Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41130 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 14.2.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.2.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Locri che aveva rigettato l’istanza di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere cui
l’indagata era stata sottoposta con provvedimento del 10.2.2022 essendo stati ravvisati, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di fatti di circonvenzione di incapace, riciclaggio e ricettazione, oltre che di varie condotte esecutive del programma associativo sia in forma tentata che consumata;
ricorre per cassazione NOME a mezzo del proprio difensore deducendo:
2.1 vizio di motivazione con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 125, comma terzo, 299, cod. proc. pen. e 13 Cost.: segnala come la vicenda in esame ponga una serie di questioni quali la rilevanza della connessione in sede cautelare e RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse in altri procedimenti e la relativa prognosi sulla pena complessiva da infliggere rispetto alle quali la soluzione del Tribunale è di fatto priva di reale motivazione; ripercorre, quindi, i fatti su cui erano stati instaurat diversi procedimenti penali originati dalle dichiarazioni di tale NOME COGNOME che avevano portato, anche, all’arresto in flagranza di reato e segnala che il procedimento contrassegnato dal n. NUMERO_DOCUMENTO, evidentemente connesso al presente, era stato definito, in appello, con una sostanziosa riduzione della pena detentiva limitata ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per quattro episodi di tentata estorsione g consentendo alla Corte di appello di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell’obbligo di presentazione alla PG; rileva che, al contrario, nel procedimento n. RGNR 878/2018, il giudice dell’abbreviato, pur dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ha mantenuto la misura più grave, con evidente difformità di valutazione oltre che, come segnalato dalla difesa, senza considerare la vicenda nel suo complesso, alla luce della quale doveva essere considerato il pre-sofferto; sottolinea, ancora, come il Tribunale, a sua volta, non abbia considerato:
la connessione dei procedimenti e la sua rilevanza sul piano cautelare che il codice di rito considera e disciplina ispirandosi, con l’art. 297 cod. proc. pen., al principio del favor rei; segnala che, di conseguenza, il giudice della cautela, consapevole della esistenza di procedimenti connessi, ne deve tener conto non soltanto ai fini del computo dei termini massimi di durata della misura ma, anche, della complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari;
la prognosi sulla pena: rileva, ancora, che la valutazione complessiva della vicenda, che tenga conto dell’esito dei connessi procedimenti, ha un evidente rilievo anche sulla prognosi concernente la pena finale da infliggere nella ipotesi di ritenuta continuazione tra i vari episodi delittuosi; richiama, a tal proposito, le indicazioni fornite dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e la loro ratio ispiratrice tendente ad evitare un sacrificio della libertà personale cui non
corrisponda una pena detentiva da infliggere, con valutazione che deve essere operata non solo al momento della adozione della misura ma, anche, nel corso della sua esecuzione; sottolinea, anzi, come una interpretazione dell’art. 299 cod. proc. pen. che non imponga al giudice della cautela l’obbligo di operare (anche periodicamente) una diagnosi sulla pena finale da infliggere, in applicazione della disciplina del reato continuato, finirebbe per comportare l’illegittimità costituzionale della norma;
la pronuncia della sentenza: segnala che anche la adozione della sentenza nell’autonomo ma connesso procedimento penale è circostanza di cui il giudice della cautela non poteva disinteressarsi i proprio alla luce dell’obbligo impostogli quanto alla prognosi sulla pena finale ed alla valutazione di proporzionalità di quest’ultima con la misura in atto e la durata di essa;
3. la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nella motivazione con la quale il Tribunale ha giudicato del tutto irrilevanti – e del tutto ininfluenti sulla valutazio prognostica – gli elementi, peraltro del tutto incerti nell’an e nel quando, derivanti dalla intervenuta mitigazione della misura custodiale nell’ambito di altro procedimento, asseritamente legato al presente da ragioni di connessione; osserva che, in tal modo, il motivoSii risolve in una evidente critica nel merito di tale valutazione, che giudica sorretta da adeguate argomentazioni attinenti ai persistenti e gravi pericula libertatis e – come tale – non sindacabile in sede di legittimità;
4. la difesa della NOME, in data 20.9.2023, ha trasmesso una memoria di replica alle considerazioni della Procura AVV_NOTAIO: ribadisce che la tesi difensiva ha un solido fondamento giuridico nella previsione secondo cui la misura scelta dal giudice deve essere comunque proporzionata alla sanzione che si ritenga possa essere irrogata all’esito del processo tanto da giustificarne la sostituzione nel caso in cui tale proporzione sia venuta meno; sottolinea che il “tempo trascorso in esecuzione della custodia in carcere” si detrae dalla sanzione finale sicché riduce, di fatto, la sua durata ed impone al giudice della cautela una costante (o, quantomeno, periodica) verifica in ordine all’esistenza della necessaria proporzione; evidenzia, perciò, l’erroneità della tesi secondo cui il decorso del tempo di applicazione della misura è elemento del tutto irrilevante ai fini della sua sostituzione; segnala come la Procura AVV_NOTAIO abbia ritenuto il ricorso fondato su una “critica di merito” laddove, invece, la valutazione operata dal Tribunale è stata assolutamente carente non avendo vagliato il fatto nuovo addotto ed invece eluso il tema proposto dalla difesa sostenendo l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE evenienze verificatesi
nei diversi (seppur connessi) procedimenti e la correlativa impossibilità di giungere a RAGIONE_SOCIALE conclusioni in punto di applicazione della disciplina della continuazione; osserva, a tal proposito, e con riguardo al primo profilo, che la riferita irrilevanza dei fatti procedimentali non ha un fondamento normativo e, comunque, il tribunale omette di esplicitare le ragioni a sostegno della sua tesi, inopinatamente, sostenuta; con riguardo al secondo profilo, rileva che al giudice della cautela (in linea con le norme di riferimento più volte evocate) compete una valutazione prognostica sulla entità della pena per valutare la possibilità di sostituire la misura, operazione espressamente prevista dalla legge e non impedita allorquando si bti -conto di altri elementi sempre incidenti sulla determinazione della pena finale tra cui va indubbiamente considerata l’applicazione della disciplina della continuazione “esterna”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede.
E’ pacifico che la vicenda cautelare al vaglio del Tribunale di Reggio Calabria si inserisca in una vicenda più ampia ed articolata; sono stati proprio i giudici del riesame a dare atto che il GIP di Locri, in data 26.5.2022, aveva dichiarato la inefficacia della misura cautelare con riguardo ad una serie di capi di incolpazione rispetto ai quali i termini dovevano essere retrodatati per connessione con altro procedimento; lo stesso Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 29.7.2022, aveva di conseguenza dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione quanto alle ipotesi di reato per le quali era intervenuta la declaratoria di inefficacia della misura ed aveva respinto l’istanza di riesame quanto al delitto associativo.
1.1 In data 21.12.2022 la difesa aveva sollecitato, al GIP, la sostituzione della misura di massimo rigore, adottata nel presente procedimento con ordinanza del febbraio del 2022, con quella degli arresti domiciliari allegando, quale elemento di novità, la analoga iniziativa adottata dalla Corte di appello di Reggio Calabria che, nel procedimento connesso, aveva ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado alla NOME e sostituito la misura della custodia in carcere con quella dell’obbligo di presentazione alla PG; proprio alla luce della connessione tra i due procedimenti, la difesa aveva fatto presente che, qualora, ed all’esito, fosse stata ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati ivi giudicati e quelli per cu
procede, la NOME potrebbe avere già scontato l’intera pena che complessivamente le verrebbe inflitta.
1.2 Il GIP, su parere negativo del PM, aveva respinto la richiesta evidenziando la diversità dei procedimenti e la solo eventuale loro riunificazione quoad poenam e la difesa, con l’atto d’appello, aveva riproposto alla attenzione del Tribunale le medesime considerazioni già spese con la richiesta di sostituzione e sopra richiamate.
1.3 Il Tribunale ha in primo luogo sottolineato come il quadro cautelare apprezzato dal GIP in sede di adozione della misura non fosse nel frattempo mutato tanto che, a suo avviso, nemmeno la difesa era stata in grado di dedurre circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione della recisione del vincolo della ricorrente con il sodalizio criminale.
