Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Nigeria il 18/04/1.996
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Firenze, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l’appello proposto da Ojesebholo Courage avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta per reati di cui agli artt. 81, 110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, in aggravamento della misura dell’obbligo di dimora.
In particolare con la suddetta ordinanza il Tribunale di Firenze aveva confermato la validità delle valutazioni che avevano giustificato il rigetto della
richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi nell’abitazione della convivente, avendo l’imputato dimostrato con il proprio comportamento una totale inaffidabilità e la conseguente inadeguatezza di misure affidate al suo autocontrollo, come quella degli arresti donniciliari, anche se garantita dall’applicazione del cd. braccialetto elettronico.
Più precisamente, nei confronti del ricorrente in data 23 maggio 2021 era stata in origine disposta in sede di riesame la misura della custodia in carcere su appello del p.m., per plurimi reati di cui all’art. 73, comma 1, T.U. stup., commessi dal 16 novembre 2018 al 5 gennaio 2019, per i quali il ricorrente ha riportato condanna in primo grado con il rito abbreviato ad anni quattro di reclusione ed euro 16 mila di multa.
La misura della custodia in carcere è stata poi sostituita con quella degli arresti domiciliari in data 22 ottobre 2021, e ulteriormente sostituita con quella dell’obbligo di dimora in data 15 aprile 2022.
La Corte di appello ha, infine, ripristinato la custodia in carcere a seguito di un nuovo arresto in flagranza del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in Pistoia il 21 luglio 2022, ed ha rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari con il provvedimento del 27 ottobre 2022, confermato dal Tribunale con l’ordinanza suddetta che ora viene impugnata in questa sede.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME Courage ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge per l’omessa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto addotte dalla difesa, in particolare la volontà del ricorrente di sottoporsi a misura detentiva domiciliare in luogo distante dal contesto criminale con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico.
Il Tribunale ha errato per aver affrontato solo la questione della sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari che non è mai stata messa in discussione, e per non avere considerato che l’imputato durante la misura degli arresti domiciliari non aveva mai commesso violazioni delle relative prescrizioni.
Inoltre, è stata sottovalutata la distanza del luogo di esecuzione della misura in un piccolo centro abitato della provincia di Bologna e la circostanza che la convivente avesse un lavoro, sia pure a tempo determinato, ma suscettibile di essere rinnovato e quindi fosse in grado di occuparsi del suo mantenimento.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato
dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha coerentemente valutato tutte le circostanze indicate dal ricorrente, reputandole non sufficienti ad una rivalutazione della scelta della misura custodiale in carcere, tenuto conto della gravità dei reati commessi e della inosservanza delle prescrizioni della misura dell’obbligo di dimora in occasione del suo arresto in flagranza per altro reato di spaccio.
Nel caso di specie la reiterazione del reato in concomitanza della violazione della misura non custodiale violata è stata ritenuta in modo non illogico un indice concreto di inaffidabilità, in considerazione dei precedenti specifici e della violazione dell’obbligo di dimora per recarsi a Pistoia, la città dove sono stati commessi tutti i reati oggetto del giudizio di condanna.
Inoltre, è stata anche considerata la precarietà del lavoro della compagna quale elemento ostativo alla misura degli arresti domiciliari considerato che il suo contratto di lavoro di cameriera andava a scadere il 31 marzo 2023.
Sullo specifico punto il difensore ha allegato al ricorso la prova del rinnovo del contratto fino al 31 maggio 2023, che in realtà conferma il carattere precario del rapporto di lavoro.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29 novembre 2023