famiglia, il cui contenuto era ampiamente dimostrativo del fatto che egli continuasse a mantenere la reggenza della consorteria, venendo interpellato circa progetti criminosi futuri, ovvero convocando summit durante l’ora d’aria.
Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, sottolinea come la circostanza che NOME abbia rinunciato alla reggenza dell’articolazione di Isola di Capo Rizzuto, lungi dal dimostrarne la dissociazione da logiche criminose e, dunque, la non attualità della intraneità alla RAGIONE_SOCIALE, dimostra l’esatto contrario, che, cioŁ, NOME, proprio perchØ all’attualità capo della famiglia, veniva ancora interpellato in occasione di possibili faide, ovvero per dare il benestare a progetti omicidiari.
1.4 Il quinto motivo Ł inammissibile.
Analogamente a quanto osservato per il punto precedente, le censure propongono una valutazione alternativa dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5), cioŁ al contestato utilizzo di piø dispositivi telefonici durante la detenzione.
Le censure ribadiscono la convinzione del ricorrente circa la mancanza di prova che, lungi dall’avere utilizzato piø dispositivi cellullari, l’indagato abbia semplicemente cambiato le sim utilizzate sul medesimo dispositivo; a tale rilievo il Tribunale dà ampia risposta con ragionamenti logici coerenti e del tutto convincenti, basati su elementi oggettivi, con i quali, per contro, il ricorrente non si confronta.
Il Tribunale affronta tale censura – riproposta in questa sede senza alcun elemento di novità – e fornisce una spiegazione del tutto convincente del ritenuto cambio di cellulare e non solo di sim da parte dell’indagato, dimostrato dal fatto che il precedente cellulare risultava ancora attivo nell’area di Livorno, allorquando NOME contattava la moglie da Napoli con diverso numero e, giocoforza, con diverso cellulare, richiamando gli elementi indicati a pag. 928 della informativa.
Come già sottolineato, la difesa si limita a contrastare tale affermazione, affermando che non sarebbe basata su alcun fatto oggettivo, ma tale critica di ferma in superficie, non esplicitando la ragione per la quale il richiamo a quanto contenuto nella informativa sarebbe inconferente.
Analoghi rilievi attengono al capo 6), rispetto al quale il ragionamento contenuto nel provvedimento impugnato appare completo e corretto; l’ampio rimando alle conversazioni intercettate dà contezza e consistenza alla tesi accusatoria.
1.5 Il sesto motivo Ł inammissibile.
Ancora una volta le censure contenute nel ricorso non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato; l’utilizzo dei dispositivi cellulari da parte dell’indagato durante la detenzione per finalità di agevolazione dell’attività dell’associazione criminosa Ł affermata dal medesimo nel corso di un colloquio intercettato e riportato nel provvedimento genetico; tale argomentazione non viene in alcun modo contrastata dal ricorrente.
1.6 Il settimo motivo Ł infondato.
In tema di esigenze cautelari, anche dopo la novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa sussiste la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchØ, nell’ipotesi di mancato
superamento di detta presunzione, non Ł consentita l’applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore. (Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016, Rv. 268413 – 01) In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari. (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01).
Correttamente ha argomentato il Tribunale sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione della operatività della presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e della assenza di segnali di rescissione dei legami con la consorteria; anzi, al contrario, visto il tenore della contestazione principale, Ł evidente il perdurare, in costanza di detenzione, di attività di direzione della consorteria medesima.
Quanto, poi, alla non configurabilità delle esigenze cautelari evidenziate in ragione della condanna all’ergastolo con isolamento diurno si deve richiamare, in via generale, l’insegnamento di questa Corte che afferma che il preesistente stato di detenzione dell’imputato, a titolo tanto di espiazione quanto di custodia cautelare, non impedisce, sotto il profilo delle esigenze cautelari, l’emissione di un nuovo provvedimento custodiale, atteso che la valutazione delle dette esigenze non può essere legata ad uno stato come quello dianzi ipotizzato, sul quale il giudice procedente non può in alcun modo influire. (Sez. 1, n. 719 del 06/02/1995, Sasso, Rv. 201119 – 01).
Nel particolare, nemmeno la condanna alla pena dell’ergastolo esclude la sussistenza delle esigenze cautelari, poichØ lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtø di una condanna definitiva alla pena dell’ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non Ł di per sØ in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa. (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066 – 01)
Anzi, da quanto emerso dal compendio indiziario, nonostante la condanna all’ergastolo e l’isolamento diurno, l’indagato ha continuato le proprie attività criminose, dando particolare concretezza al pericolo di reiterazione.
Per tutte le ragioni testØ esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; con comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento al direttore della casa circondariale ove il ricorrente Ł detenuto per l’inserimento nel fascicolo personale.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME