Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39457 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMEXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2025, e depositata l’1 luglio 2025, il Tribunale di Milano, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOMEXXXX avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Como aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere, applicata il 10 marzo 2025.
La misura cautelare della custodia in carcere Ł stata disposta nei confronti di NOMEXXXX in ordine ai reati di violenza sessuale aggravata e di atti
persecutori in danno di due minori infraquattordicenni, NOME e NOMEX, perchØ questi: 1) avrebbe toccato ad entrambe le persone offese il seno e le parti intime, nel mese di ottobre 2024 (capo A); 2) avrebbe afferrato il braccio di NOME, avvicinandola a sØ e baciandola in bocca, nell’estate 2024 (capo B); 3) avrebbe costretto
NOMEX a subire atti sessuali consistiti nel toccarle il seno, tra l’anno 2022 e l’anno 2023 (capo C); 4) avrebbe fatto salireNOMEX sulla propria autovettura, dopo averla anestetizzata con sostanze chimiche, e qui l’avrebbe denudata per poi compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a subire atti sessuali, non riuscendovi a causa dell’intervento di una passante, in data 20 ottobre 2024 (capo D); 5) con reiterate condotte, consistenti nel rivolgere loro continue avances , nell’osservarle dal balcone, nel pedinarle e nel molestarle, avrebbe cagionato ad entrambe le persone offese un perdurante e grave stato di ansia, nonchØ un fondato timore per la propria incolumità, costringendole a modificare le loro abitudini di vita, tra il febbraio e il dicembre 2024 (capo E).
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOMEXXXX, con atto sottoscritto dagli AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla gravità del quadro indiziario per tutti i reati.
Si deduce che il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese, in virtø della precisione e della coerenza del loro narrato, omettendo di motivare in ordine alle divergenze tra le rispettive versioni e alle contraddizioni con le dichiarazioni dei testimoni sentiti. Si segnala che queste discrasie sono tali da escludere la gravità del quadro indiziario, per la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, applicabile anche in sede cautelare (si cita Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022).
Si osserva, in particolare, che il Tribunale ha attribuito valore indiziario alle deposizioni della sorella maggiore delle persone offese,NOME, nonostante le incongruenze emerse tra le sue dichiarazioni e quelle delle stesse minori. Si segnala, innanzitutto, che, NOME, nella denuncia querela, ha dichiarato di aver avuto contezza delle molestie subite dalle sorelle solo in seguito alla convocazione da parte delle insegnanti delle due ragazze, mentre NOME ha detto di aver raccontato uno di questi episodi alla sorella maggiore e di essersi recata con la stessa presso l’abitazione del ricorrente per un confronto; solo successivamente, NOME, ha confermato tale versione, sebbene con alcune divergenze. Si espone, poi, che NOME ha affermato che in un’occasione, a casa dell’attuale ricorrente, entrambe le sorelle avrebbero subito palpeggiamenti al seno e ai genitali, mentre le sorelle non hanno mai riferito tale episodio e, anzi, NOME ha accusato l’indagato solo per averle dato un bacio. Si rappresenta, ancora, che NOME ha riferito che le sorelle non disponevano di un telefono cellulare, mentre NOMEX ha dichiarato di aver ricevuto in varie occasioni dei messaggi da parte del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla gravità del quadro indiziario per il reato di cui al capo D.
Si deduce che la motivazione resa dal Tribunale Ł illogica in ordine alla gravità degli elementi indiziari, considerate le numerose discrasie tra le dichiarazioni rese dalle persone offese relativamente ai fatti di cui al capo D). In particolare, si evidenzia che: a) COGNOME e COGNOME hanno collocato i fatti nella mattinata, mentre COGNOME li ha riferiti nel pomeriggio; b) COGNOME, in sede di audizione protetta, ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto il 22 ottobre e non il 20, come erroneamente trascritto nel verbale di sommarie informazioni; c) NOMEX ha affermato di essere svenuta e, però, ha anche riferito di essere stata vista da una passante, la quale aveva ipotizzato una relazione tra la minore e l’indagato. Si rileva, quindi, che il quadro indiziario non può ritenersi grave, siccome Ł fondato unicamente sulle dichiarazioni contraddittorie delle persone offese, stante l’assenza di riscontri esterni.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonchØ vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
,
Si deduce che il Tribunale ha erroneamente confermato la misura della custodia cautelare, ritenendola l’unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari. Si evidenzia che il Tribunale desume il pericolo di reiterazione del reato anche facendo riferimento a condotte commesse in danno di altre persone, come le cugine delle persone offese, omettendo, tuttavia, di valutare le dichiarazioni in cui proprio queste ultime hanno negato di aver subito condotte moleste. Si osserva, inoltre, che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, da cui si evince la correttezza costante dei
comportamenti dell’indagato. Si evidenzia, poi, l’omessa motivazione in ordine alla inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze di cautela, anche alla luce della notevole distanza tra il luogo in cui verrebbe collocato il ricorrente e quello in cui risiedono le denuncianti. Si rappresenta, infine, che erroneamente Ł stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il quadro indiziario, per come precisato dallo stesso Tribunale, non risulta suscettibile di alterazioni e che, secondo quanto emerso dalle indagini difensive, il ricorrente non avrebbe posto in essere tentativi volti a indurre le persone offese a ritrattare o attenuare le proprie accuse.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento all’art. 356 cod. proc. pen.
Si deduce che l’ordinanza ha illegittimamente rigettato le eccezioni di nullità del decreto di sequestro probatorio dei telefonini e delle schede telefoniche, perchØ mai notificato ai difensori, con conseguente inutilizzabilità della consulenza del Pubblico Ministero per violazione del contraddittorio. Si rappresenta che i difensori hanno avuto conoscenza del decreto di sequestro solo a seguito della proposizione dell’appello presentato al Tribunale del riesame e del deposito degli atti d’indagine da parte dell’autorità procedente e che, quindi, l’eccezione non può essere considerata tardiva, essendo stata sollevata nel primo momento utile successivo alla conoscenza dell’atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo – da esaminare in via preliminare perchØ attinenti ad elementi presi in esame al fine della ricostruzione tanto del quadro indiziario quanto delle esigenze cautelari – le quali contestano l’inutilizzabilità dei risultati della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero sui telefoni e sulle schede telefoniche in sequestro, in quanto il provvedimento di vincolo a fini di prova su tali oggetti non Ł stato mai notificato ai difensori dell’indagato.
2.1. In primo luogo, deve precisarsi che non ricorre alcuna nullità del provvedimento di sequestro probatorio dei telefoni e delle schede telefoniche.
Invero, qualora si muova dalla prospettazione formulata nel ricorso, la quale evoca l’art. 356 cod. proc. pen., relativo agli atti compiuti di iniziativa della polizia giudiziaria, occorre rilevare che questa disposizione riconosce al difensore dell’indagato «la facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 », tra i quali, appunto, il sequestro a fini di prova.
Qualora, poi, si prenda in esame la disciplina relativa al sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero, va evidenziato che: a) l’art. 253 cod. proc. pen. stabilisce al comma 4 che «opia del decreto di sequestro Ł consegnata all’interessato, se presente»; b) l’art. 365 cod. proc. pen. prevede il diritto del difensore di assistere ‘senza avviso’ agli atti di perquisizione e di sequestro, sempre che l’indagato sia presente.
In ogni caso, quindi, l’atto di sequestro, anche quando Ł compiuto in presenza dell’indagato, non deve essere ‘affiancato’ da preventivo o contestuale avviso al difensore; di conseguenza, la mancanza dell’avviso al difensore dell’indagato preventivo o concomitante al compimento dell’atto di sequestro non dà luogo ad alcuna nullità.
Piuttosto, l’art. 366 cod. proc. pen. prevede l’avviso di deposito in segreteria dei «verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere», ossia agli atti compiuti in presenza dell’indagato.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l’omesso avviso del deposito, previsto dall’art. 366 cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell’atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale Ł consentito l’esercizio delle attività difensive (esame dell’atto e richiesta di copia) (cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, dep. 2021, Gennaro, Rv. 280957 – 01; Sez. 1, n. 20629 del 10/04/2008; Scalzo, Rv. 239989 – 01; Sez. 4, n. 39057 del 04/05/32004, COGNOME, Rv. 229965 – 01; Sez. 4, 43376 del 22/10/2003, COGNOME, Rv. 226033 – 01). In particolare, si Ł precisato che tale omissione, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall’art. 178 lett. c) , cod. proc. pen., riguardando queste ultime l’intervento e la presenza del difensore ‘al momento’ del compimento dell’atto processuale (così, in particolare, Sez. 4, 43376 del 22/10/2003, cit.).
2.2. Esclusa la configurabilità di una nullità del sequestro dei telefoni e delle schede telefoniche per l’omesso avviso ai difensori, deve anche escludersi la nullità della consulenza tecnica disposta su tali oggetti dal Pubblico Ministero.
Invero, da un lato, la consulenza tecnica avente ad oggetto l’estrazione dei dati da un supporto informatico Ł atto ripetibile, che quindi può essere compiuto senza darne avviso all’indagato, e come tale Ł stata effettuata nella specie. Sotto altro profilo, non può in alcun modo ipotizzarsi una nullità derivata, in quanto il precedente sequestro dei telefoni e delle schede telefoniche, per le ragioni indicate in precedenza nel § 2.1., non Ł affetto da alcuna invalidità.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel primo e nel secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perchØ relative a questioni strettamente connesse, che contestano il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle due persone offese e dalla loro sorella.
3.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, Ł utile premettere un’indicazione metodologica in ordine ai criteri da seguire per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, siccome elemento decisivo per l’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente.
Secondo l’orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, in tema di analisi della prova testimoniale, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato Ł questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., ex multis , Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 01, e Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01, ma anche Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01).
3.2. L’ordinanza impugnata espone una precisa rappresentazione dei fatti in ordine ai quali ritiene sussistenti i gravi indizi e delle ragioni per ritenere l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.
Secondo i Giudici del merito cautelare, l’attuale ricorrente, NOME, Ł gravemente indiziato in ordine ai reati di violenza sessuale aggravata e di atti persecutori in danno di due minori infraquattordicenni, NOME e NOMEX, perchØ: 1) avrebbe toccato ad entrambe le persone offese il seno e le parti intime, nel mese di ottobre 2024 (capo A); 2) avrebbe afferrato il braccio di NOME, avvicinandola a sØ e baciandola in bocca, nell’estate 2024 (capo B); 3) avrebbe costretto NOMEX a
subire atti sessuali consistiti nel toccarle il seno, tra l’anno 2022 e l’anno 2023 (capo C); 4) avrebbe fatto salireNOMEX sulla propria autovettura, dopo averla anestetizzata con sostanze chimiche, e qui l’avrebbe denudata per poi compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a subire atti sessuali, non riuscendovi a causa dell’intervento di una passante, in data 20 ottobre 2024 (capo D); 5) con reiterate condotte, consistenti nel rivolgere loro continue avances , nell’osservarle dal balcone, nel pedinarle e nel molestarle, avrebbe cagionato ad entrambe le persone offese un perdurante e grave stato di ansia, nonchØ un fondato timore per la propria incolumità, costringendole a modificare le loro abitudini di vita, tra il febbraio e il dicembre 2024 (capo E).
I fatti sono ricostruiti fondamentalmente sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e della loro sorella maggiore, NOME. In particolare, ognuna delle due persone offese ha raccontato gli episodi di cui Ł stata vittima, e, per sentito dire, quelli subiti dall’altra, mentre la sorella maggiore ha riferito di aver notato come le minori, negli ultimi mesi, si fossero mostrate non serene e spesso turbate.
L’ordinanza impugnata, poi, rappresenta che le dichiarazioni delle due persone offese sono: a) spontanee, perchØ entrambe le minori si sono ‘aperte’ a scuola, davanti ad insegnanti diverse; b) costanti, perchØ confermate anche in sede di audizione protetta; c) circostanziate, lineari e non influenzate da persone esterne, come si evince anche dall’atteggiamento della loro madre, la quale, pur confermando i fatti, ha manifestato la volontà di non procedere legalmente; d) non inficiate da disturbi o limitipsicologici, in quanto la psicologa, incaricata di valutare la capacità a testimoniare delle minori, non ha riscontrato nel racconto delle stesse, alcuna alterazione volontaria della realtà, ma soltanto la difficoltà a rivivere e descrivere gli avvenimenti, anche sotto il profilo linguistico.
L’ordinanza, quindi, precisa che le discrasie interne ai racconti delle due persone offese sono modeste ed inidonee ad inficiarne l’attendibilità, perchØ attengono essenzialmente alla data di alcuni degli episodi oggetto delle contestazioni, e sono spiegabili agevolmente in ragione del quadro complessivo della narrazione. Aggiunge che anche le divergenze con gli elementi esterni o non sussistono o sono minime perchØ: a) il racconto di NOME di essersi lamentata con la sorella NOME, dopo essere stata palpeggiata dall’indagato, e di essere stata presa per mano dalla stessa per affrontare lo stesso ed intimargli di smetterla, Ł stato confermato dalla seconda, e minimale Ł la discrasia sull’esito della vicenda (la sorella maggiore ha detto di non aver trovato l’uomo, mentre la minore ha riferito come avvenuta l’intimazione); b) le indagini difensive non hanno portato all’assunzione di elementi incompatibili o in contrasto con le dichiarazioni della persone offese.
L’ordinanza, ancora, rimarca che i racconti delle due persone offese hanno trovato riscontri. Segnala, in particolare, che: a) NUMERO_CARTA ha riferito del grave turbamento delle sorelle nel periodo di interesse, manifestato spavento all’idea di uscire da sole, ed ha ricordato di essere stata anch’ella, quando era adolescente, oggetto di attenzioni sessuali da parte dell’attuale ricorrente; b) gli accertamenti sui dispositivi elettronici in uso all’indagato, in considerazione delle immagini in esso rinvenute, sebbene non a contenuto pedopornografico, evidenziano nell’uomo pulsioni sessuali coerenti con l’ipotesi di accusa.
3.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata, in punto di gravi indizi di colpevolezza, sono immuni da vizi.
Invero, la spiegazione delle discrasie interne ai racconti delle persone offese, o delle divergenze tra questi e quanto riferito dalla loro sorella maggiore, Ł fornita sulla base di elementi puntuali e di massime di esperienza congrue o comunque non censurabili. NØ le
indagini difensive hanno consentito di rilevare ulteriori criticità oggettivamente fondate.
E d’altro canto, le doglianze formulate in proposito nel ricorso, piø che evidenziare vizi logici, si presentano come una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie, tra l’altro richiamando elementi non specificamente riportati nell’ordinanza impugnata, senza però denunciare il travisamento della prova.
Infondate sono le censure enunciate nel quarto motivo, che contestano la proporzionalità dell’applicazione della misura della custodia in carcere, deducendo in particolare che l’ipotesi di comportamenti illeciti o comunque molesti dell’attuale ricorrente nei confronti di altre persone non Ł stata confermata dalle indagini, che l’indagato potrebbe essere collocato agli arresti domiciliari a grande distanza dal luogo in cui si trovano le persone offese, e che il pericolo di inquinamento delle prove Ł formulato in modo astratto e sganciato da riferimenti concreti.
L’ordinanza impugnata osserva, innanzitutto, che gli episodi in contestazione non sono meramente occasionali, perchØ le persone offese hanno denunciato di essere state vittime dei comportamenti illeciti dell’indagato per oltre due anni. Evidenzia, inoltre, che: a) le minori hanno rappresentato di essere oggetto di un morboso controllo da parte dell’attuale ricorrente; b) la sorella maggiore delle persone offese ha ricordato di essere stata anch’ella, da adolescente, oggetto di attenzioni sessuali dell’odierno indagato; c) l’indagato risulta dedito allo scambio di fotografie a contenuto erotico ed Ł gravato precedenti penali i quali, seppure non specifici, denotano la carenza di efficacia dissuasiva connessa alle pregresse esperienze giudiziarie. Rappresenta, quindi, che il coinvolgimento di esponenti della comunità mussulmana al fine di una non meglio chiarita composizione della questione con la famiglia della vittima Ł fatto indicativo del pericolo di azioni dirette ad interferire con l’acquisizione delle prove.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale conclude che gli elementi acquisiti non solo non sono utili a superare il regime delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità della custodia in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma offrono specifici elementi rafforzativi del giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. A quest’ultimo proposito, osserva che la dimestichezza dell’indagato con gli strumenti informatici rende concreto il pericolo della realizzazione di contatti con minori e della commissione di reati sessuali in danno degli stessi, anche restando a casa.
Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, perchØ non possono ritenersi manifestamente illogiche, in considerazione della pluralità di elementi significativi addotti.
Alla complessiva infondatezza delle censure, seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 23/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.