Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 04/01/1996
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che si è riportata alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 3 marzo 2025 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale era stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale locale, in esito alla udienza di convalida dell’arresto del ricorrente, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di circa 20 chilogrammi einzr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, due dei quali rinvenuti mentre il ricorrente, insieme a NOME COGNOME usciva da un edificio. Il restante quantitativo, suddiviso in confezioni di vario peso, era rinvenuto in un appartamento sito al terzo piano del suddetto edificio, in uno a cinque grammi di cocaina contenuti in un involucro ternnosaldato.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dal Tribunale in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di massimo rigore in luogo di quella degli arresti domiciliari di cui all’art. 275, co. 3 bis co. proc. pen. Il pericolo d reiterazione di reati sarebbe stato motivato solo sulla scorta dell’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto senza considerare la incensuratezza del Popolo. Nella mancata applicazione di una misura gradata non si sarebbe tenuto conto del fatto che lo stupefacente è stato rinvenuto in un luogo diverso dal domicilio del ricorrente. Non risulterebbero spiegate le ragioni per cui il ricorrente, incensurato, di giovane età, potrebbe reiterare le condotte illecite in ambito domestico dove vive insieme alla giovane moglie e al figlio di tre anni. Ancora, il provvedimento impugnato è censurabile laddove si afferma che il Popolo si sarebbe limitato ad ammettere solo l’evidenza dei fatti, così disapplicando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la confessione integra un elemento utile ai fini di una valutazione prognostica favorevole.
Il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore non è comparso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, innanzitutto, premesso che solo all’esito dell’udienza camerale e, in particolare alle ore 17,23, è pervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME, della quale quindi non si può tenere conto.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Occorre rammentare che con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Si tratta di valutazioni e apprezzamenti demandati al Gip e al Tribunale del riesame. E’ compito di questa Corte di legittimità quello di esaminare l’atto impugnato al fine di verificare che lo stesso contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti; dunque, di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 4., n. 17699 del 09/04/2024 non mass.; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 -01).
Il Tribunale, con un percorso logico giuridico che non merita affatto le censure mosse dal ricorrente, ha esposto le ragioni delle ritenute esigenze cautelari e, segnatamente di quella special preventiva, ricollegata alla disponibilità da parte del Popolo, di un ingente quantitativo di droga da cui ha inferito la sussistenza di canali di collegamento del predetto con contesti criminosi di ben più ampia portata, stante l’impossibilità di reperire, altrimenti, un simile quantitativo di d5Na. ‘»-3C- taxeas2.,
In proposito vale la pena ricordare che COGNOME era stato visto entrare all’interno dell’edificio di INDIRIZZO insieme a NOME COGNOME e che dall’appartamento i due erano usciti, con COGNOME che teneva in mano una busta contenente due chili di stupefacente del tipo marijuana mentre seimila euro erano rinvenuti a bordo della sua autovettura. COGNOME, nella circostanza, aveva le chiavi dall’appartamento da cui era stata prelevata la droga rinvenuta nella disponibilità del COGNOME, facente parte del più ampio carico custodito all’interno di quell’appartamento ove era rinvenuto anche materiale atto al confezionamento.
Il Tribunale, in maniera affatto illogica, ha valorizzato l’assoluta gravità della condotta criminosa, mettendo in evidenza che dalle analisi eseguite sullo stupefacente rinvenuto nell’abitazione le cui chiavi erano nella disponibilità del Popolo, erano ricavabili 167.703,9 dosi medie singole a cui andavano sommate le 15.574,2 corrispondenti allo stupefacente rinvenuto nella busta detenuta dal COGNOME, al quale Popolo si accompagnava all’atto dell’arresto.
Il Tribunale, pur prendendo atto della incensuratezza del Popolo, ha ritenuto particolarmente elevato il rischio di reiterazione criminosa, avuto riguardo proprio alle modalità concrete del fatto, ritenendo l’ingente quantitativo di stupefacente detenuto, indicativo dell’inserimento del Popolo in circuiti
criminali dediti al narcotraffico. La presenza non solo della droga ma anche del materiale atto al suo confezionamento è stata valutata come indice della professionalità con la quale l’attività illecita veniva svolta, così escludendo l’occasionalità della stessa.
Ne è conseguito, secondo il ragionamento formulato dal Tribunale, che solo la misura di massimo rigore, sarebbe in grado di scongiurare la possibilità di reiterazione di analoghe condotte da parte di un soggetto che non ha esitato a detenere un così rilevante quantitativo di stupefacente, nella consapevolezza di correre un grave rischio nel caso di un intervento repressivo delle forze dell’ordine, anche in relazione alle conseguenze sanzionatorie di siffatta rhou, etoFe.:. condotta. Con argomenti -ti, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l’unica misura idonea a salvaguardare la collettività dal pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie fosse quella intramuraria argomentando non solo, come assume la difesa, che gli arresti domiciliari, anche con il presidio elettronico, non gli avrebbero impedito di reiterare reati della stessa specie ma che non gli avrebbero impedito di mantenere i contatti con la rete criminale dedita al narcotraffico.
Si tratta di motivazione tutt’altro che apodittica e ancorata a un percorso argonnentativo, non condiviso dal ricorrente, ma scevro da profili di incongruità, manifesta illogicità o contraddittorietà e come tale, sottratto al vaglio di questa Corte.
A fronte della motivazione posta, la difesa, che pure denuncia pretese violazioni di legge e vizio di motivazione, prospetta quali elementi che a suo avviso avrebbero dovuto indurre i giudici ad applicare la misura meno afflittiva, l’incensuratezza dell’imputato e il fatto che lo stupefacente non fosse detenuto presso la sua abitazione. Così facendo, il ricorso non si confronta con la motivazione posta dai giudici della cautela che hanno ritenuto il primo aspetto superato dalla patente gravità della condotta mentre, con rifermento al secondo profilo hanno valorizzato la disponibilità in capo all’imputato di una vera e propria base logistica, comunque nella sua disponibilità, per quanto non a lui formalmente riconducibile, all’interno della quale era custodito l’ingente quantitativo di stupefacente destinato ad una vasta platea di acquirenti. Da quanto detto, posto il grave e non contestato quadro indiziario a carico del Popolo, il Tribunale ha, motivatamente espresso un giudizio di adeguatezza rispetto alla più grave delle misure cautelari, l’unica ritenuta idonea ad infrenare la elevata probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991; Sez. 3, n. 24154 del 24/04/2018, Rv. 273674 – 01).
Quanto all’ulteriore profilo dedotto con il ricorso, il Tribunale ha posto in evidenza come il Popolo “si è limitato ad ammettere l’evidenza dei fatti a lui contestati, senza fornire alcun elemento utile all’attività di indagine e non ha mostrato alcun segno di pentimento”. Si tratta di valutazione congrua avendo il Tribunale ritenuto la “confessione” inidonea ad intaccare il quadro cautelare posto a carico del ricorrente, alla luce di un quadro indiziario particolarmente pregnante conseguente all’arresto in flagranza dell’indagato, da cui ha, tra l’altro, come detto, inferito modalità professionali di realizzazione del fatto.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 4 luglio 2025
NOME