Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37884 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudic d’appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell’impugnazione d Pubblico ministero, ha parzialmente riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 febbraio 2024, n confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 I del 1967, così diversamente qualificato il fatto contestato al cap dell’incolpazione provvisoria, commessi il 3 febbraio 2024 ed ha applicato n suoi riguardi la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame ha richiamato in premessa gli esiti delle atti investigative così come sunteggiate nell’ordinanza genetica.
2.1. In sintesi, per quanto qui d’interesse, il fatto oggetto di ad provvisorio riguarda gli esiti della perquisizione domiciliare, svolta nell’abit che il ricorrente condivideva con la sorella, tratta in arresto per il reat all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e dove egli era sottoposto alla misura arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza cautelare per il reato di aggravato.
Nell’occasione, i militari avevano chiesto ai presenti, ivi compreso COGNOME COGNOME eventuali armi ovvero stupefacenti eventualmente detenuti; nonostante la risposta negativa dell’indagato, nel corso della perquisizi occultata all’interno di una macchina da caffè, era trovata una pistola av matricola non registrata della quale COGNOME COGNOME l’esclusiva disponib in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto.
2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi dì colpevolezza, il Giudice pe indagini preliminari riteneva che il pericolo di reiterazione di condotte anal potesse essere fronteggiato adeguatamente con la misura degli arrest domiciliari con braccialetto elettronico, richiamando il criterio generale sec cui la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata quando altre, anche ove applicate cumulativamente, risultino inadeguate e valorizzand la confessione e il breve periodo trascorso dalla sottoposizione della precede misura, tale da far ritenere che egli verosimilmente avesse ricevuto l’arm parola prima della sottoposizione agli arresti domiciliari, e non durante la esecuzione.
2.3. Tale motivazione non è stata condivisa dal Tribunale che ne h evidenziata la contraddittorietà, laddove per un verso si valorizza la gravità condotta e l’indifferenza mostrata dall’indagato nei confronti del reg “autocustodiale” cui era sottoposto e, per altro verso, si ridimensiona la s
condotta in occasione della scelta della misura, facendo riferimento a un da quello del momento della ricezione dell’arma, affatto irrilevante.
Secondo il Tribunale, invece, l’applicazione a COGNOME della misura cautela massima trova la sua ragion d’essere sulla scorta del duplice dato della condo da questi serbata al momento dell’invito, non accolto, da parte dei milita COGNOME le armi e quello della sua contiguità ad ambienti criminali tramit quali – com’egli stesso ha affermato in sede d’interrogatorio – avrebbe vendu l’arma illegittimamente detenuta non appena gli fosse stato possibile.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e articola un unico motivo con il quale deduce violazione degli ar 273 e 274 cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione.
Dopo avere – nelle prime due pagine del ricorso – sintetizzato le risultan investigative e le motivazioni dei provvedimenti dei Giudici della cautela, tacciato come illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesam evidenziando come quella del Giudice per le indagini preliminari fosse invece aderente alla ratio ispiratrice della legge n. 47 del 2015, secondo l’applicazione della misura cautelare non può essere fondata sulla sola sco della gravità del fatto addebitato provvisoriamente, ma deve esser accompagnata da una autonoma valutazione dell’attualità del pericolo di recidiva, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità citata nello stesso rico
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 24 maggio 2024, ha chiesto dichiar inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che deduce censure infondate – dev’essere rigettato..
A fronte di una logica e non avversata motivazione in punto di gravità indiziaria – fondata sulle evidenze investigative indicate in premessa presente provvedimento – le deduzioni del ricorrente in punto di scelta del misura cautelare, si risolvono una generica sollecitazione all’adesione motivazione, apoditticamente reputata preferibile, del Giudice per le indagi preliminari.
Non è superfluo ricordare che, in tema di misure cautelari personali, ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezz o assenza delle esigenze cautelari, deve denunciare la violazione di specific
norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, no potendo proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice merito (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628)
Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale – lungi da violare il principio di adeguatezza della misura – ha congruamente e logicament motivato le ragioni per le quali l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazio condotte analoghe non potesse essere contenuto se non con la misura della custodia cautelare in carcere, non potendo farsi affidamento sulla capacità COGNOME di rispettare gli obblighi e le prescrizioni connesse alla misura degli a domiciliari.
Con motivazione non manifestamente illogica ha valorizzato la condotta tenuta in occasione del reato che, com’è noto, costituisce un elemento specifi significativo per valutare la personalità dell’agente oltre che sulla gravi fatto (Sez. 2, Sentenza n. 18290 del 12/04/2013, Molisso, Rv. 255755).
Ha inoltre sottolineato la contiguità agli ambienti criminali tramite i qua com’egli stesso ha affermato in sede d’interrogatorio – avrebbe venduto l’ar illegittimamente detenuta non appena gli fosse stato possibile, così reitera nella commissione di illeciti.
Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio pacifico nell giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelar personali, è legittima l’esclusione degli arresti domiciliari quando sia poss pronosticare, all’esito di una valutazione globale sia degli elementi ineren gravità e le circostanze del fatto sia della personalità del prevenuto, c sottoposto si sottrarrà all’osservanza delle prescrizioni attraverso il man assolvimento degli obblighi connessi all’esecuzione della misura domestica (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615; Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832).
Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni in cui giudizio sulla scelta della misura si riflette, mosse obiezioni del tutto prive di pregio.
Per le indicate ragioni, il ricorso dev’essere rigettato e il ric condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ai pagameto delle sp processuali.
Va, inoltre, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c proc. pen.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente