Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7.12.2023 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da Bana COGNOMEr avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma datata 9.11.2023 /che ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.
Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare:
con ordinanza del 28.5.2021, veniva applicata a Bana COGNOMEr la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 87) e per numerosi reati fine, segnatamente i capi 1, 2 e 3 (esclusi i fatti di cui alla lett. g) , 5, GLYPH 10, 11, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,44, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,56, 58, 70, 75, 77 (esclusi i fatti di cui alla lett. c), 82.;
tale ordinanza veniva confermata in sede di riesame;
dopo la condanna in primo grado, a seguito di concordato in appello, la pena é stata ridotta ad anni sei e mesi sei di reclusione;
presentata istanza di revoca o sostituzione della misura, la Corte d’appello rigettava l’istanza, ritenendo che nei confronti del prevenuto (detenuto anche per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309 del 1990). nonostante il tempo trascorso e l riduzione della pena (frutto del concordato intervenuto in appello),permanessero le esigenze cautelari, ricorrendo, in assenza di prova contraria, i caratteri di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, evidenziando l’oggettiva gravità dei fatti e la personalità del prevenuto (gravato da precedenti penali specifici e recenti anche per reati commessi in epoca successiva ai reati fine per cui si procede) imponendosi quindi il mantenimento della più grave misura in atto;
proposto appello avverso detta ordinanza, il Tribunale di Roma con l’ordinanza oggi gravata ha motivato il diniego con la sussistenza della presunzione di legge che non è stata superata da elementi di segno contrario dedotti dalla difesa, a fronte invece di un quadro che evidenzia il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie anche alla luce del recente arresto.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Con detto motivo deduce la mancanza o la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza o quantomeno affievolimento delle esigenze cautelari tali
da determinare la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari i anche con braccialetto elettronico.
Si rileva che l’ordinanza impugnata ricalca quella adottata in sede di riesame senza confrontarsi con i rilievi esposti nella memoria difensiva / risultando la motivazione apparente.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva, il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 74d.p.r. n. 309 del 1990, ovvero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e ha ritenuto, in conformità all’indirizzo di questa Corte, che il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura non possa essere ritenuto elemento sintomatico di affievolimento delle esigenze cautelad (in tal senso ex plurimis, sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 260293).
AL riguardo va ribadito che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383).
Questa Corte ha anche precisato che la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria si può vincere solo attraverso la allegazione di specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura, con la dimostrazione della rescissione del vincolo associativo (ez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli Rv. 267341).
Ebbene nella specie la mótivazione del Tribunale sotto il profilo del trattamento cautelare è, dunque, congrua, coerente con i dati processuali e conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.
Ed invero, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in sede di appello in ordine alla richiesta di sostituzione della misura in atto applicato al COGNOMEr, dopo aver evidenziato che lo stesso, condannato per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990/ non ricopriva un ruolo marginale, svolgendo invece il ruolo di pusher sulla piazza di spaccio, ha richiamato la doppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 74 T. Stup., ovvero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere.
A fronte di tale quadro cautelare, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti in grado di vincere la presunzione che la difesa aveva l’onere di superare, valorizzando in positivo, al fine della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, la dedizione del COGNOME al traffico di sostanze stupefacenti, comprovata dai numerosi reati scopo a lui contestati, e dal recente arresto non seguito da un indicativo cambio di vita nonché la contraddittorietà riscontrata circa l’attività lavorativa svolta (attività di fruttivendolo in proprio riferita i di interrogatorio a fronte di una attività di dipendente documentata dalla difesa dal maggio 2019).
Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 14.3.2024