Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44872 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Brindisi DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 03/04/2023 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 aprile 2023 il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, così riformando l’ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva in data 30 gennaio 2023 respinto la richiesta della custodia in carcere avanzata dal Pubblico Ministero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, in relazione ad una violenta aggressione avvenuta in data 19 gennaio 2023 all’interno della Casa Circondariale di Foggia ad opera del COGNOME, che si trovava ivi detenuto, in
concorso con l’altro detenuto NOME COGNOME, ai danni dell’agente di polizia penitenziaria NOME COGNOME.
Il G.i.p., pur ravvisando la gravità indiziaria, ha respinto la richiesta dell custodia cautelare in carcere perché ritenuta inadeguata allo scopo di prevenire la reiterazione dei reati maturati nel contesto carcerario, non potendo avere alcun effetto dissuasivo detta misura per prevenire reati comunque reiterabili nonostante la restrizione in carcere.
Il Tribunale ha, invece, condiviso il rilievo critico del Pubblico Ministero secondo cui una tale valutazione si risolverebbe in una preclusione AVV_NOTAIO ed indifferenziata all’applicazione della misura cautelare per reati commessi dal detenuto all’interno del contesto carcerario, stante l’autonomia del provvedimento cautelare rispetto al titolo di espiazione pena e della sempre possibile scarcerazione che giustifica l’applicazione della misura per prevenire reati correlati con l’indole violenta dell’indagato, reiterabili anche in regime di libertà.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME tramite il proprio difensore. deducendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta applicazione della custodia cautelare in carcere in contrapposizione alla corretta valutazione dell’assoluta inutilità sotto il profilo dell’effic preventiva di detta misura per le condivisibili considerazioni espresse nell’ordinanz a di rigetto emessa dal Giudice delle indagini preliminari.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del dl. 2 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata nella quale è stato posto in luce che l’indagato è un soggetto pericoloso, di indole violenta, sicché il pericolo concreto di reiterazione riguarda reati reiterabili anche in stato di libertà, considerato che lo stato di detenzione per il diverso titolo non è ostativo, potendosi sempre cumulare più titoli restrittivi, stante la loro reciproca autonomia.
È pur vero che per effetto della durata della pena da scontare la misura cautelare custodiale potrebbe non trovare applicazione concreta, rimanendo sospesa fino alla scarcerazione.
Ma ciò non rappresenta una valida ragione per il diniego della sua applicazione in rapporto ai reati commessi in ambiente carcerario / poiché la misura cautelare esplicherà comunque la propria efficacia necessariamente solo al momento della cessazione dello stato di detenzione per altra causa.
Va ricordato che lo stato di detenzione per altro titolo non preclude la possibilità di applicare la misura della custodia in carcere / la cui esecuzione resta sospesa ma che può, comunque, anche esplicare degli effetti immediati ed indiretti sull’esecuzione della pena, potendo essere ad esempio ritenuta ostativa alla concessione di permessi premio, oltre a postergare l’eventuale concessione di altri benefici penitenziari.
Certamente esiste un consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della detta misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale » (Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, Rv. 242058; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014).
Ma è stato, altresì, affermato che l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per altro titolo durante l’espiazione della pena è ostativa alla concessione del beneficio penitenziario del permesso premio (Sez. 1, n. 36052 del 27/06/2019, Podda, Rv. 276817).
Appare, quindi, evidente la fallacia dell’argomento addotto dal ricorrente dell’inutilità sotto il profilo dell’efficacia preventiva della custodia in carcere reati commessi in ambito carcerario, dovendo la valutazione dei presupposti della misura cautelare, e quindi anche delle esigenze cautelari, prescindere dallo stato di detenzione dell’indagato per altra causa non potendosi escludere che anche i reati commessi durante lo stato di detenzione all’interno del carcere siano suscettibili di fondare non solo la prognosi di reiterazione di altre condotte criminose ma anche di giustificare il giudizio di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell’inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La càncelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. in relazione all’esecuzione della misura sospesa in pendenza del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il 9fiTiiere estensore
Il Presidente