Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1326 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1326 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME – Relatore –
CC – 07/11/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro con ordinanza del 24 aprile 2025 rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di organizzazione delle attività delittuose della ‘ndrina di Cariati e per un episodio di tentata estorsione in danno di COGNOME NOME.
Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova dell’esistenza e del radicamento territoriale di un’associazione mafiosa in ragione delle pronunce divenute definitive e a tal proposito citava le emergenze del procedimento Stige, l’esecuzione di un titolo custodiale in altro procedimento, il riconoscimento, contenuto in sentenze passate in giudicato, della esistenza ed operatività della RAGIONE_SOCIALE, con varie diramazioni in Germania e in territorio calabrese.
Con riguardo specifico alla ‘ndrina di Cariati, l’ordinanza ricordava che la Corte di Assise ne aveva riconosciuto l’esistenza con sentenza del 28 giugno 1999, come organismo sottordinato rispetto alla locale di Cirò; ne erano poi stati individuati, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori, il capo COGNOME NOME e quale esponente di spicco NOME COGNOME, latitante dal 2007, la cui latitanza era stata mantenuta grazie alla rete di fiancheggiatori della RAGIONE_SOCIALE.
Venivano poi richiamati gli accertamenti di una pregressa partecipazione dell’indagato alla RAGIONE_SOCIALE, mentre l’attualizzazione circa l’operatività della stessa era stata affidata nel provvedimento genetico alle dichiarazioni di alcuni collaboratori.
Sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari il Tribunale
affermava di condividere integralmente le argomentazioni espresse nel provvedimento oggetto del riesame, procedendo alla disamina dei motivi di gravame.
In via preliminare respingeva l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli elementi fondanti la contestazione associativa.
Quanto alla valutazione della gravità indiziaria sottolineava la valenza dimostrativa delle captazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori.
In particolare, NOME COGNOME, nel luglio 2024, aveva affermato l’intraneità alla ‘ndrina del NOME e tale dichiarazione veniva ritenuta riscontrata dai risultati delle intercettazioni.
I gravi indizi in relazione al capo 2) dell’imputazione provvisoria (la tentata estorsione) analogamente emergevano dal contenuto di alcune captazioni, in cui era lo stesso COGNOME a rivolgere richieste estorsive alla persona offesa, COGNOME.
NOME, dopo avere sofferto un lungo periodo di detenzione, una volta liberato aveva continuato a svolgere attività criminosa quale intraneo della medesima associazione, come emergeva dalle parole di COGNOME, che lo indicava a COGNOME NOME come uno dei suoi piø stretti collaboratori.
Sotto il profilo cautelare il tribunale richiamava la doppia presunzione dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., in difetto di prove positive della rescissione del legame con l’associazione di appartenenza.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia esponendo tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione circa la rilevata violazione dell’art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta come il Tribunale abbia omesso di dare adeguata risposta alle deduzioni difensive; in particolare il provvedimento impugnato, come già anche il provvedimento genetico, aveva ritenuto accertata la esistenza della ‘ndrina, ma non aveva dato adeguato rilievo agli elementi che la difesa aveva apportato per escludere la perdurante intraneità del NOME alla medesima.
Egli, infatti, aveva riportato una sola condanna nel 1999, successivamente aveva trascorso un lungo periodo in latitanza e un ulteriore periodo in detenzione, al termine della quale era stato sottoposto a misura di sicurezza: tutti questi elementi, in tesi difensiva, avrebbero dovuto indurre ad una approfondita riflessione circa una possibile cesura alla sua intraneità al sodalizio criminoso.
Il ricorrente precisa che il procedimento a carico di coloro che lo avevano aiutato durante la latitanza per il reato di favoreggiamento personale aveva portato ad una archiviazione.
Irrilevanti sono poi ritenute dal ricorrente alcune conversazioni così come anche le dichiarazioni di NOME, che erano solo de relato per quanto riguardava la figura di NOME.
Il ricorrente rileva come alcuni collaboratori eccellenti, quali COGNOME e COGNOME, non avessero mai fatto cenno a NOME; inoltre, nelle intercettazioni effettuate fra il 2018 e il 2022 non vi erano riferimenti a COGNOME nØ risultavano interlocuzioni dirette di COGNOME con le figure apicali della RAGIONE_SOCIALE.
Le conversazioni indicate nei provvedimenti cautelari non erano significative in termini di sussistenza degli indizi di colpevolezza; pertanto, il ricorrente lamenta il difetto di un’autonoma valutazione da parte del Tribunale degli elementi indiziari.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione.
