Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22331 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22331 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
l’istanza di riesame proposta nell’interesse di . Dcriitry Chirakad7e coi – ifertnando noci provvedimento con cui i! GIP aveva adottato, nei confronti dei pia-detto indagato, la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico oravi indizi di coipevole. – .’zza del delitto. Oi cui all’art. 386, corrmii I e 3, cod r:er , at – .J.paiviatin ai sensi beil’art. GLYPH cod pen, per aver p: -ocuratio, agendo in poni -orso con altd l’EVE,S:Ori2 di USS NOME -ovinh, aill’epoa, del :.7-iitt;
misura degli arresti domiciliari che gli erano stati appiicati in funzione della sua possibile estradizione;
l’ordinanza del 25/06/2024 era stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore del COGNOME che aveva articoiato sette motivi; con i primi tre ei -ano stati dedotti profili di violazione di legge e vizi della motivazione legati alla valutazione della gravità indiziarla; con il quarto ed i quinto motivo,, era stata contestata la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61-13/s cod. pera; con gli ultimi due motivi era stata denunziata la violazione dell’art. 275, commi 2 e 2 -bis cod. pen. quanto alla prognosi della futura concedibilità dei beneficio della sospensione condizionale della pena, ostativa alla adozione della misura i -estrittiva, ed alla valutazione circa il pericoo di fuga, poiché tondate su elementi meramente congetturai;
con sentenza del 16/12/2024 la VI Sezione di questa Corte ha alco,to i ricorso limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61-bis cod, pen., con conseguente elisione del tema, pure proposto dalla difesa, relativa all’aggravate di cui al comma terzo dell’art. 386 cod. proc. pen. con incidenza, tuttavia, sulla prognosi formulata in punto di pena finale e, d; conseguenza, <-uila necessità rivalutare, alla luce dell'elisione dell'aggravante citata' ;a propetzionaiità della misura rispetto al fatto;
con ordinanza del 10/02/2025, decidendo in sede di rinvio, i! Tribunale di Milano ha nuovamente comunque respinto l'istanza di riesame confermando la misura custodiale di massimo rigore applicata dal GIP;
contro il provvedimento adottato in sede rescindente ricorre per cassazione Drnitry Chirakadze a mezzo dei difensore che deduce:
5.1 violazione di legge (art. 606, comma 1, :ett. c) e vizio u motvazio ue in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. peri. circa l'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare: segnala che il Tribunale, p'esoa tto della sentenza di annullamento, si è tuttavia limitato a richiamare la "nuova" cori';ice edittale prevista per ii delitto per cui si procede ed a ribadire le medesime tors.iderazioni già spese con l'ordinanza annullata; osserva chie. e raì mode. Tribunale non ha operato la nuova valutazione imposta dali'interve.rito rescindente e, per altro verso, ha confuse i! piano delle condizioni generai ! apLcauuta Cella misura con quelle legate al caso concreta; aggiunge che !a mancata opzione per l'accesso a riti semplificati era in realtà indice della volontà del prevenuto di non sottrarsi al giudizio ed all'eventuale pena che sarebbe stata in quel caso contenuta a dl sotto dei limiti che consentono l'applicazione della misura infrarriuraria; rileva,
pertanto, il carattere meramente apparente della motivazione sull'esigenza di cui all'art. 275, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.;
5.3 violazione di legge (art. 606, comma i. , ett. c) in relazione agli artt. 292, cornma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.: segnala che i! T7 – ibunale non no dato alcun conto delle ragioni per le quali :e pur – paventate esigenze cauteiari non potrebbero essere tutelate con il ricorso alla misura degli arresti dorniciliai – : anche rafforzata dai "braccialetto elettronico" ; con violazione del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta conciugendo ii rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ti ricorso è inammissibile perché artico.ato s -censore manifestamente infondate o non consentite.
i. Come accennato nel "considerato in diritto", l'ordinanza qui in verifica è stata resa in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla VI Sezione di questa Corte che aveva accolto, in parte, il ricorso proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente contro il provvedimento con cui il medesimo Tribunale di Milano aveva respinto l'istanza di riesame avanzato contro l'ordinanza "genetioa".
È dunque necessario, ai fine di delimitare correttamente i ferrn.o: ed nuovo apprezzamento consentito in Questa sede delibando 1 n ovo ncorso proposto dal COGNOME, puntualizzare le questioni ormai definite nella precedei -o., fase di legittimità e quelle che, proprio oeir effetto deil'annuilarn. , i aa, do','evco essere oggetto di rivalutazione in fase rescissoria.
Con primi tre motivi dei primo ricoirso la difesa aveva lamentato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di gravità indiziaria e, in particolare: quanto alla "… rilevanza indiziarla delle dichiarazioni auto ed etc2: – o accusatorie rese dal coindagato NOMECOGNOMEmir NOME COGNOME"; quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del coindagato NOME COGNOME trasfuse in una memoria ex art. 121 cod. proc. peri, sottoscritta dal suddetto e dal suo difensore italiano"; quanto, ancora, alla "… individuazione fotografica operata da .COGNOME con quarto ed i quinto motivo dei (pomo) ricorso, ia difesa avevo conte configurabilità dell'aggravante di cui all'ari:, 61-Ols cod. pen. ; con gii tiit:mi due rootivi, la difesa aveva censurato la correttezza delle valutiaziorii della cautela con riguardo "… ai requisiti giustificativi de/la misura adottata a presenza del pericolo di fuga evocato a sostegno della stessa" ed ..aoevai. inoltre dedotto "… violazione degli artt. 275, commi 2 e 2-bis cod. proc. peri, considerati i limiti edittali del reato contestato, Tribunale avrebbe dorotc 'tenere ampia:me -7n- prospettabili sia l'ipotesi deila futura C O T7 C e ' , IO t' e .t .3.-e,i7cf, delta sospensione condizionale della pena … sia in ogci caso l'irrogazio ce d una pena non superiore ai tre anni di reclusione' che non avrebbe permesso la custodia inframuraria" (cfr., dalla motivazione della sentenza rescindente).
La 'VI Sezione di questa Corte ha ritenuto infondati i rilievi difensivi concernenti !a vaiutazione della provvista indiziarla, con riguardo sia all'apporto dirhiarataio dello liovancic che ali'utilizzazilita dello scritto riferltille o ucic ed acquisito nei corso dela indagini che ; infine ; alla dentificaz!one fotooraficp effettuata dai coindagato.
Sotto altro profilo, aveva giudicato infondata anche " la censura diretta a contestare il pericolo di fuga quale esigenza da cautelare per tramite del(a misLra
adottata" sostenendo che "… la valutazfone di :merito GLYPH ,73 p p I -&7′ sorretta da una logica e puntuale g’ustificazione argomentaliii 3 d.orninata dalle connotazioni della vicenda a giudizio P ria . r o GLYPH a’ si GLYPH oa! ricorrente nella evasione dell’estradando, essendo stato tra i protagonisti della programmazione della relativa evasione ma anche dei contegni volti a favorire l’interessato dopo la sua fuga” ritenuti “aspetti … puntualmente apprezzati, vieppiù considerando che il ricorrente è soggetto residente ti ori dai confini naz’onali, con doppia nazionalità, avente i/ proprio centro d; inteies.si economici fuori . dall’Italia. Da qui la coerente conclusione che porta a ritenere i’inclagato :n grado di attuare per sé stesso ,un analogo programma criminale (cfr., ancora, dalla motivazione della sentenza rescindente).
Un GLYPH giudizio GLYPH diverso GLYPH aveva GLYPH riguardato GLYPH invece GLYPH la GLYPH con.fitjurahliità dell’aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen. sui cui presupposti la Corte aveva richiamato i principi elaborati dalla giurisry -udenza, concliJdende nH senso che il provvedimento impugnato non sembra aver fatto buon governo di tali ind;cazioni di principio giacché è pacifico che ne/ caso il gruppo di persone che , :hanno agito in concorso nel determinare l’evasione di Arte.m USS coincidono soggettivamente con il gruppo organizzato assertivamente operativo su più stati”; aveva osservato che “… la stessa condotta resa su più ambiti territoriali perché dipanatasi oltre i confini AdZiOndli, del resto, più che dare conto dei contributo valorizzato dalia norma lo gLie.:3 – tione, si risolve per l’appunto riso!! azione concorsuale finalizzara all’evasione stessa” scche manca … nel caso, quella necessaria autonomia tra la condotta che integra i/ reato “comune” e quella che vale a realizzare contriOuto i)cestato dal gruppo transnazionale, ragion d’essere del maggior disvalore scritto all’aggravante in questione” (cfr.’ ancora, ivi).