Ha ribadito la irrilevanza del tempo trascorso dalla applicazione della misura cautelare e, in particolare, dell’esito del parallelo giudizio, tenendo conto che quello in atto è un procedimento separato del cui sviluppo (con la conseguente condanna) si deve tener conto ai fini del mantenimento o della revoca/sostituzione della misura in atto non potendo, inoltre, anticiparsi valutazioni sulla possibilità di ritenere il vincolo della continuazione tra fatti oggetto di diverse condanne e risultando perciò fuori luogo ogni valutazione su una pena che possa ritenersi già interamente scontata.
I giudici del riesame hanno inoltre dato conto della valutazione di pericolosità sociale dell’imputata in quanto costei, indagata per reato associativo, lo è anche con riguardo a molteplici ipotesi di circonvenzione di incapaci quali reatifine, insistendo sulle modalità dei fatti e sulla professionalità nel delinquere anche con riguardo agli episodi di ricettazione/riciclaggio con diretta incidenza sul pericolo di recidivanza.
Hanno fatto presente che la violazione della misura nell’altro procedimento non è irrilevante ai fini della valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e della prognosi di spontanea osservanza di quelle extramurarie.
Il provvedimento impugnato non è censurabile riposando su considerazioni corrette in diritto e, per il reato, non intaccate dal ricorso che non si confronta con le valutazioni operate in punto di persistenza del perículum líbertatis e di adeguatezza, per salvaguardare le relative esigenze cautelare, della sola misura inframuararia.
Il collegio condivide e ribadisce anche in questa occasione che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso
concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (cfr., Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324 – 01; conf., da ultimo, Sez. 2 – , n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01).
Sono state tuttavia le stesse SS.UU. “NOME“, risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte, a chiarire che la revoca della custodia cautelare non può essere motivata esclusivamente con riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura ed in ragione della corrispondenza della durata della stessa correlata ad una percentuale rigidamente predeterminata – e, perciò, ricorrendo ad un criterio aritmetico – della pena irroganda nel giudizio di merito, prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l’applicazione (cfr., Sez. U, cit.).
Per questa ragione si è condivisibilmente affermato che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, calcolata con il ricorso ad criterio puramente aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l’applicazione (cfr., Sez. 2, n. 6510 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 262530 – 01).
Quella censurata dalla giurisprudenza di questa Corte è, a ben guardare, il tipo di valutazione su cui la difesa insiste e che rimprovera al Tribunale del riesame di Reggio Calabria di aver omesso, in quanto i giudici reggini non avrebbero tenuto conto di tutti i possibili sviluppi in termini di determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio relativamente alla intera vicenda sia pur oggetto di diversi procedimenti.
In tal modo, tuttavia, il ricorso omette in primo luogo di confrontarsi con le considerazioni puntualmente svolte dai giudici del riesame quanto alla diagnosi di pericolosità criminale della odierna ricorrente, desunta dalla natura “professionale” e non occasionale RAGIONE_SOCIALE condotte di circonvenzione di incapaci, ricettazione, riciclaggio e, dunque, della personalità della NOME (cfr., pag. 6 della ordinanza in verifica).
Altrettanto dicasi con riguardo alla valutazione, in termini prognositici sulla spontanea osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni connesse alla adozione di una misura extramuraria, operata dal Tribunale in merito all’aggravamento della misura che era stato disposto, a carico della ricorrente, nel separato procedimento a séguito della trasgressione degli obblighi che le erano stati imposti e di cui legittimamente si è tenuto conto nel rivalutare la persistente adeguatezza della misura di maggior rigore (cfr., Sez. n. 27272 del 17.5.2019, COGNOME, Rv. 275786, secondo cui il giudice, chiamato a svolgere la valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto ad altra misura meno afflittiva, deve valutarne l’idoneità di quest’ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e RAGIONE_SOCIALE prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato).
