Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40966 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa il 14/02/2023 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello da lui proposto contro l’ordinanza di rigetto della sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al
quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
1.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta l’inadeguato apprezzamento della testimonianza resa in dibattimento dal maresciallo COGNOME, ovvero l’ufficiale di polizia giudiziaria che è stato il principale artefice delle indagini, il quale avrebb escluso la partecipazione del NOME agli episodi rilevanti per la configurabilità del sodalizio criminale; sicché, valutato tale dato unitamente all’assenza di conversazioni significative tra il ricorrente ed i suoi coimputati, il quadro cautelare meritava di essere rivisto.
1.2. Il secondo motivo denuncia la contrarietà alla legge dell’ordinanza, per aver giudicato inammissibile – in quanto già vagliato e disatteso nell’ambito di una precedente procedura incidentale d’appello – il motivo di gravame consistente nell’intervenuta assoluzione medio tempore dal delitto associativo di altro coimputato, separatamente giudicato. Tale valutazione del Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto della necessità di riconsiderare anche quell’aspetto alla luce dell’aliquid novi rappresentato dalla testimonianza del COGNOME.
1.3. Il terzo motivo consiste nel vizio di motivazione in punto di persistenza delle esigenze cautelari, avendo l’ordinanza del tutto trascurato di valutare il fattore temporale.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
Quanto al primo, tanto dicasi per una duplice ragione.
Anzitutto, cioè, perché esso valorizza la testimonianza del COGNOME per dedurne essenzialmente il venir meno del quadro di gravità indiziaria, a fronte però di un’istanza ex art. 299, cod. proc. pen. (che delimita l’àmbito di giudizio dell’incidente cautelare), con la quale si chiedeva solamente di sostituire la misura in atto, non mettendo perciò in discussione né la gravità indiziaria né l’esistenza di esigenze di cautela.
Inoltre, la doglianza è inammissibile perché investe esclusivamente la valutazione di quel dato probatorio, e quindi il merito della decisione e non la coerenza logica della stessa, alla cui verifica è invece limitato il sindacato di legittimità. L’ordinanza impugnata, infatti, ha chiaramente spiegato perché quella testimonianza non possa reputarsi decisiva, avendo avuto ad oggetto solo parte
degli episodi su cui poggia l’addebito: dato, questo, che il ricorso non confuta specificamente, limitandosi a riportare un brevissimo estratto di quella deposizione, tuttavia dal contenuto nient’affatto eloquente in senso contrario e non tale, perciò, da farne neppure ipotizzare un eventuale travisamento (ivi si legge, infatti, che il ricorrente, sebbene non abbia preso parte a trasferte per l’approvvigionamento di sostanze, «ha sempre fatto da tramite comunicativo» con altri coimputati).
Il secondo motivo è generico, perché si limita a contestare l’inesattezza della valutazione d’inammissibilità operata dal Tribunale, ma non spiega perché, quand’anche valutata in uno alla testimonianza del predetto ufficiale di polizia giudiziaria, l’assoluzione del coimputato COGNOME dal delitto associativo dovrebbe ridondare favorevolmente sulla posizione del ricorrente.
A tacer d’altro, invero, il brano della relativa sentenza – nella cui trascrizione si risolve il motivo – non esclude l’esistenza del gruppo criminale oggetto d’imputazione, ma semmai che NOME e NOME facessero parte del medesimo sodalizio, «lasciando piuttosto ipotizzare l’esistenza di due gruppi distinti» (così stando allo stesso ricorso – si sarebbe espresso quel giudice).
Il terzo è inammissibile per la ragione già evidenziata rispetto al primo: per essere cioè diretto a contestare l’attuale persistenza di esigenze cautelari, in tal modo introducendo una questione non proposta con l’originaria istanza ex art. 299, cod. proc. pen., con cui si chiedeva esclusivamente la sostituzione della misura in atto e non la sua revoca.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.