Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2523 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. RIESAME di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto AVV_NOTAIO generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione,
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 28 giugno 2023, il Tribunale di Roma, sezione del Riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 493 ter e 49 bis cod. pen. di cui ai capi 1c),10,1g), 10 a) 11), esclusa in tale ultimo caso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., 15).
Le plurime condotte consistono nell’indebito utilizzo di carte di credito di terzi ignari titolari per effettuare una serie di acquisti, nonché la realizzazione di una falsa carta di identità valida per l’espatrio intestata a un soggetto deceduto.
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Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi, qui di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’impianto motivazionale della ordinanza.
Nel descrivere il quadro indiziario anche in relazione a contestazioni per le quali non vi è richiesta del Pubblico Ministero, l’ordinanza ha motivato in relazione alla esclusione al capo 15 di un’aggravante che non è stata nemmeno contestata.
Ciò ha reso nel complesso la motivazione dell’ordinanza illogica e contraddittoria.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all’art. 275 cod. proc. pen. alla luce della introduzione dell’art. 20 bis cod. pen. con il D. Igs. 150/2022.
Operando una prognosi rispetto ad un futuro giudizio di colpevolezza, il Tribunale si è limitato a operare una prognosi negativa quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma non ha considerato che, in ragione della incensuratezza dell’indagato, della possibile continuazione tra i reati e della introduzione della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., una futura pena potrebbe essere espiata fuori del circuito carcerario.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al concreto e attuale pericolo di recidiva.
La ordinanza impugnata ha solo evidenziato elementi inerenti alla condotta del reato contestato ma che non appaiono rivestire una concreta ricaduta sul pericolo di recidiva, valorizzando elementi relativi a fatti-reato per i quali non vi è richiesta cautelare ed ignorando un mutamento della condotta di vita dell’indagato anche prima dell’emissione del provvedimento.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla scelta della misura.
L’ordinanza ha omesso qualsivoglia motivazione quanto alla adeguatezza di una diversa misura, anche con il ricorso a strumenti di controllo elettronico e a prescrizioni che inibiscano l’utilizzo di strumenti informatici, affermando apoditticamente la incapacità di autocontrollo e il difetto di disciplina del ricorrente.
All’udienza odierna fissata per la trattazione orale su espressa richiesta del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il difensore non è comparso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno svolte alcune preliminari considerazioni.
1.1. La difesa del ricorrente, ai sensi della cd. disciplina emergenziale tuttora applicabile, ha tempestivamente richiesto la trattazione orale.
Il provvedimento di accoglimento di tale richiesta è stato comunicato alle parti in data 20 ottobre 2023, sei giorni liberi prima dello svolgimento dell’udienza.
Si è altresì proceduto alla comunicazione alla difesa RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte del Sostituto AVV_NOTAIO generale entro il termine di quindici giorni antecedenti l’udienza.
All’odierna udienza il difensore non è comparso, né ha rassegNOME conclusioni scritte.
L’udienza si è svolta egualmente nelle forme della udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. con trattazione orale.
1.2. Ritiene questo Collegio che non si sia verificata alcuna irregolarità nella trattazione del presente procedimento, sebbene il provvedimento di accoglimento dell’istanza della difesa sia stato comunicato solo sei giorni prima dell’udienza fissata.
Va evidenziato, infatti, che la disciplina cd. emergenziale non prevede un termine per la comunicazione del suddetto provvedimento, né alcun tipo di nullità collegata al termine di comunicazione dello stesso.
L’art. 23 comma ottavo D.L.28 ottobre 2020 n.137 convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020 n.176 così recita:
” La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.”
La giurisprudenza di questa Corte si è occupata della diversa ipotesi in cui sia stata omessa la comunicazione della trattazione orale ad una RAGIONE_SOCIALE parti, ravvisando, ove l’udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, (2022) Rv. 282897).
Nel caso in esame, invece, la comunicazione è avvenuta sei giorni prima del giorno fissato per la trattazione orale: è stato, dunque, garantito il contraddittorio, giacché è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza, è stata accolta la richiesta di trattazione orale e sono stati comunicati sia il provvedimento di accoglimento della stessa richiesta, sia le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale, alle quali quest’ultimo si è pure riportato in udienza.
Il difensore, infine, pur avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza e le comunicazioni sopra indicate, nulla ha eccepito, né ha formulato istanza di rinvio.
Operata questa necessaria premessa, ritiene questo Collegio che il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è privo di specificità.
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Il ricorrente si limita a censurare la esclusione di una aggravante effettivamente non contestata senza indicare rispetto all’impianto motivazionale quali possano essere state le conseguenze pregiudizievoli.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Pur prendendo atto della introduzione dell’art. 20 bis cod. pen., a seguito dell’entrata in vigore del D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), il legislatore non ha operato alcun intervento sull’art.275 cod. proc. pen. quanto al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha operato una prognosi negativa quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, non essendo richiesto, anche alla luce della richiamata riforma, che la prognosi operata in fase cautelare debba ricomprendere la possibile applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen.
Peraltro, la ordinanza ha fornito una specifica risposta, confermando una prognosi in senso negativo, anche rispetto alla possibile mitigazione di una futura pena in ragione del vincolo della continuazione, valorizzando l’agire ininterrotto e seriale del ricorrente quale chiara espressione di una continua propensione a commettere atti della stessa indole.
L’ordinanza con motivazione immune da vizi logici ha altresì evidenziato l’intensità del dolo e l’elevata capacità criminale.
2.3. Il terzo e il quarto motivo risultano manifestamente infondati.
In punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa e di adeguatezza della misura l’ordinanza (p.22123) con motivazione non contraddittoria o illogica valorizza:
il numero degli episodi contestati;
la incapacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni della misura meno afflittiva, per la rivelata incapacità di controllarsi e la volontà di non arrestarsi mai, aggiungendo delitti a delitti;
sorreggendo in tal modo la scelta della misura cautelare più grave.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Il Presidente
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023 Il Consi liere estensore GLYPH