Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28129 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 15/01/2005 a Catania avverso l’ordinanza in data 18/04/2025 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sost. dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 aprile 2025 il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Catania in data 7 aprile 2025, con cui nei confronti di NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di detenzione illegale di stupefacenti e di detenzione di arma con matricola abrasa.
Ha proposto COGNOME tramite il suo difensore.
Con l’unico motivo deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità.
Il Tribunale aveva formulato una valutazione congetturale, non fondata su elementi concreti, dando conto delle ragioni per cui avrebbe potuto prospettarsi una violazione delle prescrizioni imposte.
Il ricorrente aveva ammesso gli addebiti, senza che fossero emersi collegamenti con organizzazioni criminali, fermo restando che il nucleo familiare era estraneo a contesti criminali e il luogo indicato ai fini della restrizion domiciliare era lontano dal luogo dei fatti.
Non era stata dunque fornita idonea motivazione per escludere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, seppur gravati da braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché reitera deduzioni esaminate dal Tribunale con motivazione non illogica e risulta comunque manifestamente infondato.
La pericolosità del ricorrente e la necessità della sua restrizione in carcere è stata invero desunta dagli elementi che attestano la gravità indiziaria con riferimento all’inserimento non occasionale in un traffico di stupefacenti e alla detenzione di un’arma con matricola abrasa, espressiva di allarmanti collegamenti con la criminalità.
D’altro canto, il Tribunale ha sottolineato come il ricorrente non abbia fornito idonei contributi al fine di ricostruire l’esatta consistenza del traffico e provenienza dell’arma, essendo stata inoltre non illogicamente reputata inidonea la mera restrizione domiciliare, pur in località diversa, a fronte della concreta possibilità per il ricorrente di mantenere i pregressi contatti illeciti e reiterare gra condotte della stessa specie, anche custodendo droga e armi.
Il motivo di ricorso non risulta idoneo a confutare tali argomenti o a porne in risalto l’illogicità e l’inadeguatezza.
Di qui l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore residente