Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29584 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/10/1967
avverso l’ordinanza del 08/03/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lettala requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza del l’8 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Palermo ha confermato, nei confronti di COGNOME Salvatore, l’ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emessa in data 14 Febbraio 2025, relativamente ai reati di cui agli artt. 416bis commi 1,3,4 e 6 cod.pen., commesso in Palermo dal gennaio 2023; 110,56, 629, commi 1 e 2 in rel. a ll’art. 628, comma 3 nn.1) e 3), 416 -bis .1. cod.pen. commesso in Palermo il 28 luglio 2022.
È contestato a COGNOME Salvatore di avere fatto parte della famiglia mafiosa di NOME COGNOME, ricompresa nel mandamento di NOME COGNOME-San Lorenzo, gestito da COGNOME Domenico e COGNOME, e di avere, in particolare,
organizzato riunioni attivandosi per procurare telefonini e schede telefoniche a quest’ultimo , supportandolo nelle attività di veicolazione di messaggi e di organizzazione delle riunioni con altri sodali, alle quali prendeva anche parte in numerose occasioni, nonché di essere stato coinvolto nel controllo delle attività economiche sul territorio, compresa l’imposizione delle forniture di ghiaccio alimentare ai ristoratori (capo 2). Sono stati ritenuti raggiunti gravi indizi di colpevolezza anche in relazione all’ipotesi di tentata estorsione aggravata in danno di Militello Giuseppe, titolare del ristorante ‘R osso di sera ‘ , per costringerlo ad acquistare forniture di ghiaccio alimentare (capo 22).
2.COGNOME Salvatore ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, avv. NOME COGNOME
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Deduce la mancanza di prova di partecipazione dell’indagato al sodalizio e di un suo reale coinvolgimento nel controllo delle attività economiche presenti nel territorio oltre che l’erronea ricostruzione delle evidenze acquisite in merito alla vicenda relativa al tentativo di apertura di nuova macelleria nel quartiere di Cardillo, da parte di NOME Giovanni. Secondo l’assunto accusatorio l’indagato, insieme a COGNOME NOME, avrebbe manifestato a COGNOME NOME il proposito di vietare al suddetto NOME di avviare una nuova macelleria a Cardillo; tale proposito sarebbe stato ricostruito indirettamente attraverso un dialogo successivo svolto tra COGNOME e COGNOME NOME nel corso del quale il COGNOME avrebbe riferito che solo uno dei soggetti, che si erano a lui rivolti, faceva parte della famiglia di NOME COGNOME, in tal modo confermando la non appartenenza alla consorteria mafiosa del ricorrente, in quanto il soggetto al quale il COGNOME aveva fatto riferimento era COGNOME; il Tribunale, inoltre, aveva affermato in modo apodittico che il termine ‘ cristiani ‘ equivalesse a quello di ‘ mafiosi ‘ ; il COGNOME aveva offerto una spiegazione alternativa degli eventi secondo cui il COGNOME era stato scoraggiato nella iniziativa di aprire una macelleria, nel locale di proprietà di tale COGNOME, soltanto per agevolare un amico di vecchia data, il COGNOME, il quale intendeva aprire a sua volta una macelleria nello stesso locale; l’indagato non aveva agito mosso da interessi mafiosi, essendosi limitato ad informare il COGNOME che anche il COGNOME voleva riaprire la sua macelleria.
Quanto al reato di tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo22), la difesa deduce che il danneggiamento delle gomme dell’autovettura del COGNOME potrebbe essere configurato come una plausibile ‘ e proporzionata ‘ conseguenza del dissidio sviluppatosi tra il commerciante e il COGNOME. Il ricorrente aveva spiegato i motivi del dissidio con i coniugi COGNOME, collegati al comodato d’uso di
un pozzetto frigorifero utilizzato per fini diversi da quelli convenuti, e il danneggiamento delle gomme era stata un’iniziativa personale dell’indagato che aveva reagito, in tal modo, ad un atteggiamento commercialmente scorretto del ristoratore. Tale danneggiamento non poteva essere ritenuto prodromico ad una imposizione e mancava il requisito della univocità della condotta, non essendo il comportamento dell’indagato volto ad agevolare l’attività del clan mafioso in quanto esclusivamente dettato da ragioni personali; la precedente condanna de ll’ indagato per il reato di cui all’articolo 416bis cod. pen. non implicava necessariamente un’affermazione di appartenenza alla medesima organizzazione criminale mafiosa.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 275 cod. proc. pen. Il solo titolo di reato non sarebbe sufficiente ad imporre la custodia cautelare in carcere; essendo le prove acquisite cristallizzate attraverso le operazioni di intercettazione, non sarebbe configurabile il pericolo di inquinamento probatorio; la collocazione cronologica delle condotte contestate all’indagato, risalenti all’anno 2022, dovrebbe deporre per una minore compartecipazione del medesimo nelle dinamiche associative descritte ed, inoltre, essendo trascorsi più di due anni dovrebbe escludersi l’eventualità di un pericolo di fuga.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che in sede di controllo di legittimità non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Secondo quanto hanno affermato le Sezioni unite, «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 -01).
1.1. Inoltre, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit.). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
2.Ciò detto, osserva il Collegio come le doglianze sollevate dalla difesa dell’indagato nel primo motivo, siano versate in fatto e dirette ad accreditare una lettura alternativa della vicenda fattuale oggi in esame.
All’ indagato è stato contestato il reato di partecipazione ad associazione mafiosa per avere, in concorso con COGNOME NOME, posto in essere condotte agevolatrici in favore di COGNOME, già reggente del mandamento mafioso di NOME COGNOME-San Lorenzo e attorno al quale si stava riorganizzando la famiglia di NOME COGNOME, consistite nel procurare al medesimo, mentre era ristretto in carcere, telefonini, schede telefoniche e altri beni di consumo oltre che nel veicolare, dopo la sua uscita dal carcere, messaggi da e verso gli altri componenti
della famiglia mafiosa. Le evidenze acquisite attraverso le conversazioni oggetto di captazione e le attività di controllo eseguite sul territorio dalle forze dell’ordine hanno, altresì, consentito di accertare l’impegno del ricorrente nell’organizzazione di riunioni riservate ad altri sodali.
In tale contesto, particolare risalto è stato riservato all’attività consistita nell’ imposizione di ghiaccio alimentare ai ristoratori del territorio e a Militello Giuseppe (capo 22).Rispetto a tale ultima condotta le deduzioni difensive, oltre che fondate su circostanze rimaste del tutto sfornite di prova, sono sganciate dalla lettura delle ragioni del provvedimento impugnato che ha ricostruito, in modo logico e coerente rispetto al compendio complessivo acquisito, le dinamiche che hanno preceduto il dan neggiamento delle gomme dell’autovettura del Militello, alla luce delle conversazioni captate e riportate nelle pagg. 186-190 dell’ordinanza genetica da cui si evince che il rifiuto del COGNOME, ristoratore di Sferracavallo, di acquistare il ghiaccio alimentare dal Randazzo aveva indotto quest’ultimo a richiedere l’ intervento di NOME COGNOME rientrando Sferracavallo nella sfera di ‘competenza’ del medesimo , attraverso altro sodale NOME COGNOME per essere autorizzato a compiere un decisivo intervento intimidatorio nei confronti del COGNOME ( conv. del 15 luglio 2022 fra l’indagato ed il COGNOME).
A fronte di tale materiale probatorio le censure difensive risultano fuori fuoco e, in ogni caso, volte ad ottenere una diversa valutazione degli elementi acquisiti senza riuscire ad evidenziare alcuna frattura logica nel ragionamento dei giudici di merito.
Sono frutto di una valutazione parcellizzata anche le ulteriori deduzioni difensive espresse in ordine all’altro episodio evidenziato dal Tribunale- quale indice di intraneità del ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento- consistito nel messaggio intimidatorio volto al NOME NOME, affinchè non aprisse una macelleria, per favorire altro macellaio che godeva della protezione della cosca. I rilievi espressi, al riguardo, dalla difesa appaiono del tutto privi di incisività rispetto al tenore complessivo della conversazione del 31 gennaio 2022 svolta fra COGNOME NOMECOGNOME chiamato ad intervenire per un ulteriore tentativo di persuasione nei confronti del NOME, ed il medesimo NOMECOGNOME nel corso della quale COGNOME chiedeva a quest’ultimo se avesse intenzione ‘ di levarci mano ‘, ovvero di desistere dalla intenzione di aprire una nuova macelleria prospettando, con tono perentorio (‘non deve fare niente là’) la possibilità di ritorsioni da parte della ‘ famiglia ‘ (pag.10 del provvedimento impugnato).
La motivazione resa dal Tribunale- secondo la quale l’intervento del ricorrente insieme a COGNOME nella vicenda de qua costituisce una delle più tipiche attività di ‘ cosa nostra ‘ – è coerente e priva di vizi logici e le deduzioni difensive sulla mancanza di certezza che il COGNOME intendesse proprio fare riferimento
all’odierno indagato non tengono conto dell’esplicit o e diretto riferimento a quest’ultimo effettuato da parte del Biondino attraverso il richiamo del suo soprannome ( ‘Razzatinta’) .
3.È inammissibile il secondo motivo con il quale la difesa contesta la sussistenza di esigenze cautelari. L’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere di apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Deve, altresì, ricordarsi che nei confronti di indagato per delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen., o per delitto aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen., la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all’attuale dettato dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’indagato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dal sodalizio di stampo mafioso e la dimostrazione di una situazione indicativa della assenza di esigenze cautelari (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889-01; Sez. 2, n. 22086 del 19/04/2023, Inturrisi, non massimata). Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, COGNOME Rv. 279470-01) dovendo trovare applicazione la misura della custodia in carcere.
Nella fattispecie, il giudizio del Tribunale appare esente da incrinature sul piano logico e conforme al superiore insegnamento avendo tenuto conto «della gravità dei fatti, della stabilità dell’apporto, della disinvoltura mostrata nel compimento delle condotte delittuose»( pag.11) da parte dell’indagato, gravato da precedenti penali specifici e da un precedente per il delitto di evasione, configurato come ulteriore elemento ostativo al rispetto delle prescrizioni inerenti una eventuale meno grave misura afflittiva.
4.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 23/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME