Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/9/2022 del Tribunale del riesame di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/9/2022, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 2/8/2022 dalla locale Corte di appello, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, attualmente in esecuzione.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, pronunciandosi sulla retrodatazione dell’ordinanza custodiale emessa il 2:1/11/2019, avrebbe negato con argomento errato il requisito della desumibilità dei fatti – a fondamento dello stesso provvedimento – dagli atti per i quali era stata emessa una precedente ordinanza cautelare. In particolare, dalla lettura dei decreti autorizzativi e dal annotazioni di polizia giudiziaria emergerebbe che già nel febbraio 2018 il pubblico ministero stesse svolgendo indagini in ordine alla fattispecie associativa; sempre dalla documentazione in atti, inoltre, risulterebbe che il 1°/6/2018, ossia a distanza di due soli giorni dall’arresto del COGNOME (avvenuto il 30/5/2018), pubblico ministero avesse disposto a suo carico l’iscrizione proprio per il delitto di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (oggetto del capo 1 della presente imputazione) e di quello di cui all’art. 73, stesso decreto, poi contestato all’odiern capo 7), ossia per i reati per i quali era stata eseguita la seconda misura cautelare nel novembre 2019. Da questi elementi, di natura documentale, risulterebbe dunque evidente che, ben prima dell’emissione del decreto di giudizio immediato per i fatti della prima misura cautelare (16/7/2018), il pubblico ministero avesse a disposizione (anche in forza di intercettazioni) i gravi indizi di colpevolezza po posti a fondamento della seconda ordinanza del 21/11/2019;
motivazione carente di illogica in ordine alla assenza di elementi di novità. Il Tribunale, pronunciandosi al riguardo, avrebbe valorizzato in senso negativo soltanto il fattore temporale, peraltro in sé non irrilevante, ed avrebbe dunque trascurato del tutto gli ulteriori elementi sottoposti dalla difesa: a) la cessazio di operatività del sodalizio dal giugno 2018; b) l’assenza di elementi dai quali poter desumere un qualunque apporto fornito dal ricorrente in epoca successiva all’arresto; c) l’anteriorità rispetto a questo di tutti i fatti contestati, d risalenti ormai a quattro anni e quattro mesi fa; d) il comportamento tenuto dal RAGIONE_SOCIALE nel regime di custodia cautelare (seppur nell’ambito dell’altro procedimento), espressione della fuoriuscita da circuiti criminali. Con la precisazione, peraltro, che la Corte di appello non avrebbe acquisito al riguardo documentazione dall’Istituto penitenziario, pur risultando l’unica autorità autorizzata ad ottenerla, come comunicato dallo stesso istituto al legale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima censura, di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in tema di retrodatazione della misura cautelare emessa il 21/11/2019, il Tribunale del riesame ha evidenziato che i fatti oggetto della seconda ordinanza
cèt:
erano stati commessi anteriormente all’emissione della prima (per la quale il ricorrente era stato arrestato il 30/5/2018) e che esisteva un rapporto di connessione qualificata tra tutti i reati interessati; difettava, invece, il carat della desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza, prima del rinvio a giudizio dello stesso COGNOME nel procedimento oggetto della prima misura cautelare.
4.1. In particolare, richiamata diffusamente la giurisprudenza di questa Corte sul concetto di desumibilità, l’ordinanza ha evidenziato che l’informativa finale del presente procedimento era stata depositata il 4 febbraio 2019, ossia quasi sette mesi dopo l’emissione – nel primo procedimento – del decreto di giudizio immediato del 16/7/2018. Ancora, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza genetica del secondo si fondava sulle complessive risultanze investigative compendiate e valorizzate soltanto nella citata informativa del 4/2/2019. Di seguito, si è sottolineato che la circostanza che nella richiesta del pubblico ministero si facesse riferimento all’arresto del COGNOME (di cui alla prima ordinanza), come determinato dall’esito delle indagini disposte nel presente procedimento, non dimostrava di certo che, prima dell’emissione del decreto di giudizio immediato relativo alla prima ordinanza, il pubblico ministero disponesse di tutti gli elementi per formulare un’accusa nei confronti del ricorrente in ordine ai fatti oggi contestati. Infin l’ordinanza qui impugnata ha evidenziato che l’imputato (nelle more condannato in appello, in continuazione, alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione) non aveva assolto all’onere probatorio a suo carico, in quanto gli atti prodotti no dimostravano che tutti gli elementi probatori posti a base della seconda ordinanza fossero già presenti nel procedimento nel quale era stata emessa l’ordinanza precedente, prima dell’emissione del decreto di giudizio immediato. Analogamente, l’appellante non aveva dimostrato che l’informativa finale del febbraio 2019, già sopra citata, avesse in realtà una portata meramente ricognitiva di un’altra precedente, depositata nel primo procedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, a fronte di questa motivazione, che si apprezza per logicità e mancanza di aporie argomentative, il ricorso oppone esclusivamente argomenti di puro fatto, che questa Corte non è ammessa a verificare: si sostiene, infatti, peraltro in termini generici, che “dalla lettura dei decreti autorizzativi, nonché dall annotazioni di polizia giudiziaria poste a fondamento dei decreti emessi d’urgenza nel presente procedimento”, emergerebbe che già nel febbraio 2018 il pubblico ministero stesse svolgendo indagini sul reato associativo poi oggetto della seconda ordinanza.
5.1. Non può condurre a conclusioni diverse, inoltre, l’affermazione secondo cui il pubblico ministero avrebbe iscritto a carico del COGNOME le condotte di cui capi 1 e 7 del presente procedimento soltanto il 1°/6/2018, ossia due soli giorni
dopo l’arresto per le altre fattispecie di reato: anche in questo caso è infatti offer una circostanza di puro merito, che – nei termini fattuali in cui è proposta – non può essere ammessa in questa sede. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche (richiamate alle pagg. 5-6 del ricorso), oggetto ancora di una richiesta di valutazione in fatto non consentita alla Corte di cassazione, oltre che presentata soli:anto con stralci del materiale di indagine.
6.1. Quanto, poi, al corretto comportamento inframurario, peraltro doveroso, il Tribunale ne ha sottolineato l’insufficienza, di per sé, nell’ottica della richie così peraltro giustificando la mancata acquisizione delle relazioni della casa circondariale, ritenute comunque non adeguate a giustificare la revoca o l’attenuazione della misura. In tal modo, inoltre, è stata esclusa qualunque contraddizione con la precedente sentenza di questa Corte n. 16620 del 2022: con questo provvedimento, infatti, si era solo evidenziato che il ricorrente non aveva allegato “concreti elementi, né con l’istanza di revoca né con l’appello, che dimostrino che durante la carcerazione il ricorrente abbia attuato condotte che dimostrino la sua risocializzazione o l’uscita dai circuiti criminali. Sul punto, ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto nuovo, rilevante, avvenuto durante
la detenzione in carcere, valutabile ai fini del superamento della presunzione e dell’affievolimento delle esigenze cautelari.”. Ebbene, la stessa censura può essere mossa in questa sede, in quanto la difesa non aveva prodotto alcuna documentazione in tema di “ineccepibile condotta carceraria del prevenuto”, poi comunque ritenuta in sé insufficiente a giustificare la modifica o revoca della misura.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022
Il Gprn,sigliere estensore
Il Presidente