Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40673 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Venezia – adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. – applicava nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata a COGNOME, in esito alla convalida dell’arresto, con quella degli arresti donniciliari presso l’abitazione familiare sita in Subiaco (Roma), con applicazione del braccialetto elettronico.
Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME NOME articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. L’impugnata ordinanza ha recepito acriticamente l’atto di appello nel quale sono state dedotte circostanze frutto di un travisamento di elementi di fatto. In particolare, è errato il riferimento operato dal pubblico ministero, al fine di evidenziare la gravità del reato, all’aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. posto che la menzionata aggravante non risulta contestata. Non corrisponde al vero, inoltre, la circostanza, valorizzata al fine di sottolineare l’inidoneità degli arresti domiciliari, che l’abitazione individuata quale luogo d esecuzione della misura sia riconducibile al fratello di NOME COGNOME, essendo invece l’abitazione nella disponibilità della moglie dell’indagato.
Il Tribunale ha, poi, erroneamente svalutato l’apporto collaborativo, risultante dal confronto tra le affermazioni di COGNOME e le emergenze investigative, recependo in modo del tutto acritico le valutazioni del pubblico ministero e obliterando il contenuto dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. nonostante proprio da tale atto e dai documenti ad esso allegati risultassero plurimi elementi di novità idonei a giustificare l’affievolimento della misura quali, in particolare, dichiarazioni confessorie e ampiamente collaborative di NOME COGNOME, la sua disponibilità a sottoporsi a strumenti elettronici di controllo nonché la disponibilità di una abitazione ubicata in altra regione, distante dal luogo di commissione dei fatti.
Il giudice dell’appello cautelare ha, inoltre, omesso di menzionare e valorizzare la sopravvenuta autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e l’intervenuto accordo con il, pubblico ministero, a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato, per l’applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena (pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa).
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotto vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di confrontarsi con le argomentazioni della difesa fondate su dati emergenti dagli atti idonei a contrastare il dato della brevità del tempo trascorso dall’arresto, quali:
la sopravvenuta e ampia collaborazione resa da COGNOME, che non solo ha ammesso i fatti, riferendo anche di un ulteriore episodio di acquisto a fini di spaccio di sostanza stupefacente avvenuto nel settembre 2024, ma ha anche chiamato in correità l’ufficiale dei carabinieri COGNOME e suo fratello, con dichiarazioni di cui afferma del tutto immotivatamente la non esaustività e la contraddittorietà;
l’unicità del fatto contestato a COGNOME, soggetto incensurato, riconducibile all’ipotesi base e non a quella aggravata ai sensi dell’art. 80, T.U. stup., di cui illogicamente è stata affermata la peculiare gravità in ragione della qualità di appartenente alle forze dell’ordine del coindagato COGNOME;
la compiuta ricostruzione da parte di NOME COGNOME della genesi e dell’evoluzione dei rapporti con il coindagato COGNOME, in termini sostanzialmente coincidenti con la ricostruzione operata da quest’ultimo, ciò che rende incomprensibile l’affermazione del Tribunale circa l’attuale esistenza di zone d’ombra su tali rapporti.
La motivazione dell’impugnata ordinanza non si confronta, poi, con il fatto che l’attività di spaccio contestata a NOME COGNOME è circoscritta territorialmente in Verona e provincia, sicché non si comprende la dedotta irrilevanza della collocazione degli arresti domiciliari in diversa località distante oltre 500 km dal luogo di commissione del reato.
Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
In data 11 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale, oltre a ribadire le argomentazioni esposte nel ricorso, ha evidenziato che COGNOME si trova agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro dal 4 giugno 2025 e che nel periodo di oltre cinque mesi non ha mai commesso alcuna violazione, ciò che conferma l’idoneità e l’adeguatezza della misura in corso di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il ricorso, pur formalmente denunciando vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, risulta in sostanza diretto a censurare il merito della motivazione dell’impugnata ordinanza, mediante la riproposizione delle medesime doglianze sollevate con l’atto di appello, volte a sollecitare la Corte ad una lettura alternativa e ad una rivalutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata. Al giudice di legittimità compete, invece, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
GLYPH L’impugnata ordinanza, GLYPH lungi dal recepire acriticamente le argomentazioni spese dal pubblico ministero nell’atto di appello, richiamate nell’ordinanza anche ai fini della chiara delimitazione dei temi devoluti alla sua cognizione, ha preso in considerazione, disattendendoli, gli argomenti posti a fondamento dell’ordinanza di affievolimento della misura cautelare, ed ha analizzato, per poi svalutarle con motivazione immune da vizi, le circostanze addotte dall’odierno ricorrente quali elementi di novità.
Il Tribunale, richiamate le motivazioni poste a base dell’ordinanza genetica, nella quale si era dato conto della caratura criminale di COGNOME, tratto in arresto nella flagranza detenzione a fini di spaccio di due chilogrammi di cocaina, e della pregnanza delle esigenze cautelari, stante la sua documentata disponibilità a movimentare cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, ha esposto, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contraddittorie, le ragioni del necessario ripristino della primigenia misura cautelare, individuate:
nella gravità dei fatti, anche in ragione dei comprovati e consolidati rapporti con ambienti deviati delle forze dell’ordine, cui apparteneva il coindagato *COGNOME*COGNOME che aveva rappresentato di essersi rivolto a COGNOME e al di lui fratello per la distribuzione di cospicui quantitativi di cocaina (di cui si era illecitament appropriato) proprio in quanto soggetti dediti allo spaccio, aggiungendo di avere effettuato ulteriori cessioni di cocaina ai due fratelli, ed in particolare una ne giugno 2024 (tre chilogrammi) e una nel settembre 2024 (un chilogrammo);
nella non esaustività e contraddittorietà delle dichiarazioni rese da COGNOME, apprezzabile alla luce delle plurime discrasie con le dichiarazioni rese dal correo COGNOME evidenziate nell’appello del pubblico ministero, su circostanze di specifico rilievo (origine e durata del rapporto illecito; natura onerosa o gratuita degli acquisti; numero delle ulteriori cessioni di cocaina da parte del COGNOME, avendo COGNOME ammesso solo l’episodio del settembre 2024), e della conseguente sostanziale strumentalità dell’asserita collaborazione;
nel brevissimo tempo (tre mesi) trascorso dall’esecuzione della custodia cautelare in carcere applicata all’esito della convalida dell’arresto;
nella sub valenza, rispetto a tali elementi, del dato relativo alla distanza del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, anche in considerazione dei perduranti legami con i familiari e della conseguente disponibilità di canali preferenziali per mantenere i contatti con gli ambienti criminali di riferimento.
Le argomentazioni del ricorrente non offrono, invece, elementi atti a revocare in dubbio la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice ai canoni della logica e ai principi di diritto.
Il travisamento dei fatti e l’obliterazione degli elementi di novità desumibili dall’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e dalla memoria depositata in sede di appello, di cui il ricorrente si duole con il primo motivo di ricorso, risultano smenti dalla lettura dell’impugnata ordinanza dalla quale emerge che il Tribunale ha, invece, preso in debita considerazione gli elementi sia coevi che sopravvenuti all’arresto, concludendo per la insufficienza di questi ultimi, a modificare in melius il quadro cautelare.
Quanto, in particolare, al ritenuto travisamento dei dati relativi alla sussistenza dell’aggravante dell’art. 80 T.U. stup. o alla individuazione della persona che si era resa disponibile ad ospitare l’odierno ricorrente, osservato che il ricorrente non spiega in che termini tale travisamento abbia inciso sulla correttezza del percorso motivazionale, si rileva che la lamentata erronea rappresentazione di tali elementi, pur rinvenibile nell’atto di appello del pubblico ministero, non ha avuto alcun rilievo nel percorso motivazionale seguito dal Tribunale.
Infatti, nel valutare la gravità del fatto, il giudice dell’appello cautelare no ha in alcun modo valorizzato l’aggravante dell’art. 80 T.U. stup., in effetti neppure menzionata, e, nel giudicare sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, non ha operato alcun riferimento al fatto che ospitante fosse il fratello dell’indagato, rimarcando, invece, come la circostanza che la misura disposta presso “l’abitazione familiare” fosse da eseguirsi in un “contesto esterno” non costituisse, alla luce di tutti gli altri elementi, dato sufficiente a prevenire il pericolo di reiterazione e evitare, anche attraverso canali familiari, la ripresa dei contatti con gli ambienti criminali di riferimento.
Infondata è anche la censura relativa all’omessa valutazione da parte del Tribunale della disponibilità da parte di NOME COGNOME all’applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”.
L’ordinanza impugnata ha, infatti, adeguatamente motivato circa la necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura ritenuta idonea ad evitare la prosecuzione dell’attività illecita da parte di COGNOME, escludendo, dunque, in radice l’idoneità della misura degli arresti domiciliari. E, in proposito, si è affermato, in relazione ad una fattispecie in tema di appello cautelare, che il giudice che, ritenendo l’inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, rigetta l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti dorniciliari accompagnati dal cosiddetto “braccialetto
elettronico”, non ha l’obbligo di motivare espressamente sull’inidoneità di tale dispositivo di controllo ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891 Fattispecie in tema di appello cautelare), costituendo la prescrizione del c.d. “braccialetto elettronico” una mera modalità ordinaria di esecuzione della custodia domiciliare (Sez. 4 n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 – 01).
Le medesime considerazioni valgono quanto alla mancata valorizzazione della incensuratezza di COGNOME, avuto riguardo alle plurime circostanze valorizzate dal Tribunale a supporto del giudizio di pericolosità specifica del ricorrente e di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto all’omessa valutazione della sopravvenuta autorizzazione al lavoro e dell’accordo intervenuto con il pubblico ministero ex. art. 444 cod. proc. pen., di cui il ricorrente di duole con i secondo motivo di ricorso, essendo il primo un elemento neutro rispetto ai dati valorizzati dal Tribunale ed osservandosi, quanto al secondo, che l’entità della pena concordata, pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, non è certamente distonica ma, al contrario, coerente con la valutazione di gravità del fatto operata nell’impugnata ordinanza.
Nessun rilievo, infine, può attribuirsi all’allegata mancanza di violazioni della misura nel periodo ad oggi decorso dall’applicazione degli arresti domiciliari, valorizzata nella memoria integrativa depositata dal ricorrente quale conferma della idoneità e adeguatezza della misura in corso di esecuzione, potendo tale circostanza, al più, costituire oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 18/11/2025