Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11054 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11054 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza emessa il 24/06/2025 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/06/2025, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere, applicata al COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità del comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen., nonché al tempo
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trascorso dalle ultime condotte significative sul piano associativo e dall’arresto di COGNOME Concetto (periodo ritenuto idoneo a giustificare un’attenuazione RAGIONE_SOCIALE esigenze e quindi della misura). Quanto al comma 4 dell’art. 275, si lamenta la mancata considerazione sia della impossibilità per la moglie del COGNOME, impegnata nel lavoro di parrucchiera con contratto full time, di seguire i figli avuti con il ricorrente, uno dei quali in tenera età, sia della insussistenza di soluzioni endofamiliari idonee a supplire all’assenza della madre. Si deduce inoltre l’insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Appare anzitutto opportuno richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l’oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l’assistenza alla prole, nonchè di avvalersi dell’ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di struttur pubbliche» (Sez. 6, n. 18851 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 273382 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353 – 01, secondo la quale «in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest’ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà». In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l’attività lavorativa della madre, ancorché quotidianamente svolta per oltre otto ore, non integrasse il requisito dell’assoluta impossibilità ad occuparsi della prole).
In tale cornice ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, la motivazione adottata dal Tribunale appare immune da censure qui deducibili, avendo fatto leva sull’orario lavorativo complessivo in cui COGNOME NOME, moglie del NOME risultava impegnata, sulla mancata dimostrazione della totale assenza di persone terze in grado di supportarla durante le ore lavorative, nonché sulla possibilità di avvalersi di strutture scolastiche e di baby-sitter (cfr. pag. dell’ordinanza). Dallo stesso ricorso, in realtà (cfr. pag. 5), emerge da un lato la
presenza di persone della famiglia che appaiono in grado di supportare la COGNOME sia sul piano economico (in particolare la madre COGNOME NOME, dedita al lavoro in un’azienda agricola; l’attuale moglie del padre del ricorrente, COGNOME NOME, occupata presso un ristorante), sia sul piano della concreta assistenza nelle ore di assenza da casa (oltre alla COGNOME, i figli di quest’ultima, studenti universitari e liceali). D’altro lato, i riferimenti difensivi alla possibili risparmiare i costi dell’asilo con la presenza in casa del ricorrente (pag. 5), e al fatto che “nelle strutture pubbliche i posti non sono sempre disponibili”, non consentono di ritenere sussistente, in concreto, la situazione di assoluta impossibilità evocata dal comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen.
Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo soffermarsi sulla questione della configurabilità, nella fattispecie in esame, di esigenze cautelari in termini di eccezionale rilevanza, che avrebbero comunque precluso l’applicazione della norma di favore posta dal ricorrente a base dell’istanza cautelare.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del COGNOME, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il