Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47270 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 29/12/1984
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
ttcrfestrntite le conclusioni del PG COGNOME
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto l’appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza in data 25 marzo 2024, con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale sostituiva nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in Capena (RM) in ordine ad una serie di reati in materia di armi, aggravati dalla finalità di agevolazione della cosca COGNOME di Isola Capo Rizzuto, nonché ad un’ipotesi di coltivazione illecita di cannabis indica. Ha, quindi, disposto il ripristino nei confronti del suddetto della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso la summenzionata ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e all’inidoneità della misura meno afflittiva.
Invero, lamenta la difesa che, raffrontando la parte motiva dell’ordinanza di riesame con la parte motiva dell’ordinanza di appello oggetto di ricorso, è dato evincere che il Tribunale del riesame contraddice se stesso. Invero, la prima ordinanza facendo leva sulla necessità di sradicare il prevenuto dall’ambiente delinquenziale di provenienza esclude la concedibilità degli arresti domiciliari in Isola di Capo Rizzuto; il secondo provvedimento, in riforma di quello del G.i.p., che disponeva, in conformità a detta necessità, gli arresti domiciliari ad oltre 700 chilometri di distanza, ha, invece, ritenuto inidoneo ai fini cautelari l’allontanamento dal territorio di provenienza.
Il provvedimento impugnato, sempre secondo la difesa, non terrebbe conto della necessità, in base alla modifica normativa della legge n. 47 del 2015, non solo di un pericolo di recidiva concreto, ma altresì attuale, trascurando che nel caso in esame Godano annoverksolo due precedenti giudiziari risalenti e che i fatti per cui si procede si colloctgeo a una distanza di due anni dall’esecuzione della misura custodiale.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1. La difesa deposita memoria, con la quale fa presente che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, una volta incardinato il giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro ha ritenuto di modificare il luogo di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari già concessa, con avvicinamento al luogo di
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commissione del reato, a riprova di un’ulteriore attenuazione delle esigenze cautelari.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME anticipa con memoria scritta le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L’ordinanza in esame, invero, evidenzia come i fatti per cui si procede, già di per sé indicativi di spiccata pericolosità sociale, siano aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e, quindi, assistiti da una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non contrastata da elementi positivi, anzi confermata dall’assenza di segnali di resipiscenza da parte di una persona, quale l’indagato, che risulta dagli atti investigativi godere anche di coperture trasversali non necessariamente radicate nel territorio di provenienza.
L’ordinanza di appello a tale riguardo osserva come dal compendio investigativo sia emerso come Godano, proprio approfittando dei suoi legami con i COGNOME, chiedeva a costoro di intercedere con una famiglia di `ndrangheta del vibonese, in relazione ad una partita di cocaina, del valore di 35.000,00 euro, che suo cugino, NOME COGNOME, aveva acquistato da tale NOME COGNOME, quest’ultimo, a sua volta, esponente della criminalità vibonese, di stanza a Milano; inoltre, come sempre dalle risultanze procedimentali sia emerso che Godano era reso partecipe di riunioni con NOME COGNOME (il soggetto vibonese avvicinato dai COGNOME per intercedere con COGNOME) e che, nell’ambito di detti incontri, proprio Godano interloquiva con COGNOME su tematiche afferenti alle armi.
Da ciò l’ordinanza in esame, in modo non manifestamente illogico, oltre che giuridicamente corretto, inferisce l’esistenza del vivo pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose e l’inadeguatezza, allo stato, della misura degli arresti domiciliari anche fuori del territorio di provenienza. Rileva, a tale riguardo, che le allarmanti modalità dei fatti, valutate in uno con la totale assenza di resipiscenza da parte del prevenuto, appaiono indicative di una personalità altamente negativa di Godano, che, oltre ad essere depositario di armi per conto e nell’interesse
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della cosca, si è dimostrato anche particolarmente attivo in tale settore (armi), sì da acquisire autorevolezza in ragione della dimestichezza sul fronte dell’approvvigionamento e della commercializzazione delle armi medesime sul territorio. Aggiunge che neppure può ritenersi idoneo il presidio domestico sol perché disposto in ambito territoriale diverso e distante rispetto a quello di operatività della consorteria di ‘ndrangheta (famiglia COGNOME) a cui il prevenuto ha dimostrato di essere contiguo, attesi i legami emersi anche con ambienti criminali diversi da quello di provenienza; e che tanto induce a ritenere COGNOME soggetto assolutamente inaffidabile e come tale immeritevole di qualsivoglia credito fiduciario, presupposto indefettibile per l’applicazione di una misura autocustodia le.
A fronte di tale iter argomentativo, il ricorso, insistendo sulla concedibilità degli arresti domiciliari e sull’insussistenza, nel caso in esame, anche considerato il tempo decorso dai fatti, peraltro neppure notevole, di un pericolo di recidiva concreto e attuale, si rivela infondato. Di alcun rilievo, inoltre, non potendo essere valutata in questa sede, appare la vicenda cautelare successiva alla proposizione del ricorso, dedotta e documentata dalla difesa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.
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