Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46822 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la Procuratrice generale, COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del RAGIONE_SOCIALE, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/10/2022, depositata il 24/1/2023, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, diretto alla declaratoria di cessazione della custodia cautelare per decorso del termine di durata massima, in relazione ai fatti giudicati con sentenza del 15/4/2022 nel processo denominato “Mandamento”, in cui la Corte di appello reggina, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso per il COGNOME il ruolo di promotore ed ha riconosciuto il reato continuato rispetto a quello accertato con sentenza del 9/5/2001 (processo “COGNOME“), rideterminando la pena complessiva in anni 12 e mesi 4 di reclusione per il reato ex art. 416 bis cod. pen.
1.1. Premesso che NOME non ha ancora scontato l’intero periodo di pena detentiva, il Tribunale cautelare ha ritenuto infondata la tesi per cui – trattandosi di reato continuato – ad esso dovrebbe corrispondere un unico termine di durata massima della custodia cautelare, nel quale conteggiare entrambi i periodi di restrizione sofferti nell’ambito dei due indicati procedimenti.
Si è citata giurisprudenza di legittimità che esclude l’eventualità di imputare il periodo di custodia cautelare già sofferto per il segmento associativo precedente a quello commesso successivamente ed unificato al primo, regola applicabile non soltanto in sede esecutiva, ma anche quando la continuazione sia riconosciuta tra reati già giudicati e altri da giudicare.
1.2. Nel caso in esame, il reato associativo nel processo Mandamento è stato contestato a partire dalla cessazione della permanenza del reato associativo accertato nel processo COGNOME, dunque dal 10 giugno 1998.
Pertanto, il reato ex art. 416 bis cod. pen. qui rilevante risulta commesso a partire da tale data, sicché la custodia cautelare patita dal COGNOME in relazione al primo processo non può ritenersi fungibile ai fini del computo dell’espiazione della pena, poiché parte di essa risulta antecedente alla sentenza del 1°/6/1998 – precisamente: dall’8/10/1994 al 1°/6/1998, per anni 3, mesi 7, giorni 24 così da contrastare la disposizione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che impone di computare solo la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 303, lett. c) n. 4, cod. proc. pen., ed apparenza della motivazione.
Premesso che nel corso del processo COGNOME, NOME era stato sottoposto a custodia cautelare dall’8/10/1994 al 29/3/2000 e dal 17/4/2000 al 9/5/2001,
per un totale di anni 6, mesi 4 e giorni 25, il ricorrente declama la totale espiazione della pena, contrariamente a quanto si afferma nell’impugnata ordinanza. Invero, in quel processo la pena era stata rideterminata in appello in anni tre di reclusione, ma la custodia subìta era più del doppio, deducendosi che l’intero periodo di custodia cautelare deve essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo. Per l’eccedenza di pena, NOME ha ottenuto la riparazione per ingiusta detenzione, ma l’esegesi di legittimità è nel senso che ai fini della rideterminazione della pena devono essere considerati anche i periodi di custodia cautelare sofferti in relazione ai fatti per i quali il condannato abbia ottenuto il riconoscimento per ingiusta detenzione.
Ritiene il ricorrente che, in virtù del riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai due processi, la detenzione già espiata per il processo COGNOME debba essere computata alla custodia cautelare in corso di esecuzione nel processo Mandamento, così da superare l’entità della pena inflitta, in violazione del disposto dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. Invero, essendo COGNOME ininterrottamente sottoposto a custodia cautelare dal 4/7/2017 per il processo Mandamento, ha già maturato il massimo termine di carcerazione preventiva, e dunque è venuta meno la legittimità del titolo custodiale.
A nulla rileva, secondo il ricorrente, che vi siano state sentenze che escludono che il credito di pena già espiata determinato dall’applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen. possa imputarsi alla custodia cautelare in atto per la violazione più. grave, in quanto nella specie il reato continuato è stato riconosciuto tra delitti omologhi, trattandosi di fattispecie in successione temporale, che si pone al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 657 cod. proc. pen.
In conclusione, a seguito della rideterminazione della pena operata nel processo Mandamento con il riconoscimento della continuazione, ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare deve conteggiarsi la pena complessivamente patita alla data del 4/7/2022, pari ad anni 11, mesi 4 e giorni 25.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1.1. L’esegesi di legittimità in tema di reato associativo, per ipotesi simili a quella in esame, nega la possibilità di recuperare la carcerazione sine título subìta prima di giungere alla condanna per un segmento associativo successivo, ed è chiaramente espressa dal principio per cui «In tema di perdita di efficacia della custodia cautelare ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui la sentenza di condanna riconosca il vincolo della continuazione tra più violazioni dell’art. 416-bis cod. pen., individuando la più grave in quella per la
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quale è in corso di esecuzione la misura cautelare, e il reato satellite in una violazione per la quale l’imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile ad una pena già espiata, il “credito di pena” determinato dall’applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cpv. cod. pen., in luogo del cumulo materiale, non può essere imputato alla durata della custodia cautelare in atto per la violazione più grave, in assenza dei presupposti di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 33230 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 277001: fattispecie nella quale, avendo l’imputato espiato la pena irrogata per il reato satellite in epoca anteriore alla data di consumazione della condotta associativa dedotta nel titolo cautelare in corso, la Corte ha escluso l’applicazione del principio di fungibilità, che attiene unicamente alla custodia cautelare o alle pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato. Conformi: Sez. 4, n. 27467 del 09/04/2019, COGNOME, Rv. 277447; Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, COGNOME, Rv. 281815: «Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, il periodo di custodia cautelare sofferto per un reato già accertato con sentenza irrevocabile non può essere valutato per i fatti commessi in epoca successiva»).
1.2. Anche nel caso di specie si tratta della successione cronologica di reati ontologicamente autonomi, seppure unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il secondo dei quali – quello ritenuto reato base – consumato in epoca successiva all’interruzione del primo delitto permanente (che, in assenza di elementi di segno contrario, va temporalmente collocata alla data della sentenza di primo grado). Pertanto, è infondata la tesi della difesa secondo cui – trattandosi di reati omologhi in continuità temporale – non dovrebbe applicarsi l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., mancando basi testuali o sistematiche per simile affermazione ed essendo al contrario assodato che la continuazione non elide il principio per cui, in ogni caso, sono computate soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Ciò è rispondente al principio per il quale, in ogni ipotesi in cui debba valutarsi la fungibilità della pena ingiustamente espiata al fine della decorrenza di diversa sanzione, il presupposto da verificare per l’eseguibilità dello scomputo è la precedente consumazione del reato in relazione al quale la sanzione deve essere nel concreto applicata. Tale principio opera anche in relazione al reato continuato: ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all’art. 657 comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l’esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo
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reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione.
1.3. In conclusione, non si ravvisa il dedotto superamento del termine di efficacia della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. in relazione al reato per il quale essa è in atto, non potendosi scomputare la quota di custodia cautelare in eccesso subita dal COGNOME per la condanna derivante dal processo COGNOME, in quanto la condotta associativa giudicata nel processo Mandamento è successiva a quella la cui pena è stata già eseguita.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il giorno 8 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente