Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.12.2024 il Tribunale di Torino, pronunciandosi sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 23.10.2023 del Gip del Tribunale di Novara i ^che aveva applicato a NOME e COGNOME NOME la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora nel Comune di Novara, ha applicato agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere.
Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare:
in data 19.10.2023 personale della Squadra Mobile di Novara predisponeva un servizio di osservazione presso l’abitazione di NOME, sita in INDIRIZZO, essendo giunta la segnalazione da fonte confidenziale di una presunta attività di spaccio; alle ore 7 e 50 notava teo sopraggiungere un furgone Citroen Berlingo TARGA_VEICOLO con a bordo un soggetto, identificato immediatamente in INDIRIZZO, in quanto già noto agli operanti, il quale parcheggiava il mezzo a pochi metri dall’abitazione del NOME ed accedeva ad un’abitazione indipendente su due piani in fase di ristrutturazione sita al INDIRIZZO della stessa via dove poco dopo veniva raggiunto da NOME.
Entrambi venivano visti entrare in un immobile sito al seminterrato.
Gli operanti procedevano quindi a perquisizione personale e locale che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti all’interno di una cassettiera chiusa a t, chiave n. 52 scatole in metallo, ognuna contenete 10 dosi di cocaina per un totale di n. 520 dosi ed un barattolo di vetro con all’interno n.11 involucri contenenti ciascuno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo di gr. 60,2. Inoltre nella stanza veniva rinvenuto uno zaino di colore nero contenente due panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di gr. 2.243,7 ed altri due involucri contenenti cocaina per un peso totale di gr. 226. Nella cassettiera si rinveniva inoltre materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, una calcolatrice ed un quadernone che riportava delle cifre -~, p GLYPH 6: Effettuata la perquisizione ll? abitazioni, presso il NOME si rinveniva denaro per la somma totale di Euro 5.610,00 e due telefonini cellulari funzionanti; nella sua autovettura n. 3 scatole in metallo con n. 21 dosi di cocaina / oltre ad altro denaro dell’importo di Euro 2415,00, un telefono cellulare e due manoscritti riportanti nomi e cifre. Presso l’abitazione del COGNOME, invece, veniva rinvenuto denaro per un totale di Euro 8.150,00, materiale idoneo ‘per il confezionamento, n. 2 rotoli in cellophane e due scatole uguali a quelle già rinvenute:
-dopo la convalida dell’arresto in flagranza, il Gip del Tribunale di Novara, ritenuti i gravi indizi del reato contestato a carico di entrambi i prevenuti nonché il pericolo di reiterazione criminosa, stante il quantitativo di stupefacente rinvenuto, i precedenti penali e la mancanza di attività lavorativa, applicava ad entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. trisettimanale ed il divieto di dimora nel Comune di Novara;
proposto appello avverso tale ordinanza da parte del Pubblico Ministero in ordine all’adeguatezza della misura cautelare applicata, il Tribunale di Torino, con l’ordinanza oggi impugnata /ha ritenuto che misura adeguata a contenere il pericolo di reiterazione sia la più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso detta ordinanza gli indagati, a mezzo dei difensori di fiducia, hanno proposto, con separati atti, ricorso per cassazione.
3.1. Ricorso per NOME: si articola in due motivi.
Con il primo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. la violazione del disposto degli art. 274 e 300, comma 5, cod.proc.pen. iper l’insussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali.
Si assume che il Tribunale di Torino non avrebbe esposto con idonea motivazione le ragioni che depongono per l’insufficienza contenitiva della doppia misura in origine applicata. Quindi appare una congettura la considerazione operata dal Tribunale che ravviserebbe la possibilità di un ripristino di attività illecite da part del COGNOME il quale peraltro si é dimostrato rispettoso delle prescrizioni a lui imposte con le misure cautelari, non sussistendo evidenza di una sua incapacità ‘ d.is re i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Inoltre non è stato individuato un pericolo di reiterazione in termini di concretezza ed attualità. a
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 275, comma 1 e 3, cod.proc.pen. e 292, comma 2, lett. c) bis cod.proc.pen. per la violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura ovvero per l’omessa indicazione delle specifiche ragioni per cui le altre misure risultano inadeguate.
Si osserva che nella specie le eventuali esigenze cautelari potrebbero essere tutelate al più ,mediante l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico e l’ordinanz nulla dice a riguardo non motivandone il diniego.
3.2. Ricorso per COGNOME NOME: si articola in due motivi.
Con il primo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. la violàzione del disposto degli art. 274 e 300, comma 5, cod.proc.pen. per l’insussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali.
Si assume che il Tribunale di Torino non avrebbe esposto con idonea motivazione le ragioni che depongono per l’insufficienza contenitiva della doppia misura in
origine applicata. Quindi appare una congettura la considerazione operata dal Tribunale che ravviserebbe la possibilità di un ripristino di attività illecite da part del COGNOME, considerata l’estraneità dello stesso rispetto al fatto contestato come affermato dal COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia. La presenza sul posto del COGNOME era altresì giustificata dal fatto che, come riferito dal titolare del cantiere sito in Galliate, INDIRIZZO, lo stesso svolgeva mansioni di controllo e di esecuzione in ordine ai lavori edili di ristrutturazione presso lo stabile che sarebbe stato consegnato alla figlia dello stesso. Il Tribunale ha omesso di esporre con idonea motivazione le ragioni che deporrebbero per l’insufficienza contenitiva sotto il profilo dell’esigenza cautelare di cui all’art. 2 lett. c) cod.proc.pen. ? valorizzando il solo precedente specifico da cui lo stesso risulta gravato.
Non emerge alcun elemento da cui inferire uno stabile inserimento del prevenuto in un contesto dedito allo spaccio. Lo stesso peraltro si é dimostrato rispettoso delle prescrizioni a lui imposte con le misure cautelari, non sussistendo evidenza di una sua incapacità 0~dere i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Inoltre non è stato individuato un pericolo di reiterazione in termini di concretezza ed attualità.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 275, comma 1 e 3, cod.proc.pen. e 292, comma 2, lett. c) bis cod.proc.pen. per la violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura ovvero per l’omessa indicazione delle specifiche ragioni per cui le altre misure risultano inadeguate.
Si osserva che nella specie le eventuali esigenze cautelari potrebbero essere tutelate al più mediante l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico e l’ordinanza nulla dice a riguardo non motivando il diniego.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, i cui motivi sono sostanzialmente sovrapponibili e che pertanto vanno trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, che censura la scelta della più rigorosa misura custodiale in luogo di quelle originariamente applicate dal AVV_NOTAIO, la doglianza é manifestamente infondata.
Ed invero, il Tribunale di Torino, nell’accogliere l’appello del P.M., limitando la propria cognizione al profilo attinto, in virtù del carattere devolutivo dell’appello ha ritenuto che le due misure cumulate dell’obbligo di presentazione alla RG. e
del divieto di dimora in Novara, originariamente applicate, le cui prescrizioni sono state peraltro correttamente osservate dai prevenuti, non siano sufficienti a contenere il pericolo di recidivanza, desumendolo in primo luogo dal quantitativo della sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta (pari a circa 3Kg), che fa ritenere lo stabile inserimento dei prevenuti nel mercato degli stupefacenti, dal fatto che fosse stato individuato un luogo idoneo ove custodire la sostanza e provvedere al suo confezionamento nonché dalla circostanza che nessuno dei due indagati aveva reso dichiarazioni utili alla prosecuzione delle indagini ) così mostrando di non voler rescindere i legami con il contesto criminale di riferimento. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti ed ancora attuali tenuto conto del breve lasso temporale decorso dall’arresto.
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Quanto alla dedotta diversità del ruolo assunto nella vicenda dai due odierni ricorrenti, ove il solo COGNOME avrebbe avuto la gestione dell’attività illecita e sarebbe assunto la responsabilità del fatto, mentre il COGNOME si sarebbe dichiarato estraneo alla vicenda, si tratta di profilo propriamente attinente al quadro della gravità indiziaria, che non risulta in alcun modo scalfito nella valutazione del Gip nell’ordinanza genetica né successivamente del Tribunale, che non è oggetto dei presenti ricorsi e che in quanto tale non vale a riverberarsi sulla valutazione inerente alla scelta della misura.
Peraltro l’ordinanza impugnata pone in rilievo che entrambi i prevenuti non sono incensurati, e che il COGNOME, per di più vanta un precedente recente per il medesimo reato; invero é stato arrestato nel 2021 perché trovato in possesso di gr. 80 di cocaina e condannato con sentenza definitiva per detenzione e cessione ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 ) con sentenza del Gip di Novara del 23.12.2022, oltre che per detenzione di monete false / alla pena di anni due di reclusione.
2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo.
L’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato circa la necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura ritenuta idonea ad evitare la prosecuzione dell’attività illecita da parte degli odierni prevenuti i tal modo escludendo anche la misura degli arresti domiciliari.
Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla sufficienza di tale ultima misura con il presidio del braccialetto elettronico, va ribadito che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con l’a conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare
sull’inidoneità degli arresti pur connotati dall’adozione di tale braccialetto. (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891).
In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M .
hichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.Esec. cod.proc.pen.
Così deciso il 14.3.2024