Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44911 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44911 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 maggio 2023 il Tribunale di Catania, pronunciandosi sull’istanza di riesame avanzata da COGNOME NOME, avente ad oggetto ‘w-dinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa il 3.5.2023 con la quale é stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato della commissione di sei furti di autovetture, commessi a Ragusa e Caltagirone tra il 15 ed il 19 giugno 2022, ha annullato l’ordinanza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 trattandosi di fattispecie divenute procedibili a querela, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, confermandola per il resto.
2.Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 625 n. 7 cod.pen. nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione al riguardo in relazione all’art. 125 n. 3 cod.proc.pen. Si assume che dalla lettura’ dell’imputazione di cui al capo 4), si evince l’insussistenza della contestata aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza della legge penale processuale e la manifesta illogicità della motivazione al riguardo in relazione all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. ed in relazione all’art. 275 commi 3 e 3 bis cod.proc.pen.
nonché in relazione all’art. 292 cod.proc.pen. e 275 bis cod.proc.pen.
Si contesta che nella gravata ordinanza non sono stati rispettati i canoni applicativi della misura custodiale di extrema ratio per essere stata resa con motivazione manifestamente illogica, carente e contraddittoria.
In particolare si censura il divieto di desumere la sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede nonché l’inidoneità della motivazione addotta per ritenere l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art 275 bis cod.proc.pen. considerata che nessuna delle attività anche prodromiche é stata posta in essere dall’indagato in ambito domestico.
Inoltre lo stesso non annovera precedenti o pendenze per evasione o altri reati sThtomatici o dimostrativi di un’inaffidabilità o di mancanza di rispetto verso le prescrizioni dell’autorità.
Ti Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
Ed invero l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, l’aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l’area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede. (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280913).
2. Per converso il secondo motivo è fondato.
Va premesso che in tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela ( Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982).
Nella specie l’ordinanza impugnata nel ritenere tout court unica misura adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti contestati quella della custodia cautelare in carcere, non motiva in ordine alla inidoneità a tutelare le ravvisate esigenze cautelari della misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto eettronico e ciò, in particolare, tenendo conto della tipologia di reato contestato eslia circostanza che nessuna delle condotte, anche prodromiche, risultava essere stata posta in essere dall’odierno indagato in ambito domestico.
Si inpone quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
il 10.10.2023