Corretta, in diritto, è inoltre la risposta fornita dal Tribunale al rilie difensivo secondo cui, ai fini della (periodica ri)valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla pena che si prevede possa essere in conclusione inflitta all’indagata, occorrerebbe prendere in esame anche il rapporto tra i fatti per cui si procede e quelli per i quali vi è un autonomo procedimento e le cui pene finali potranno ragionevolmente essere unificate ritenendo gli stessi avvinti dalla continuazione.
Questa Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di valutare la incidenza, in sede cautelare, della continuazione e, in particolare, degli aumenti di pena legati per l’appunto alla riunificazione di più fatti all’interno di un medesimo disegno criminoso, con la conseguente applicazione della disciplina in punto di cumulo “giuridico” RAGIONE_SOCIALE pene.
Si è così chiarito, ad esempio, che, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile, previsto dall’art. 275 comma 2bis cod. proc. pen., è necessario considerare gli aumenti di pena conseguenti al cumulo materiale o giuridico e relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, mentre la disposizi dell’art. 278 cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l’applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti i astratto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari (cfr., Sez. 6 – , n. 9438 del 29/01/2019, Pizzimenti, Rv. 275289 – 01, principio affermato in una fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la misura cautelare in carcere disposta in relazione a plurimi reati di evasione, sul presupposto che per effetto della continuazione e della conseguente possibilità di aumentare la pena base fino al triplo, il giudice di merito aveva correttamente
ritenuto irrogabile, all’esito del giudizio, una pena superiore a tre anni di reclusione); si è inoltre affermato che, in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, se la misura della custodia in carcere è stata applicata in relazione a plurimi reati, per uno dei quali è prevista la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quando sia stata pronunciata condanna per tali reati unificati dal vincolo della continuazione, configurando come satellite quello per il quale la legge prevede la suddetta presunzione, non è possibile, in sede di valutazione della richiesta di sostituzione della misura cautelare, scorporare il reato satellite e considerare la corrispondente porzione di sanzione detentiva coperta dal presofferto cautelare, eliminando dalla valutazione la relativa presunzione di pericolosità (cfr., Sez. 2, n. 2493 del 10.1.2017, Pariti, Rv. 269238; Sez. 2, n. 15093 del 19.03.2014, Rv. 258815).
Tali decisioni, invero, hanno riguardato vicende cautelari in cui la misura era stata adottata per una pluralità di reati tra i quali poteva ragionevolmente ritenersi sussistente, ed applicabile all’esito del giudizio, il vincolo del continuazione “interna”.
Nel caso in esame, invece, la sollecitazione difensiva riguarda la diversa ipotesi della continuazione “esterna”, ovvero quella che si ipotizza possa essere ritenuta con reati giudicati separatamente oltre che oggetto di autonomo presidio cautelare; l’eventuale loro riunificazione avverrebbe, perciò, con la applicazione della regola dettata dal combinato disposto degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., per cui il giudice della cautela dovrebbe, in ogni caso, effettuare la relativa diagnosi alla luce della pena irroganda nel processo in corso e che vede la NOME indagata non soltanto per fatti di associazione a delinquere e di circonvenzione di incapaci ma, anche, di ricettazione e di riciclaggio, puniti con pene che, all’esito, possono ragionevolmente stimarsi superiori a quella inflitta nel parallelo procedimento e destinata, semmai, ad essere rivalutata e rideterminata in termini di aumento per la continuazione.
In definitiva, la valutazione operata dal Tribunale di Reggio Calabria ha correttamente tenuto conto della personalità dell’indagata e, per altro verso, della oggettiva gravità dei fatti per cui si procede e per i quali è stata ritenuta la persistente adeguatezza della misura di maggiore severità, tenendo conto, ai fini del giudizio di “proporzionalità”, esclusivamente di quella che sarà inflitta all’esito del procedimento in corso e nel quale risultano contestati reati che, allo stato, lasciano prevedere la adozione di una pena superiore a quella cui è pervenuta la Corte di appello nel parallelo procedimento e, per questa ragione, destinata, semmai, ad essere essa eventualmente “rivisitata” laddove i diversi fatti saranno riuniti nel vincolo della continuazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 27.9.2023