Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti il 01/06/2023 dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del AVV_NOTAIO che conclude per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1° giugno 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Reggio Calabria a NOME COGNOME perché ritenuto promotore, dirigente e organizzatore della associazione per delinquere ‘ndranghetista e armata operativa in Bianco e territori limitrofi da data anteriore al novembre 2019 sino al giugno 2021.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivitriportati nei limiti strettamente necessari per l motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per avere desunto la partecipazione a una associazione per delinquere dai contenuti di conversazioni fra familiari intercettate, senza spiegare, in particolare, come il ricorrente avrebbe realizzato le condotte a lui attribuite nella imputazione provvisoria e disattendendo ragionevoli ipotesi alternative sulla base dei generici contenuti di conversazioni alle quali l’indagato neanche ha partecipato, mentre manca l’indicazione di condotte materiali riconducibilq ‘ a NOME NOME NOME da mostrare ch’egli esercitava un effettivo controllo sulle attività economiche nel territorio di Bianco.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali e circa la necessità della custodia cautelare in carcere, tanto più in assenza di significativi elementi di valutazione sull’appartenenza del ricorrente alla associazione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché contesta in termini generici i contenuti della ordinanza impugnata, senza indicarne manifeste illogicità e senza confrontarsi con gli specifici contenuti del provvedimento anche nelle parti in cui ha risposto alle deduzioni difensive espresse nella richiesta di riesame della misura cautelare.
Invece, il Tribunale ha desunto la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nella imputazione provvisoria (capo 1) dai contenuti delle plurime conversazioni – in particolare da quelle del ricorrente con l’altro indagato NOME COGNOME – dalle quali sono emerse tre vicende specifiche.
La prima riguarda le trattative per l’acquisizione – con convergenza di interessi con i reggini (intesi come appartenenti alle ‘ndrine Tengano e Libri operanti nel territorio di Reggio Calabria) – del villaggio turistico Ionio Blu confiscato nell’ambito
di altri procedimenti (p. 2-4). A differenza di quel che si deduce nel ricorso, fra i conversanti vi è anche il ricorrente e l’esposizione dei contenuti delle conversazioni ne rappresenta il coinvolgimento nella vicenda. Infatti, rispondendo alla tesi difensive, il Tribunale ha osservato che: la comunicazione di NOME al potenziale acquirente della struttura circa la necessità di riconoscere diritti ai fratelli NOME (e specificament a NOME COGNOME l’attribuzione di un terreno nell’immobile) non si spiega se non riconoscendo che essi esercitavano un potere al riguardo; allo stesso modo non si spiegano i contenuti delle conversazioni in cui il ricorrente (che mostra di rapportarsi direttamente al capo-cosca NOME COGNOME) prospetta ritorsioni e la moglie di COGNOME paventa eventi violenti (p.Z. 7).
La seconda vicenda riguarda il sostegno del ricorrente e di COGNOME all’elezione del sindaco NOME COGNOME, anche con l’idea di creare un più ampio pacchetto di voti per non restare quella che COGNOME e NOME COGNOME definivano una «’ndrangheta agricola» (p 4-5). Pure in questa vicenda – a differenza di quel che si assume nel ricorso – fra i conversanti vi è il ricorrente e nell’ordinanza si osserva come dai contenuti delle conversazioni emerga la sua certezza di fare convergere voti sul candidato preferito e che questo collima con l’attribuirgli una posizione apicale nel gruppo criminale (p. 7-9).
La terza vicenda riguarda l’organizzazione del gruppo e il ricorrente manifesta il suo ruolo apicale quando, conversando con il fratello, afferma che «si devono vedere le cariche nuove» all’interno della cosca (p. 5).
Inoltre, l’ordinanza vaglia analiticamente ulteriori dati indicativi di un modo di rapportarsi paritario del ricorrente con altre figure apicali del gruppo criminale (p. 10) e di una sua gestione diretta del gruppo assieme al fratello NOME (p. 11).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché circa le esigenze cautelari l’ordinanza correttamente richiama la doppia presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e evidenzia come questa sia corroborata dalla considerazione del ruolo apicale – funzionale agli interessi della cosca – esercitato dal ricorrente.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/10/2023