La sentenza rescindente, perciò, aveva spiegato che la ‘es – prizone” dell’aggravante “… influisce … sugli ulteriori e residuali ris+/oiti crotici prospettai dai ricorso e dai motivi aggiunti’ e, ;rì particolare., ”… suf.’`inter,e/…ro (:, – Ùteiarc . alla luce delle motivazioni adottate dal Tribunale nel valutare la pena possihilmente irrogabile il Tribunale quale parametro di riferimento ai fini nela misura da applicare” rilevando che “… nell’ottica dico! al/’art. 275, comma 2-b:s’ del n’esame hanno infatti ritenuto non verosimile, nel caso, la futura neterrninaziOne di una pena inferiore ai due o ai tre anni di reclusione, alla luce non solo del dato ediOa.fe di riferimento quanto al rea:o In contestaz!one ancne delle conseguenze cne ne derivano in ragione della dotta aggravante / espres.sa.rnente evocate”:. ed è sotto questo profiio che la VI Sezbne aveva rinviato ai giudice di merito con “… il compito di rivalutare il tema alla luce della odierna decisione rescindente ; ferma restando la stessa possibilità di operare NOME diversa valutazione in punto di proporzionalità della misura da applicare ex art 27’5,
cornma 2, cod. proc. peri., alla luce della diversa connotazione dei fatto” (cfr., ancora, ivi).
Così delineato l’ambito della (ri)valutazione rimessa al Tribunale del Riesame’ non possono evidentemente essere riproposte, in questa sede, le considerazioni relative ai presupposti di adozione della misura, con particolare riguardo alla attualità e concretezza delle esigenze cautelar, GLYPH i, la diresa è tornata con ii primo mot vo dei ricorso; ;o stesso oicasi -can GLYPH oure nuovamente formulati, concernenti il pericolo di fuga.
Per altro verso, è opportuno ricordare come sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullan -iento per vizio di motivazione, eiervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argornentativo ed in parte arricitilto, rispetto a quello c,Ha censurato in sede di legittimità con l’unico limite della formazione del giudicato progressivo su un capo della decisione (cfr. ; così ad esempio, Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2010 Visconti, Rv. 276755 – 04; conf., Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, q., Rv. 263864 – 01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861 e 01 ei, ancora, Sez. 2, n. 37407 dei 06/11/2020, COGNOME, Rv. 280660 — 01′.
D’altra parte è altrettanto assodato che I giudice di rinv,o, in caso annuiairderio per vizio di motivazione, e investito a piedi poteri o. cognizione è, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, ouo rivo; b i indo con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato aH esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere clic piena rivralutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legirtirri.ato ad aed.venire a soiuzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (cfr., coni, 5e7… 1, n, 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, COGNOME, Rv.. 285801 — 02; cohf. Sez. · 2, n. 8733 dei 22/11/2019, dep. 04/03/2020, COGNOME, Rv. 278629 -02)
2.1 Tanto premesso, rileva il collegio che i provvedimento impug ato ha puntualmente preso atto dei termini entro i quali era stato sollecitato, osa nei (7;1.i.’,0 avrebbe dovuto essere contenuto, il nuovo apprezzamento che avrebbe Gourno avere ad oggetto esclusivamente :a prognosi relativa alla penai sroqeise E-ill’inciagato ai fine di verificare la praticabilità della misura di riaassimp re di luce dei limiti dettati dall’art. 275, commi 2 e GLYPH cocn proc.
Il Tribunale ha spiegato che le difese, a fronte della brohni7.i, documentale operata dal PM (che aveva avuto ad oggetto il decreto di siuJize ediato ed l provvedimento di i -igeto Oell’istainza di sostituzicee tese rrnSU.’a io atto) avevano a loro volta depositato memorie -in cui avevano tra l’altro ns,istito scia necessità che, ai fini delia valutazione della broporzionalita della misura, si
tenesse conto non soltanto dell’entità delia pena prevedibilmente irroganda ma, anche, del .presofferto e dei benefici fruibili in sede di esecuzione, tali da consentire di prevederne il contenimento concreto in termini tali da escludere la praticabilità della misura custodiale.
I giudici del riesame hanno in primo luogo disatteso !a tesi del PM COGNOME che aveva ritenuto di poter riproporre la valutazione dell’aggravante della transnazionalità alla luce delle nuove emergenze investigative – incentrando, come detto, la propria valutazione sull’unico aspetto su cui era intervenuto ii rinvio alia fase rescissoria: hanno a tal proposito spiegato che l’esclusione dell’aggravante, pur modificando la cornice edittale di riferimento, non ha inciso sulle modalità dell’azione su cui pertanto, hanno potuto «chiamare Vi considerazioni svolte nell’ordinanza precedente (,efr,, p a , 7 dei cror elimeritg dove era stata sottolineato l’inserimento del ricorrente in una organizzazione !a complessa ed articolata che aveva consentito la fuga ed i! transito del fuggiasco attraverso il territorio di più Stati, garantito dall’esistenza di plurimi collegamenti logistici.
Di qui, secondo i’apprezzamento dei giudici della cautela, !a persistenza di un quadro cautelare sostanzialmente inalterato e, in particolare, la conferma dei giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della misura, con particolare riguardo alla prognosi relativa alla adozione di una pena finale superiore ai tre dnnicc reclusione; a tal fine, con apprezzamento ci l merito non censurabiie in questa sede, il Tribunale ha ritenuto allo stato non pronosticabile i! riconoscimento deiie circostanze attenuanti generiche sottolineando ancora ii ruolo certo non marginale ricoperto dai ricorrente nella vicenda “in reazione della vicinanza alia .famiglia .Uss” e considerati “…I contatti con il coindagato Lo/io, affinche 50 .(79(2, in grado di assicurare ad Arte Uss la tua all’esterno, ii – aee,-10 ,i;, re.munerarli” prendendo parte “. ad alcuni incontri prodroi al’a fuga, mantenendo contatti con la moglie dell’arrestato e con il padre e, da ultimo, incontrando l’evaso e alcuni coindagati a Belgrado a fuga dia avvenuta” (cfr., pao. 8 del provvedimento).
p.)erciò “… tenuto conto della cornice edittale della pen,s , per il reato per dir si procede, dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. , con particoia -e riferimento alle modalità e circoscanze del ruolo tutt’airro che marginale del ricorrente, del rito prescelto, la prognosi di irrodazione della pena in misura superiore ai tre anni rimane anche nell’attualità” (cfr., ivi). 2
2.2 Ebbene, sull’effettiva portata della disposizione invocata dalla difesa ai fini della riformulazione del giudizio di proborzionaiità sulla pena irroganda, rileva collegio che, nella giurisprudenza o questa Corte ; si è affermato che e mire ni tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della co ‘ridia GLYPH erdere,
previsto dall’art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. peni ha Uri GLYPH , aistativo automatico anche in corso di esecuzione della misura, con ia conseguenza per Cu questa non può essere mantenuta qi.:a i ora GLYPH ‘entenza concianna, quantunque non definitiva, a pena ;nferiore al suddetto hrnit GLYPH cfr. , n ta! senso, Sez. 5, n. 4948 dei 2C/01/2021, GLYPH Rv 280418-31; Sez. F. n. 26542 del 13/08/2020, COGNOME, Rv. 279632 -01); secondo altre decisioni, invece, detto limite deve essere oggetto di valutazione prognostica solo ed esciusivame.nte ai momento della originaria applicazione deila misura, ma non anche nel coro della pro-i:razione dea stessa, con !a conseguenza che i! presuispost.io GLYPH questione assume rilievo non in termini di automatismo, ma scio ai fini dei .ci.cdizio perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma Celliart. 799 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4, n. 21913 dei 25/06/2020, COGNOME. Rv, GLYPH /9299- (1:1 6, n. 47302 del 05/11/2015, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 265339 -01; Sez. 4, n. 13025 dei 26/03/2015, COGNOME, Rv. 262961 -01, Sez. 6, n. 1798 del 16/1.2/2014, dep. 2015. 1.1a, Rv. 262059-01′).
Alla base del primo orLentamento sta ia cans GLYPH r:J giudizio prognostico imposto ai giudice deiia cautela è volto ad evitare ia “contaminazione carceraria” quaiora il giudice, alla luce della cogni2iiione soiò sommaria che gli compete, si convinca della realistica possibilità che la pena irroganda, all’esito del giudizio di merito, non raggiungerà i termin fina GLYPH vi indicati; si è allora condivisibilmente affermato che “… il limite di tre anni di pena detentiva se, per espressa volontà del legislatore, ha rilievo ostativo in chiave prognostica ( -come sostiene l’indirizzo rnaggioritarib), quando GLYPH i -, dic,h’ice accinge a valutare i presupposti per l’emissione dell’ordinanza appticau-i/a dei.ia misura/ non può a fortiori non esplicare un tale GLYPH and -;e successivamente., quando cioè, a misura emessa sui presupposto, ex post venuto mano, dell’irrogabilità di una pena ultratriennale, la pena irrogata con !a sentenza pur non definitiva di condanna è risultata obiettivamente inferiore ai tr2 passandosi dunque da una mera prognosi sfavorevole airintecessatc ali’efettività di una quantificazione della pena ai Ti E’C’e Sirn GLYPH ei7e” GLYPH (cfn, Sez. 2, n. 37099 del 08/07/2021, Holguin’ Rv. 232017 GLYPH 01′ GLYPH i – noi:t:azione ; secondo cui/ tuttavia, Vostatività de! GLYPH suindicato viene in rilievo, in corso Ci esecuzione della misura, soltanto dopo che sia intervenuta una sentenza condanna a pena inferiore non più suscettibile di essere rimessa in discussione mentre “… nel caso in cui GLYPH Pubblico Ministero abbia realmente svolto impugnazione suila pena, essendo il tema della .:7uantificazione deila ,cena ancora teoficarnente controverso, la Geterminazione Cella stessa al di sotto de ” GLYPH è priva di alcuna idoneità a riverberare, ex se, i propri effetti suli’insensinile cara “e. binario del procedimento cautelare”).
La giurisprudenza maggioritaria ha inoltre osservato che ;a disposizione, di cui al comma 2-bis deart. 275 codt proc. peni. non consente (Th operare un “collegamento funzionale” con l’obbligo di costante verifica della correlazione tra misura cautelare in atto e pena irroganda ; che permetta o persino imponga di prendere in considerazione le evenienze successive, che sono invece presupposto richiesto dall’art. 300 cod. prcc. pen.; ma, nel contempo, nemmeno di valutare un collegamento diretto tra l’esecuzione delta misura e l’effetto sospensivo deVesecuzione della pena per le sanzioni infenco ai tre ann ; di cui aiiart. 5’36 cod. proc. pen. (cfr. ; in tal senso, Sez. 6, n. 1798 dei 2014, cit. motivazione).
Se, dunque, si può convenire con !a sentenza “Holguin nei senso che !a riconsiderazione della misura della pena si impone allorquando alla sempiice ‘previsione” di una pena irroganda si sostituisce i! “dato di fatto deliemssone di una sentenza di condanna a pena inferiore a quel limite, si deve prendere atto che, nel caso di specie, ii Tribunale ha correttamente considera ci l’assenza di elementi sopravvenuti idonei ad irnporre la modifica dell’iniziale apprezzamenta non potendo rilevare, come sostenuto dalla difesa’ !a prognosi concernente :e evenienze legate all’esecuzione della pena e tali da influire, solo in quella fase, sui suo ulteriore contenimento.
Allo stesso tempo, certamente estranea all’ambito di valutazione rise.iivarni ai giudici del rinvio e, più specificamente, alla prognosi in – ipostù dall’a:i -t, 275, comma 2-bis cod. proc. pen., è la consideazione di elementi ed evenienze mai addotte in precedenza quali, in particolare, lo sviluppo processuale delle posizioni dei coimputati come, anche, le condizioni di salute dell’indagato, idonee, semmai, a giustificare la richiesta di una rivalutazione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen..
3. L’inammissibilità dei ricorso comporta la condanna dei ricorrente al nac.- amento delie spese grocessuali e, ai sensi dell’art. 616 coi oroc pen., della somma – cne si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delie Ammende… non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente a, pao’anneritio dm e spese processuali e deiia somma d euno tremiia in : ra ·D:’e An -unende.
Manda alia cance.lieria ie: – gli adempimenti d cui GLYPH comma1-reo, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 14/05/207
GLYPH
Consigliere estensore
NOME
NFROCCA GLYPH
Prescjente fl
NOME COGNOME