Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a APRILIA il 12/06/1995
avverso l’ordinanza del 26/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso; l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse della ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma – a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME – ha confermato l’ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stes Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso (capo 1).
Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito enuncia nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa:
ha premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi un sodalizio mafioso in presenza di elementi che vadano oltre la mera intenzione e dell’impiego del metodo mafioso e di una concreta capacità di una effettiva capacità di operare; ed ha elencato gli elementi dai qui quali il Collegio del riesame ha tratto la sussistenza, in term gravi indizi, dell’esistenza dell’associazione in incolpazione (pur non essendo mai stati escus gli imprenditori rispetto ai quali sussisterebbe l’assoggettamento omertoso e quantunque NOME COGNOME che ricoprirebbe il ruolo di vertice del sodalizio, abbia riportato una cond non definitiva per estorsione aggravata perché commessa con metodo mafioso);
ha dedotto che: gli elementi posti a fondamento della partecipazione di NOME COGNOME siano neutri e non considererebbero che i rapporti di parentela (nella specie ella è figli NOME COGNOME) non siano ex se indice di partecipazione (tanto che le sorelle non sono state attinte da misure cautelari), così come non sarebbe sufficiente neppure la mera contiguità compiacete; la motivazione resa dal Tribunale non avrebbe a oggetto la stabile e organizzata compenetrazione della ricorrente nel sodalizio, ma si sostanzierebbe in una lettura parcellizzata dell’impugnazione cautelare; alla COGNOME non è stato ascritto alcun reato fine e che gli eleme in atti ne escluderebbero la caratura mafiosa, anche in relazione all’asserita veicolazione deg ordini del padre detenuto.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazio dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari eccezionale rilevanza (che giustificherebbero l’applicazione della custodia in carcere al ricorrente, madre di prole inferiore a sei anni), erroneamente ritenuta nonostante: NOME COGNOME sia incensurata, il fatto in incolpazione (ossia, il solo delitto associativo) giunga 2019; le esigenze cautelari in discorso, come chiarito dalla giurisprudenza, non possano essere desunte solo dalla gravità del reato. Al riguardo, difetterebbe una congrua motivazione, dato che l’ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento agli elementi relativi ai gravi indizi
delitto associativo senza argomentare compiutamente rispetto alle allegazioni difensive (disattese esprimendosi in termini di verosimiglianza).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché difetta della necessaria specificità ed è versato in fat
Con riguardo al primo motivo è dirimente osservare che il provvedimento impugnato:
ha indicato (nell’ottica gravemente indiziaria che qui rileva) gli elementi su cui fondato la sussistenza dell’associazione di tipo mafioso di cui NOME COGNOME è stata ritenu partecipe, in particolare dando conto pure dei dati di fatto dai quali ha ricavato la sussiste dell’impiego del metodo mafioso (in particolare, richiamando, oltre all’effettivo impiego del violenza e gli attentati in danno di alcuni politici, la situazione di assoggettamento e omertà territorio di Aprilia: cfr. spec. p. 7 dell’ordinanza);
ha tratto il ruolo di partecipe della ricorrente non dal mero rapporto di parentela, ben dal suo specifico agire, segnatamente dalla sua presenza alle riunioni con i sodali nel corso delle quali ella stessa si è espressa sull’attività della societas e su taluni dei suoi membri sulle iniziative da intraprendere nei confronti di chi avesse tenuto un comportamento contrario agli interessi di essa; dal sistematico aggiornamento del padre, mentre era detenuto, delle vicende di interesse dell’organizzazione; dai rapporti da lei intrattenuti, sempre durante la carcerazi del padre, con esponenti di altre associazioni criminali; in tal modo, attribuendole uno «stabi inserimento nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specif caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore de sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01, che espressamente ha inteso confermare quanto già affermato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670-01).
Rispetto a tale iter non inficiato, in ragione della valorizzazione degli elementi appena richiamati,, dal riferimento in termini di mera probabilità alla veicolazione all’esterno da p di COGNOME Forniti degli ordini impartiti da padre detenuto – il ricorso, per il tramite di enu assertivi, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti sulla scorta di una div valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in presenza delle quali, a mente dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non opera il divieto di applicazione della custod cautelare in carcere nei confronti della madre di prole di età non superiore a sei anni. Sot tale profilo, il Collegio di merito ha fatto riferimento all’attività svolta dalla Forniti n dell’organizzazione (alla luce del richiamato compendio indiziario) e, in particolare, al r rivestito durante la detenzione del padre (che né è ritenuto il vertice) e della volontà, già d palesata, favorevole ad atti di violenza a tutela dell’organizzazione, da ciò traendo che ella, se
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non sottoposta alla misura più gravosa, potrà fungere da collegamento tra lo stesso (che risulta irreperibile) e gli altri membri per la prosecuzione delle attività delittuose e incide compendio probatorio (in particolare, coartando persone offese e testimoni), così dando conto dell’elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare l’applicazione della custodia in carcere (cfr. Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, COGNOME, Rv 279828 – 02).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l’evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/12/2024.