Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 835 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
nei confronti di NOME COGNOME nato a Bologna il 02/10/1996
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 04/07/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bologna con ordinanza del 4 luglio 2023 (motivazione contestuale) ha rigettato la richiesta di riesame formulata da NOME COGNOME confermando l’ordinanza genetica del Gip che ha applicato all’indagato la misura della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori relativi ai delitt di cui agli artt. 81 cod. pen e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 629 e 628 comma 3 cod. pen.
I fatti per i quali è stata applicata la misura custodiale concernono la commissione di diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e un’estorsione pluriggravata, commessa con armi e da più persone riunite, a danno del padre di un ragazzo minorenne nei cui confronti l’indagato pretendeva il pagamento di 350 euro, somma corrispondente al valore dello stupefacente asseritamente sottratto dal minore medesimo, nel corso della quale COGNOME faceva picchiare quest’ultimo da un suo complice, anch’egli minore di età; fatti avvenuti nell’estate e nel giugno del 2022.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.
3.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione delle norme di cui agli artt. 274, co. 1 lett. a) e 292, co. 2, lett. d) cod. proc. pen., in riferimento alla nul dell’ordinanza genetica, poiché priva della data di scadenza della misura, disposta per esigenze probatorie; data prevista a pena di nullità ai sensi dell’art. 292, co. 2 lett. d) cod. proc. pen., precisandosi che tale eccezione “è stata sollevata dalla difesa nel Giudizio dinanzi il Tribunale di Bologna ma è stata ritenuta non indispensabile dai giudici, non dichiarando, di conseguenza la nullità dell’ordinanza”.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle norme di cui agli artt. 275, co. 3 e 3 bis, 292, co. 2, lett. c) e c) bis, 275 bis e 284 cod. proc. pen., in relazione “al principio di eccezionalità e residualità della custodia cautelare in carcere”, del quale non è stata dal giudice del riesame rilevata la natura di estrema ratio, come invece previsto dal codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’omessa indicazione della data di scadenza della misura disposta per “esigenze probatorie” non assume nel caso di specie rilievo, atteso che detta misura è stata – come indicato dal Tribunale del riesame e non contestato dal ricorrente – applicata anche sulla base dell’esigenza (manifestamente risultante
nel caso di specie) di evitare la commissione di delitti connotati da violenza e della stessa indole di quello per cui si procede, di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen. Trova quindi applicazione il principio – pacifico – secondo cui «In tema di misure cautelari personali, l’indicazione del termine di scadenza, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse» (da ultimo, Sez. 1, n. 9902 del 28 gennaio 2021, Bucaria, Rv. 280678 – 01).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata motiva in modo certamente non illogico in ordine alla perdurante necessità della misura carceraria nei confronti del Badri. E ciò in ragione di plurimi e significativi elementi, analiticamente indicati: obiettiva gravità dei fatti ( particolare l’estorsione, connotata da allarmanti modalità di esecuzione); prolungata reiterazione nel tempo delle cessioni di stupefacenti; potenzialità di guadagni dello smercio posto in essere (viene dato atto che nella sua abitazione sono stati sequestrati 17.250 euro definiti “ricchi profitti dell’attività di spaccio”) coinvolgimento di altri soggetti, tra cui uno minore di età, nelle attività illecite.
3.1. Da ciò l’inidoneità del regime cautelare fiduciario degli arresti domiciliari, nella sua dimensione ordinaria, ovvero in quella caratterizzata dal controllo elettronico, a salvaguardare l’esigenza di evitare la reiterazione delle condotte delittuose. A tale riguardo, l’ordinanza impugnata fa riferimento a circostanze di sicuro rilievo: la commissione di “multiformi attività illecite su larga scala”, nonostante COGNOME fosse sottoposto ad avviso orale del Questore; una condanna nel 2019 per “grave delitto di rapina e lesioni”; una denuncia nel 2021 per resistenza a pubblici ufficiali e porto di arma impropria; l’informativa dei Carabinieri dai quali risulta che nel telefono cellulare sequestrato al ricorrente “era presente un video nel quale si vede una sorta di contesa notturna, per strada, tra più soggetti, nella quale lo stesso indagato è impegnato brandendo un coltello di grandi dimensioni”. Elementi, questi, dai quali il Tribunale del riesame deduce, in modo logico, l’inidoneità di misure che si affidano alla capacità di autocontrollo dell’indagato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo profili dai quali dedurre un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 novembre 2023