L’incontro tra NOME, COGNOME e COGNOME, infatti, sarebbe stato, almeno quanto al COGNOME, del tutto estemporaneo e casuale, posto che non vi erano evidenze di una convocazione del COGNOME al fine di esercitare l’attività estorsiva.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Pur consapevole della operatività della doppia presunzione invocata anche dal Tribunale, il ricorrente lamenta la eccessiva concisione della motivazione, fondata sulla erronea interpretazione delle dichiarazioni del collaboratore NOME e su un episodio di tentata estorsione risalente al 2021; l’applicazione della massima misura appare del tutto sproporzionata rispetto al ruolo ricoperto dall’indagato.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva Ł censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
Il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761 – 01).
Si deve dare atto che le doglianze esposte con il ricorso per cassazione sono le medesime proposte con la richiesta di riesame, alle quali il Tribunale ha fornito adeguata risposta.
Il ricorrente non lamenta alcuna omessa o apparente motivazione, denunciando, piuttosto, la contraddittorietà della stessa: ma le argomentazioni appaiono meramente rivalutative, oppositive ovvero del tutto generiche, poichØ a fronte del robusto apparato argomentativo delle ordinanze cautelari, il ricorso risulta generico e privo di reali argomentazioni idonee a confrontarsi e opporsi a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso il Tribunale ha esaminato la censura avente ad oggetto il difetto di autonoma motivazione in ordine agli elementi fondanti la contestazione associativa e l’ha ritenuta generica, da un lato, e infondata, dall’altro (pag. 6). La motivazione del provvedimento genetico, pur nella sua sinteticità, Ł completa in
quanto il giudice ha operato una selezione degli elementi offerti dal pubblico ministero, richiamando quelli ritenuti piø significativi dal punto di vista dimostrativo: ciò, afferma il tribunale, Ł il portato di un’attività di valutazione del tutto autonoma degli elementi indiziari indicati nella richiesta, nonchØ indipendente rispetto al costrutto accusatorio.
Il provvedimento ricostruisce il radicamento territoriale della RAGIONE_SOCIALE nonchØ la sua evoluzione storica, attraverso gli accertamenti contenuti in sentenze passate in giudicato, ma non si ferma a tali dati, individuando elementi che dimostrano la sua operatività attuale, tratti dal contenuto di provvedimenti cautelari recenti, nonchØ delle propalazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME, che hanno delineato la costante vitalità dell’organizzazione criminosa radicata a Cariati che aveva esteso le sue propaggini in Emilia Romagna ed in Germania.
Quanto alla posizione di COGNOME, sono indicati gli elementi che fanno ritenere la sua intraneità perdurante, anche in costanza di latitanza e di carcerazione.
In particolare, il provvedimento impugnato richiama ancora una volta le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME che indica NOME quale esponente di spicco della ‘ndrina, riscontrate dagli esiti del compendio intercettivo, la cui portata dimostrativa Ł massima, da cui si evince la intraneità e attuale operatività dell’indagato.
Il tribunale richiama espressamente alle pagg. 11-14 dell’ordinanza la pluralità di fonti intercettative da cui emerge l’attuale coinvolgimento dell’indagato negli affari della ‘ndrina, confermato anche dalle risultanze dei servizi di OCP; in particolare, fa riferimento alle conversazioni avvenute fra il 27 e il 28 ottobre 2022 in cui NOME dimostra di nutrire un interesse attuale alla risoluzione delle controversie di natura economica e al mantenimento dei rapporti con le figure apicali della organizzazione.
A tale ordito argomentativo il ricorrente oppone una diversa lettura del compendio indiziario sollecitando, dunque, un vaglio fattuale e di merito che la Corte di legittimità non può svolgere.
1.2 Il secondo motivo Ł infondato.
Le perplessità esposte dal ricorrente in ordine alla identificazione di NOME come terzo interlocutore di COGNOME e NOME sono superate dal tribunale con una motivazione ampia e convincente; l’ordinanza fornisce anche una motivazione del fatto che COGNOME, persona offesa del reato di estorsione, in sede di sommarie informazioni, abbia negato di aver incontrato insieme NOME e NOME.
1.3 Il terzo motivo Ł infondato.
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento, poichØ ha rilevato la
sussistenza della doppia presunzione, la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura custodiale, da un lato, nonchØ l’assenza di segni di eventuale rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminoso, dall’altro.
Come Ł noto, in tema di misure cautelari applicate per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa “storica”, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l’attualità delle esigenze Ł immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 – 01).
A fronte di tale quadro normativo, le doglianze svolte dal ricorrente in ordine alla supposta carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari sono del tutto prive di pregio.
Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Lo stato detentivo del ricorrente impone le comunicazioni di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME