Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/scnt-ite le conclusioni del PG NOME COGNOME ci.”4 GLYPH C.0.1-4 eLti Cit- ( 1)- M4 M-t ) ,’ t 1 iQ GLYPH CU4 Y( C.43>C40 ‘ 08
-11Ci4te-410 214eFeefe.
Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023 il Tribunale di Venezia – costituito sensi dell’art. 309 e ss. cod.proc.pen. – ha accolto l’appello introdotto dal Treviso, così ripristinando la più grave misura della custodia cautelare in car nei confronti di NOME (attenuata dal GIP con quella degli arrest domiciliari in data 8 maggio 2023). NOME è sottoposto a misura cautelare in relazione alla contestazione provvisoria di omicidio volontario, fatto avvenuto in data 12 ottobre 2022. Il titolo genetico è stato confermat sede di riesame.
1.1 In motivazione il Tribunale evidenzia che:
in sede applicativa del titolo cautelare si è ritenuto COGNOME NOME promotor e organizzatore dell’agguato costato la vita a COGNOME NOME, aspetto valutato co altamente indicativo di pericolosità (pur considerando la assenza di precede penali a carico dell’indagato);
b) la valutazione del GIP, espressa in sede di attenuazione della misura, si basa un ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazio pericolo di inquinamento probatorio rapportato alle caratteristiche del f avvenuto in presenza di più soggetti) in ragione del mero decorso del tempo;
detta valutazione non è condivisibile in ragione della presunzione relativa adeguatezza della custodia in carcere, non incrinata da alcun reale elemento novità. In particolare il Tribunale evidenzia che il tempo decorso (poco più di mesi) non è di entità tale da aver determinato una modifica della condizione pericolosità dell’indagato, specie ove si consideri le modalità collettive dell’a la capacità del NOME Afrím di condizionare altri soggetti coinvolti l’efferatezza del delitto.
1.2 Viene ritenuta, inoltre, conforme alle disposizioni di legge la modalità deposito dell’atto di appello.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alle modalit di presentazione dell’atto.
Le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione – descritte dal ricorren non sarebbero conformi ai contenuti dell’art. 582 comma 1 cod.proc.pen., attes che non risulta la compiuta identificazione della persona che ha presentato l’a proveniente dall’ufficio di procura. Erroneamente, dunque, il Tribunale ha ritenu ammissibile l’impugnazione.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio d motivazione in riferimento alla ritenuta permanenza del ‘grado’ di esigen cautelari.
Il Tribunale avrebbe meramente rieditato le argomentazioni contenute nel titol genetico, senza tener conto dell’avvenuta progressione investigativa e del valutazioni espresse dal GIP circa la prognosi favorevole di osservanza, da par di NOME dei limiti della misura domiciliare, rafforzata dal braccialet elettronico.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei mot addotti.
3.1 Ed invero, quanto alle modalità di deposito dell’atto questa Corte di legitt ha già avuto modo di affermare – in caso del tutto analogo – che l’inammissibil dell’impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 c proc. pen. sussiste solo se vi sia concreta incertezza sulla legittima proveni dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto (Sez. H n. 43895 del 3.7.20 277738). Nel caso in esame, pertanto, la certezza della provenienza dell’att del tutto palese, il che esclude la sanzione di inammissibilità.
3.2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta in modo adeguato con il tema della presunzione ex lege, sia pure relativa, di adeguatezza della custodia in carcere, ricollegata al titolo di reato. Ed invero le valutazioni in punto di po osservanza dei limiti derivanti dalla misura domiciliare non rappresentano novum capace di incrinare la presunzione di cui sopra (perché formulabili anche i sede genetica ma contrastate dall’operare della presunzione), così come ritenut dal Tribunale con valutazione non sindacabile, anche in ragione del limitato perio di sottoposizione decorso. Le modalità di realizzazione del fatto, peraltro, hanno logicamente sostenuto la considerazione di consistente e attuale pericolosità
dell’indagato, rendendo ancor più inevitabile il ricorso alla misura di massimo rigore.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso in data 7 novembre 2023
Il Presid ne
Il Consigliere estensore