Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41317 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41317 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, in relazione all’ordinanza genetica emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui all’art. 73 e 74 T.U. stup., per i quali ricorrente ha riportato condanna in primo grado ad anni unidici e mesi quattro di
reclusione, ridotta in appello, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge per la omessa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto addotte dalla difesa, in particolare la intervenuta concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in sede di appello, nonché quelle concernenti il decorso del tempo dalla commissione dei fatti risalenti all’anno 2017, la lunga durata della custodia in carcere dal giorno 13 luglio 2018, la volontà del ricorrente di sottoporsi a misura detentiva domiciliare in luogo distante dal contesto criminale con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha coerentemente valutato tutte le circostanze sopravvenute indicate dal ricorrente, reputandole non sufficienti ad una rivalutazione della scelta della misura custodiale in carcere, tenuto conto della durata nel tempo della partecipazione all’associazione e della stabilità dei collegamenti radicati anch’essi nel tempo con la rete criminale del narcotraffico, che rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche per effetto della presunzione di inadeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non superata dalle allegazioni difensive.
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, ridotta in appello a quella di anni sette e quattro mesi di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., e di plurimi reati fine, di guisa che, trova applicazione nella fattispecie la regola normativa di cui all’art. 275, comma terzo, cod.proc.pen., come novellato dalla L. 47 del 2015, ai sensi del quale, come è noto, sussiste una doppia presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, in assenza della prova del superamento di dette presunzioni, è da ritenere illegittimo il provvedimento di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizione dell’adozione del cosiddetto braccialetto elettronico.
La riduzione della pena ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed il tempo decorso dall’applicazione della misura (eseguita in data 13 luglio 2018) non sono
state valutate circostanze apprezzabili in considerazione della gravità dei fatti in rapporto alla durata della pena inflitta ed alla pericolosità del ricorrente.
Si deve rammentare che il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione RAGIONE_SOCIALE originarie esigenze cautelari.
Nel caso di specie l’elemento di novità costituito dalla riduzione della pena in appello è stato ritenuto coerentemente non significativo a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità per la oggettiva gravità dei fatti e la determinazione della pena in misura comunque elevata.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.