Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11605 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Bagnoli Irpino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era stato proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 21/10/2025 della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso COGNOME di dichiarare la perdita di efficacia, per decorso dei relativi termini di durata massima, della custodia cautelare in carcere che era stata applicata al COGNOME con l’ordinanza del 17/09/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, eseguita il 14/10/2019, per essere egli gravemente indiziato del reato di estorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primo comma, n. 1, 416bis .1 e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.) in concorso di cui al capo 24).
Il Tribunale di Napoli riteneva che: a) in ragione della pena stabilita dalla legge per il suddetto reato di estorsione pluriaggravata, il termine di durata massima della custodia cautelare fosse quello di sei anni di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.; b)
poichØ i termini di durata massima della custodia cautelare erano stati sospesi, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per tutta la durata del processo di primo grado e del processo di secondo grado, trovava applicazione «il limite massimo insuperabile al termine complessivo di custodia cautelare previsto dall’art. 303 comma 4 cpp» di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. – nella specie, l’aumento della metà del termine di sei anni di cui all’art. 303, comma 4, lett. c ), cod. proc. pen. -, con la conseguenza che il suddetto «limite massimo insuperabile» era pari a nove anni; c) poichØ il COGNOME si trovava in stato di custodia cautelare dal 14/10/2019, tale «limite massimo insuperabile» non era decorso.
Avverso l’indicata ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con il quale deduce: a) in relazione agli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 303, comma 4, e 304 dello stesso codice; b) l’erronea applicazione dell’art. 303, comma 4, «n. 6», cod. proc. pen.; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 304 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 24 Cost.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, sarebbe «conforme al dettato normativo e costituzionale ritenere che il termine della custodia cautelare complessiva, indicato nell’art. 303 comma 4 c.p.p. debba ritenersi quello massimo di anni sei, in relazione alla pena edittale, così come ritenuta per l’estorsione consumata pluriaggravata, senza computare i periodi di possibile sospensione del decorso della custodia cautelare coercitiva».
Tale conclusione sarebbe corretta «anche alla stregua della considerazione che sommando i vari termini di fase dall’esecuzione della custodia cautelare fino al giudizio in cassazione, quindi tutte le fasi del procedimento cautelare, non potrebbe mai pervenirsi al termine complessivo di anni sei di reclusione».
Il ricorrente espone che: la norma di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. «deve ritenersi di sbarramento e, infatti, identifica il limite insuperabile della custodia cautelare, che Ł destinato a operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione dei termini di durata della custodia cautelare»; la norma di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. «individua il limite estremo di durata della custodia cautelare, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere ‘sproporzionato’ , in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».
Ne discenderebbe che, poichØ l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., funge «da meccanismo di chiusura della disciplina dei termini», tale norma «resta autonoma rispetto al corpo dell’articolo, nel quale si trova inserita; con la conseguenza che ritenere che il limite finale operi solo nel caso di sospensione equivarrebbe a tradire non solo la storia e la funzione dell’istituto, ma anche il dettato normativo, come si desume dall’avverbio ‘comunque’ contenuto in detta disposizione che sta a significare che quel limite deve essere riferito a tutti i fenomeni suscettibili di interferire con la disciplina dei termini di fase».
Secondo il COGNOME, sarebbe «evidente, comunque, la incostituzionalità della norma indicata, in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione, laddove prevede che per alcune tipologie di reato la custodia cautelare, tra termine cautelare di base e sospensioni, possa raggiungere anni nove di reclusione, in dispregio dei diritti costituzionalmente garantiti». Ciò per la lesione della «posizione dell’imputato» e del «suo diritto costituzionale di libertà», «considerando che, secondo la giurisprudenza piø accreditata, non può comunque essere superato il doppio del termine di fase nell’ambito del procedimento a carico dell’imputato e, quindi, anche per la fase sussiste un termine massimo insuperabile ed analogo termine dovrebbe valere anche per quella complessiva, un termine cioŁ ragionevole e insuperabile, trattandosi pur sempre di custodia di natura preventiva».
Sarebbe quindi conforme a Costituzione interpretare l’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., «considerandosi che la custodia complessiva debba essere quella, comunque, massima che l’imputato può soffrire nell’ambito del procedimento a suo carico, indipendentemente, quindi, dalla possibile sospensione di fase dei termini di custodia coercitiva per impedimento dell’imputato e difensore e per complessità del procedimento che possono essere eventuali e non ricorrere necessariamente nell’ambito del procedimento».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ Ł proposto per motivi manifestamente infondati.
1.1. Si deve anzitutto rammentare che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, esprimendo un orientamento costante che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per i dibattimenti o i giudizi abbreviati particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare (Sez. 1, n. 6937 del 26/11/2019, dep. 2020, Guardo, Rv. 278080-01; Sez. 1, n. 1071 del 17/12/2008, dep. 2009, Giacalone, Rv. 243930-01; Sez. 2, n. 3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Aspa, Rv. 239295-01).
Si deve infatti osservare che il comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen. fa generico riferimento ai «termini previsti dall’articolo 303» e, quindi, anche ai termini di durata complessiva della custodia cautelare di cui al comma 4 dello stesso art. 303 cod. proc. pen., là dove l’inciso, che figura nel medesimo comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen., «durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza», si deve ritenere attenere alla durata della sospensione ma non alla limitazione di essa alla fase in cui si Ł verificata.
1.2. La norma di cui al successivo comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. stabilisce poi un limite invalicabile alla durata complessiva della custodia cautelare, compresa la sospensione ai sensi del comma 2 dello stesso art. 304 – gli effetti processuali della quale, come si Ł detto, si riferiscono anche all’intero procedimento – con il limite che Ł appunto indicato nel comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen., cioŁ quello dell’aumento della metà dei
termini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. o, se piø favorevole, dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
1.3. Ne discende che, posto che, come Ł stato rilevato anche dal Tribunale di Napoli, «sulla durata delle sospensioni non vi Ł contestazione da parte della difesa» (settimo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata), lo stesso Tribunale, al fine di stabilire il limite invalicabile della durata complessiva della custodia cautelare nei confronti del COGNOME per il reato di estorsione pluriaggravata, ha correttamente tenuto conto delle sospensioni ai sensi del comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen., pervenendo perciò a individuare lo stesso limite nella misura di sei anni, di cui all’art. 303, comma 4, lett. c ), cod. proc. pen., aumentata della metà ai sensi del comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. e, quindi, nella misura di nove anni, i quali, considerato che il NOME era stato sottoposto a custodia cautelare il 14/10/2019, non erano ancora decorsi.
1.4. Quanto alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, si deve rilevare che: a) la scelta del legislatore della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in ragione dei presupposti (concorrenti) della gravità del reato contestato (reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a , cod. proc. pen.) e della specificità delle esigenze processuali (dibattimenti o giudizi abbreviati «particolarmente complessi») appare non irragionevole; b) la fissazione, quale limite massimo invalicabile della durata complessiva della custodia cautelare – limite in assenza del quale la libertà personale risulterebbe inammissibilmente interamente subordinata alle esigenze processuali – nella misura dei termini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. aumentati della metà (o se piø favorevole, nella misura di due terzi della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza) appare costituire un esercizio anch’esso non irragionevole della discrezionalità che Ł riconosciuta al legislatore dall’art. 13, quinto comma, Cost., e dell’art. 5, comma 3, CEDU. Da ciò la manifesta infondatezza delle medesime questioni.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/03/2026